![]() |
|
REGOLAMENTO PARLAMENTO EUROPEO |
|
![]() |
Nota bene:
Nel presente regolamento ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.
Le parti stampate in corsivo sono le interpretazioni del presente regolamento (vedi articolo 201).
INDICE
TITOLO I DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI CAPITOLO 1 DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 1 Il Parlamento europeo
Articolo 2 Indipendenza del mandato
Articolo 3 Verifica dei poteri
Articolo 5 Privilegi e immunità
Articolo 6 Revoca dell'immunità
Articolo 7 Procedure in materia di immunità
Articolo 8 Rimborso delle spese e pagamento delle indennità
Articolo 9 Interessi finanziari dei deputati, norme di comportamento e accesso al Parlamento
Articolo 10 Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
CAPITOLO 2 CARICHE
Articolo 12 Candidature e disposizioni generali
Articolo 13 Elezione del Presidente - Allocuzione inaugurale
Articolo 14 Elezione dei vicepresidenti
Articolo 15 Elezione dei questori Articolo 16 Durata delle cariche Articolo 17 Vacanza
Articolo 18 Cessazione anticipata delle cariche
CAPITOLO 3 ORGANI E ATTRIBUZIONI
Articolo 19 Attribuzioni del Presidente
Articolo 20 Attribuzioni dei vicepresidenti
Articolo 21 Composizione dell'Ufficio di presidenza
Articolo 22 Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza
Articolo 23 Composizione della Conferenza dei presidenti
Articolo 24 Attribuzioni della Conferenza dei presidenti
Articolo 25 Attribuzioni dei questori
Articolo 26 Conferenza dei presidenti di commissione
Articolo 27 Conferenza dei presidenti di delegazione
Articolo 28 Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti
CAPITOLO 4 GRUPPI POLITICI
Articolo 29 Costituzione di gruppi politici
Articolo 30 Attività e status giuridico dei gruppi politici
Articolo 31 Deputati non iscritti
Articolo 32 Ripartizione dei posti in Aula
TITOLO II LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 1 PROCEDURE LEGISLATIVE - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 33 Programma legislativo e di lavoro della Commissione
Articolo 34 Esame del rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dello Stato di diritto e delle incidenze finanziarie
Articolo 35 Verifica della base giuridica
Articolo 36 Verifica della compatibilità finanziaria
Articolo 37 Informazione e accesso del Parlamento ai documenti
Articolo 38 Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio
Articolo 39 Iniziativa a norma dell'articolo 192 del trattato CE Articolo 40 Esame di documenti legislativi
Articolo 41 Consultazione sulle iniziative presentate da uno Stato membro
CAPITOLO 2 PROCEDURE IN COMMISSIONE
Articolo 42 Relazioni di carattere legislativo
Articolo 43 Procedura semplificata
Articolo 44 Relazioni di carattere non legislativo
Articolo 45 Relazioni di iniziativa
Articolo 46 Pareri delle commissioni
Articolo 47 Procedura con le commissioni associate
Articolo 48 Modalità di elaborazione delle relazioni
CAPITOLO 3 PRIMA LETTURA
Fase dell'esame in commissione
Articolo 49 Modifica di una proposta della Commissione
Articolo 50 Posizione della Commissione e del Consiglio sugli emendamenti
Fase dell'esame in Aula
Articolo 51 Conclusione della prima lettura
Articolo 52 Reiezione della proposta della Commissione
Articolo 53 Adozione di emendamenti a una proposta della Commissione
Seguito da dare
Articolo 54 Seguito da dare al parere del Parlamento
Articolo 55 Nuova presentazione della proposta al Parlamento
Articolo 56 Procedura di concertazione prevista nella dichiarazione comune del 1975
CAPITOLO 4 SECONDA LETTURA
Fase dell'esame in commissione
Articolo 57 Comunicazione della posizione comune del Consiglio
Articolo 58 Proroga dei termini
Articolo 59 Deferimento alla commissione competente e successiva procedura
Fase dell'esame in Aula
Articolo 60 Conclusione della seconda lettura
Articolo 61 Reiezione della posizione comune del Consiglio
Articolo 62 Emendamenti alla posizione comune del Consiglio
CAPITOLO 5 TERZA LETTURA
Conciliazione
Articolo 63 Convocazione del Comitato di conciliazione
Articolo 64 Delegazione al Comitato di conciliazione
Fase dell'esame in Aula
Articolo 65 Progetto comune
CAPITOLO 6 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA
Articolo 66 Accordo in prima lettura
Articolo 67 Accordo in seconda lettura
Articolo 68 Firma degli atti approvati
CAPITOLO 7 PROCEDURA DI BILANCIO
Articolo 69 Bilancio generale
Articolo 70 Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio
Articolo 71 Altre procedure in materia di discarico
Articolo 72 Controllo del Parlamento sull'esecuzione del bilancio
CAPITOLO 8 PROCEDURE INTERNE DI BILANCIO
Articolo 73 Stato di previsione del Parlamento
Articolo 74 Competenze in materia di assunzione e di liquidazione delle spese
CAPITOLO 9 PROCEDURA DEL PARERE CONFORME
Articolo 75 Procedura del parere conforme
CAPITOLO 10 COOPERAZIONE RAFFORZATA
Articolo 76 Procedure in seno al Parlamento
CAPITOLO 11 ALTRE PROCEDURE
Articolo 77 Procedura di parere ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE
Articolo 78 Procedure relative al dialogo sociale
Articolo 79 Procedure relative alla verifica di accordi volontari
Articolo 80 Codificazione
Articolo 80 bis Rifusione
Articolo 81 Misure di attuazione
CAPITOLO 12 TRATTATI E ACCORDI INTERNAZIONALI
Articolo 82 Trattati di adesione
Articolo 83 Accordi internazionali
Articolo 84 Procedure basate sull'articolo 300 del trattato CE in caso di applicazione provvisoria o sospensione di accordi internazionali ovvero di definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale
CAPITOLO 13 RAPPRESENTANZA ESTERNA DELL'UNIONE E POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Articolo 85 Nomina dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune
Articolo 86 Nomina di rappresentanti speciali ai fini della politica estera e di sicurezza comune
Articolo 87 Dichiarazioni dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e di altri rappresentanti speciali
Articolo 88 Rappresentanza internazionale
Articolo 89 Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune
Articolo 90 Raccomandazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune
Articolo 91 Violazione dei diritti umani
CAPITOLO 14 COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Articolo 92 Informazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Articolo 93 Consultazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Articolo 94 Raccomandazioni nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
CAPITOLO 15 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO
Articolo 95 Constatazione di una violazione
TITOLO III TRASPARENZA DEI LAVORI
Articolo 96 Trasparenza delle attività del Parlamento
Articolo 97 Diritto di accesso del pubblico ai documenti
TITOLO IV RELAZIONI CON LE ALTRE ISITITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 1 NOMINE
Articolo 98 Elezione del Presidente della Commissione
Articolo 99 Elezione della Commissione
Articolo 100 Mozione di censura contro la Commissione
Articolo 101 Nomina dei membri della Corte dei conti
Articolo 102 Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea
CAPITOLO 2 DICHIARAZIONI
Articolo 103 Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo
Articolo 104 Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione
Articolo 105 Dichiarazioni della Corte dei conti
Articolo 106 Dichiarazioni della Banca centrale europea
Articolo 107 Raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche
CAPITOLO 3 INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO, ALLA COMMISSIONE E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA
Articolo 108 Interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione
Articolo 109 Tempo delle interrogazioni
Articolo 110 Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
Articolo 111 Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea
CAPITOLO 4 RELAZIONI DI ALTRE ISTITUZIONI
Articolo 112 Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni
CAPITOLO 5 RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI
Articolo 113 Proposte di risoluzione
Articolo 114 Raccomandazioni destinate al Consiglio
Articolo 115 Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto
Articolo 116 Dichiarazioni scritte
Articolo 117 Consultazione del Comitato economico e sociale europeo
Articolo 118 Consultazione del Comitato delle Regioni
Articolo 119 Richiesta alle Agenzie europee
CAPITOLO 6 ACCORDI INTERISTITUZIONALI
Articolo 120 Accordi interistituzionali
CAPITOLO 7 DEFERIMENTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Articolo 121 Ricorsi davanti alla Corte di giustizia
Articolo 122 Conseguenze dell'inazione del Consiglio dopo l'approvazione della sua posizione comune nel quadro della procedura di cooperazione
TITOLO V RELAZIONI CON I PARLAMENTI NAZIONALI
Articolo 123 Scambio di informazioni, contatti e agevolazioni reciproche
Articolo 124 Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari (COSAC)
Articolo 125 Conferenza di parlamenti
TITOLO VI SESSIONI
CAPITOLO 1 SESSIONI DEL PARLAMENTO
Articolo 126 Legislature, sessioni, tornate, sedute
Articolo 127 Convocazione del Parlamento
Articolo 128 Luogo di riunione
Articolo 129 Partecipazione dei deputati alle sedute
CAPITOLO 2 ORDINE DEI LAVORI DEL PARLAMENTO
Articolo 130 Progetto di ordine del giorno
Articolo 131 Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione
Articolo 132 Approvazione e modifica dell'ordine del giorno
Articolo 133 Discussione straordinaria
Articolo 134 Urgenza
Articolo 135 Discussione congiunta
Articolo 136 Termini
CAPITOLO 3 DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Articolo 137 Accesso all'Aula
Articolo 138 Lingue
Articolo 139 Norma transitoria
Articolo 140 Distribuzione dei documenti
Articolo 141 Facoltà di parlare e contenuto degli interventi
Articolo 142 Ripartizione del tempo di parola
Articolo 143 Elenco degli oratori
Articolo 144 Interventi di un minuto
Articolo 145 Fatto personale
CAPITOLO 4 MISURE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DEPUTATI
Articolo 146 Misure immediate
Articolo 147 Sanzioni
Articolo 148 Modalità di ricorso interno
CAPITOLO 5 NUMERO LEGALE E VOTAZIONI
Articolo 149 Numero legale
Articolo 150 Presentazione e svolgimento degli emendamenti
Articolo 151 Ricevibilità degli emendamenti
Articolo 152 Procedura di votazione
Articolo 153 Parità di voti
Articolo 154 Basi della votazione
Articolo 155 Ordine di votazione degli emendamenti
Articolo 156 Esame in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula
Articolo 157 Votazione per parti separate
Articolo 158 Diritto di voto
Articolo 159 Votazione
Articolo 160 Votazione per appello nominale
Articolo 161 Votazione elettronica
Articolo 162 Votazione a scrutinio segreto
Articolo 163 Dichiarazioni di voto
Articolo 164 Contestazione della votazione
CAPITOLO 6 INTERVENTI SULLA PROCEDURA
Articolo 165 Mozioni di procedura
Articolo 166 Richiamo al regolamento
Articolo 167 Questione pregiudiziale
Articolo 168 Rinvio in commissione
Articolo 169 Chiusura della discussione
Articolo 170 Aggiornamento della discussione e della votazione
Articolo 171 Sospensione o chiusura della seduta
CAPITOLO 7 PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Articolo 172 Processo verbale
Articolo 173 Resoconto integrale
TITOLO VII COMMISSIONI E DELEGAZIONI
CAPITOLO 1 COMMISSIONI - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI
Articolo 174 Costituzione delle commissioni permanenti Articolo 175 Costituzione delle commissioni temporanee Articolo 176 Commissioni di inchiesta
Articolo 177 Composizione delle commissioni
Articolo 178 Membri supplenti
Articolo 179 Attribuzioni delle commissioni
Articolo 180 Commissione incaricata della verifica dei poteri
Articolo 181 Sottocommissioni
Articolo 182 Uffici di presidenza delle commissioni
CAPITOLO 2 COMMISSIONI - FUNZIONAMENTO
Articolo 183 Riunioni delle commissioni
Articolo 184 Processo verbale delle riunioni delle commissioni
Articolo 185 Voto in sede di commissione
Articolo 186 Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione
Articolo 187 Tempo delle interrogazioni in commissione
CAPITOLO 3 DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI
Articolo 188 Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari
Articolo 189 Cooperazione con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
Articolo 190 Commissioni parlamentari miste
TITOLO VIII PETIZIONI
Articolo 191 Diritto di petizione Articolo 192 Esame delle petizioni Articolo 193 Pubblicità delle petizioni
TITOLO IX MEDIATORE
Articolo 194 Nomina del Mediatore Articolo 195 Azione del Mediatore Articolo 196 Destituzione del Mediatore
TITOLO X SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO
Articolo 197 Segretariato generale
TITOLO XI COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO
Articolo 198 Competenze del Presidente
Articolo 199 Competenze dell'Ufficio di presidenza
Articolo 200 Competenze della commissione competente e del Parlamento riunito in seduta plenaria
TITOLO XII APPLICAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO
Articolo 201 Applicazione del regolamento
Articolo 202 Modifica del regolamento
TITOLO XIII DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 203 Questioni pendenti
Articolo 204 Struttura degli allegati
***
TITOLO I
DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1
DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento europeo
1. Il Parlamento europeo è l'assemblea eletta a norma dei trattati, dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto e delle legislazioni nazionali emanate conformemente ai trattati.
2. I rappresentanti eletti al Parlamento europeo sono denominati: "Членове на Европейския парламент" in lingua bulgara, "Diputados al Parlamento Europeo" in lingua spagnola, "Poslanci Evropského parlamentu" in lingua ceca, "Medlemmer af Europa-Parlamentet" in lingua danese, "Mitglieder des Europäischen Parlaments" in lingua tedesca, "Euroopa Parlamendi liikmed" in lingua estone, "Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ" in lingua greca, "Members of the European Parliament" in lingua inglese, "Députés au Parlement européen" in lingua francese, "Feisirí de Pharlaimint na hEorpa" in irlandese, "Deputati al Parlamento europeo" in lingua italiana, "Eiropas Parlamenta deputāti" in lingua lettone, "Europos Parlamento nariai" in lingua lituana, "Európai Parlamenti Képviselők" in lingua ungherese, "Membru tal-Parlament Ewropew" in lingua maltese, "Leden van het Europees Parlement" in lingua olandese, "Posłowie do Parlamentu Europejskiego" in lingua polacca, "Deputados ao Parlamento Europeu" in lingua portoghese, "Deputaţi în Parlamentul European" in lingua romena, "Poslanci Európskeho parlamentu" in lingua slovacca, "Poslanci Evropskega parlamenta" in lingua slovena, "Euroopan parlamentin jäsenet" in lingua finlandese,
"Ledamöter av Europaparlamentet" in lingua svedese.
Indipendenza del mandato
I deputati al Parlamento europeo esercitano liberamente il loro mandato. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.
Verifica dei poteri
1. A seguito delle elezioni al Parlamento europeo, il Presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima seduta successiva alle elezioni. Il Presidente attira al contempo l'attenzione di suddette autorità sulle disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.
2. Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al Parlamento dichiara per iscritto, prima di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del 20 settembre 1976. Dopo le elezioni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della seduta costitutiva del Parlamento. Finché i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta. Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del 20 settembre 1976, il Parlamento, su informazioni fornite dal suo Presidente, constata la vacanza.
3. Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976, eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali.
4. La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell'insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto. Si potrà decidere in merito alla validità del mandato di un deputato soltanto dopo che questi abbia redatto le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall'allegato I del presente regolamento. Il Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente, può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri.
5. Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione competente per la verifica dei poteri vigila a che tale rinuncia avvenga conformemente allo spirito e alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, nonché all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.
6. La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di interessare l'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o la graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina. Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura. Egli deferisce tale questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi.
Durata del mandato
1. L'inizio e il termine del mandato sono determinati a norma dell'Atto del 20 settembre 1976. Il mandato cessa inoltre per morte o per dimissioni.
2. I deputati restano in carica fino all'apertura della prima seduta del Parlamento successiva alle elezioni.
3. I deputati dimissionari comunicano le loro dimissioni al Presidente nonché la data dalla quale queste decorrono, che non deve eccedere i tre mesi dalla comunicazione. Detta comunicazione assume la veste di un verbale redatto alla presenza del Segretario generale o di un suo sostituto, firmato da questi e dal deputato interessato e immediatamente presentato alla commissione competente che lo iscrive all'ordine del giorno della prima riunione successiva alricevimento del suddetto documento. Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non corrispondano allo spirito o alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, essa ne informa il Parlamento affinché quest'ultimo decida se constatare o meno la vacanza. In caso contrario, la constatazione della vacanza vale a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni. Il Parlamento non vota in merito.
Per ovviare a talune circostanze eccezionali, segnatamente allorché una o più tornate si svolgano tra la decorrenza delle dimissioni e la prima riunione della commissione, il che non consentirebbe al gruppo politico cui appartiene il deputato dimissionario di sostituirlo durante tali tornate qualora non si possa constatare la vacanza, è istituita una procedura semplificata. Essa dà mandato al relatore della commissione competente, cui tali fascicoli sono stati affidati, di esaminare senza indugio ogni dimissione debitamente notificata e, qualora un ritardo di qualsiasi genere nell'esame della notifica possa produrre effetti pregiudizievoli, di deferire la questione al presidente della commissione affinché questi, conformemente al disposto del paragrafo 3
- informi il Presidente del Parlamento, a nome di tale commissione, che la vacanza può essere constatata,
- oppure, convochi una riunione straordinaria della commissione per esaminare problemi particolari rilevati dal relatore.
4. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro notifichi al Presidente la fine del mandato di un deputato al Parlamento europeo a norma della legislazione vigente nello Stato membro in questione, a causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'Atto del 20 settembre 1976 o a causa del ritiro del mandato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso Atto, il Presidente notifica al Parlamento che il mandato è terminato alla data comunicata dallo Stato membro e invita detto Stato membro ad assegnare senza indugio il seggio divenuto vacante. Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione o il deputato interessato notifichino al Presidente una nomina o un'elezione a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza.
5. Le autorità degli Stati membri o dell'Unione informano il Presidente di ogni missione che intendono affidare a un deputato. Il Presidente deferisce alla commissione competente l'esame della compatibilità della missione prevista con la lettera e lo spirito dell'Atto del 20 settembre 1976. Egli informa il Parlamento, il deputato in questione e le autorità interessate in merito alle conclusioni della commissione.
6. Va considerata come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza:
- in caso di dimissioni: la data in cui il Parlamento ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni;
- in caso di nomina o elezione a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione o dal deputato interessato.
7. Quando il Parlamento constata la vacanza, esso ne informa lo Stato membro interessato e lo invita ad assegnare il seggio senza indugio.
8. Ogni contestazione relativa alla validità del mandato di un deputato i cui poteri sono stati verificati è rinviata alla commissione competente, che deve immediatamente riferire in merito al Parlamento, al più tardi all'inizio della tornata successiva.
9. Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento si riserva di dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constatazione della vacanza.
Privilegi e immunità
1. I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
2. I lasciapassare che assicurano ai deputati la libera circolazione negli Stati membri vengono rilasciati dal Presidente del Parlamento, non appena egli abbia ricevuto notifica della loro elezione.
3. I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione, salvo i documenti e i conteggi personali la cui consultazione è consentita solo ai deputati interessati. Le deroghe a questo principio per il trattamento dei documenti cui può essere negato l'accesso al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sono disciplinate dall'Allegato VII del presente regolamento.
Revoca dell'immunità
1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità a un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.
3. Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.
Il deputato o ex deputato può essere rappresentato da un altro deputato. La richiesta non può essere presentata da un altro deputato senza l'accordo del deputato interessato.
4. In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o venga portata restrizione alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il Presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere l'iniziativa di confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il Presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.
Procedure in materia di immunità
1. La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
2. La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
3. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.
4. Qualora la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.
5. Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto non è necessario richiedere la revoca dell'immunità, a condizione che
- il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un'ora che impedisca o renda difficile la sua attività parlamentare ovvero che possa deporre per iscritto o in un'altra forma che non renda difficoltoso l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato;
- il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare.
6. Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.
7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.
8. La relazione della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione. La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore e contro ciascuna delle proposte di revoca o mantenimento dell'immunità o di difesa di un privilegio o di un'immunità. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 145, il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione. La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni successivo alla discussione. Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si ritiene adottata la decisione contraria.
9. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.
10. Allorché il Presidente si avvale dei poteri conferitigli dall'articolo 6, paragrafo 4, la commissione competente prende atto dell'iniziativa del Presidente nella sua successiva riunione. Ove lo ritenga necessario, la commissione può elaborare una relazione da sottoporre al Parlamento.
11. La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza.
12. La commissione, previa consultazione degli Stati membri, può redigere un elenco indicativo delle autorità degli Stati membri competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato.
13. Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è trattata in conformità delle norme che precedono.
Rimborso delle spese e pagamento delle indennità
L'Ufficio di presidenza disciplina il rimborso delle spese e il pagamento delle indennità dei deputati.
Interessi finanziari dei deputati, norme di comportamento e accesso al Parlamento
1. Il Parlamento può stabilire norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, che sono allegate al presente regolamento1. Esse non possono in alcun modo vincolare o limitare l'esercizio del mandato e dell'attività politicao di altra natura comunque a esso connessa.
2. Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Parlamento e non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari né la quiete in tutti gli edifici del Parlamento. Il mancato rispetto di tali elementi può comportare l'applicazione delle misure previste agli articoli 146, 147 e 148.
3. L'applicazione del presente articolo non ostacola in nessun modo la vivacità delle discussioni parlamentari né la libertà di parola dei deputati.Essa si fonda sul pieno rispetto delle prerogative dei deputati quali definite nel diritto primario e nello statuto loro applicabile. Essa si basa altresì sul principio di trasparenza e garantisce che ogni disposizione in materia sia portata a conoscenza dei deputati, che vengono informati individualmente dei loro diritti e doveri.
4. I Questori sono competenti per il rilascio di lasciapassare nominativi con validità massima di un anno alle persone che desiderano avere frequentemente accesso ai locali del Parlamento allo scopo di fornire informazioni ai deputati nel quadro del loro mandato parlamentare nell'interesse proprio o di terzi. In compenso, tali persone sono tenute a
- rispettare il codice di condotta pubblicato sotto forma di allegato al regolamento 2;
- iscriversi in un registro tenuto dai Questori. Tale registro è messo a disposizione del pubblico, su richiesta, in tutti i luoghi di lavoro del Parlamento nonché, secondo le modalità fissate dai Questori, presso i suoi uffici d'informazione negli Stati membri.Le disposizioni che disciplinano l'applicazione del presente paragrafo sono fissate in un allegato al presente regolamento3.
5. Le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati sono stabiliti con decisione dell'Ufficio di presidenza. Non si effettua alcuna distinzione nel trattamento degli ex deputati.
Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)La disciplina comune prevista dall'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che comprende i provvedimenti necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall’Ufficio, è applicabile all’interno del Parlamento, conformemente alla decisione del Parlamento che figura in allegato al regolamento.
CAPITOLO 2
CARICHE
Presidente decano
1. Nella seduta di cui all'articolo 127, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il più anziano dei deputati presenti assume, in qualità di decano d'età, le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente.
2. Sotto la presidenza del decano d'età non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri.
Il decano d’età esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri che venga sollevata durante la presidenza del Presidente decano è rinviata alla commissione incaricata della verifica dei poteri.
Candidature e disposizioni generali
1. Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori sono eletti a scrutinio segreto, conformemente al disposto dell'articolo 162. Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati. Esse possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Tuttavia, qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati possono essere eletti per acclamazione.
2. Nelle elezioni del Presidente, dei vicepresidenti e dei questori, congiuntamente considerati,è opportuno tener conto di un'equa rappresentanza degli Stati membri e delle tendenze politiche.
Elezione del Presidente - Allocuzione inaugurale
1. Si procede innanzitutto all'elezione del Presidente. Le candidature debbono essere presentate, prima di ogni scrutinio, al decano d'età, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al precedente scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.
2. Non appena il Presidente è stato eletto, il decano d'età gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.
Articolo 14
Elezione dei vicepresidenti
1. Successivamente si procede all'elezione, con un'unica scheda, dei vicepresidenti. Sono eletti al primo scrutinio, fino a un massimo di quattordici deputati e nell'ordine numerico dei voti riportati, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio, con le stesse modalità, per l'assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani.
Nonostante che, a differenza di quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, la presentazione di nuove candidature tra uno scrutinio e l'altro non sia espressamente prevista per l'elezione dei vicepresidenti, essa è di diritto, in ragione della sovranità dell'Assemblea, la quale deve potersi esprimere su tutte le candidature possibili, tanto più che la mancanza di questa facoltà potrebbe ostacolare il corretto svolgimento dell'elezione.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, l'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato dall'ordine secondo il quale essi sono stati eletti e, in caso di parità di voti, dall'età. Qualora l'elezione non abbia luogo a scrutinio segreto, l'ordine di precedenza corrisponde all'ordine in cui il Presidente comunica le candidature.
Articolo 15
Elezione dei questori
Eletti i vicepresidenti, il Parlamento procede all'elezione di cinque questori. Questa elezione si svolge secondo le stesse disposizioni applicabili all'elezione dei vicepresidenti. Fatta salva la disposizione del primo comma, per il periodo da gennaio 2007 a luglio 2009 ilParlamento procede all'elezione di sei questori.
Articolo 16
Durata delle cariche
1. La durata delle cariche di Presidente, di vicepresidente e di questore è di due anni e mezzo.
Il deputato che passi a un altro gruppo politico mantiene per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui eventualmente occupato nell'Ufficio di presidenza o nel Collegio dei Questori.
2. Qualora si verifichi una vacanza per una di queste cariche prima della scadenza di tale termine, il deputato eletto a tal fine ricoprirà la carica solo per il periodo restante del mandato del suo predecessore.
Articolo 17
Vacanza
1. Qualora il Presidente, un vicepresidente o un questore debba essere sostituito, si procede all'elezione del successore, conformemente alle disposizioni che precedono. Il nuovo vicepresidente prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente uscente.
2. Qualora si renda vacante la carica di Presidente, il primo vicepresidente esercita tale funzione fino all'elezione del nuovo Presidente.
Articolo 18
Cessazione anticipata delle cariche
La Conferenza dei presidenti può, decidendo a maggioranza di tre quinti dei voti espressi che rappresentino almeno tre gruppi politici, proporre al Parlamento la revoca delle cariche di Presidente, vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di commissione, presidente o vicepresidente di delegazione interparlamentare, o di qualsiasi altra carica cui un deputato è stato eletto in seno al Parlamento, qualora ritenga che il deputato in questione abbia commesso una colpa grave. Tale proposta deve essere approvata dal Parlamento a una maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresenti la maggioranza dei deputati che lo compongono.
CAPITOLO 3
ORGANI E ATTRIBUZIONI
Articolo 19
Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente dirige, nelle condizioni previste dal presente regolamento, l'insieme dei lavori del Parlamento e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni del Parlamento e per assicurarne il buon svolgimento.
Tra tali poteri rientra anche quello di mettere in votazione testi in ordine diverso da quello previsto nel documento oggetto della votazione. In analogia con quanto previsto all'articolo 155, paragrafo 7, il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere.
2. Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Decide in merito alla ricevibilità degli emendamenti nonché in merito alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione e alla conformità delle relazioni con il regolamento. Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Egli trasmette alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza.
3. Il Presidente può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se intende partecipare a una discussione, abbandona il seggio presidenziale e può rioccuparlo solo dopo che la discussione sulla questione sia terminata.
4. Nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari il Parlamento è rappresentato dal suo Presidente, che può delegare tale potere.
Articolo 20
Attribuzioni dei vicepresidenti
1. Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento o se intende partecipare a una discussione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, è sostituito da uno dei vicepresidenti in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2.
2. I vicepresidenti assolvono altresì le funzioni che sono loro attribuite a norma degli articoli 22, 24, paragrafo 3, e 64, paragrafo 3.
3. Il Presidente può delegare ai vicepresidenti qualsiasi funzione, come quella di rappresentare il Parlamento in relazione a cerimonie o atti determinati. In particolare, può incaricare un vicepresidente di assumere le responsabilità attribuite al Presidente a norma degli articoli 109, paragrafo 3, e 110, paragrafo 2.
Articolo 21
Composizione dell'Ufficio di presidenza
1. L'Ufficio di presidenza del Parlamento si compone del Presidente e dei quattordici vicepresidenti del Parlamento.
2. I questori sono membri dell'Ufficio di presidenza con funzioni consultive.
3. Nelle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza, in caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante.
Articolo 22
Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza
1. L'Ufficio di presidenza svolge i compiti a esso affidati dal presente regolamento.
2. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi.
3. L'Ufficio di presidenza disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute.
Il termine "svolgimento delle sedute" comprende la questione del comportamento dei deputati all'interno di tutti i locali del Parlamento.
4. L'Ufficio di presidenza prende le disposizioni previste all'articolo 31 per i deputati non iscritti.
5. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti.
6. L'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento.
7. L'Ufficio di presidenza adotta le direttive per i questori conformemente all'articolo 25.
8. L'Ufficio di presidenza è l'organo competente ad autorizzare le riunioni di commissione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, le audizioni nonché i viaggi di studio e di informazione effettuati dai relatori. Allorquando tali riunioni sono autorizzate, il regime linguistico è fissato a partire dalle lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione. Nello stesso modo si procede per quanto riguarda le delegazioni, fatto salvo il consenso dei membri e dei membri sostituti interessati.
9. L'Ufficio di presidenza nomina il Segretario generale conformemente all'articolo 197.
10. L'Ufficio di presidenza fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento deipartiti politici a livello europeo e svolge, nel quadro dell'attuazione di detto regolamento, i compiti che gli sono attribuiti dal presente regolamento.
11. Il Presidente e/o l'Ufficio di presidenza possono affidare a uno o più membri dell'Ufficio di presidenza compiti generali o particolari rientranti nelle competenze del Presidente e/o dell'Ufficio di presidenza. Allo stesso tempo vengono determinate le modalità di esecuzione di tali compiti.
12. In occasione della rielezione del Parlamento, l'Ufficio di presidenza uscente resta in carica fino alla prima seduta del nuovo Parlamento.
Articolo 23
Composizione della Conferenza dei presidenti
1. La Conferenza dei presidenti è composta dal Presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici. Il presidente di un gruppo politico può farsi sostituire da un membro del suo gruppo.
2. I deputati non iscritti delegano due dei loro membri alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali essi prendono parte senza diritto di voto.
3. La Conferenza dei presidenti cerca di raggiungere un consenso sulle questioni che le sono deferite. Qualora non possa essere raggiunto tale consenso, si procede a una votazione ponderata in funzione del numero dei membri di ogni gruppo politico.
Articolo 24
Attribuzioni della Conferenza dei presidenti
1. La Conferenza dei presidenti svolge i compiti a essa affidati dal presente regolamento.
2. La Conferenza dei presidenti delibera sull'organizzazione dei lavori del Parlamento e sulle questioni connesse alla programmazione legislativa.
3. La Conferenza dei presidenti è competente per le questioni afferenti le relazioni con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea nonché con i parlamenti nazionali degli Stati membri. L'Ufficio di presidenza designa due vicepresidenti ai quali è affidato il compito di curare le relazioni con i parlamenti nazionali. Essi riferiscono regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle loro attività in materia.
4. La Conferenza dei presidenti è competente per le questioni afferenti le relazioni con i paesi terzi e con istituzioni od organizzazioni extracomunitarie.
5. La Conferenza dei presidenti fissa il progetto di ordine del giorno delle tornate del Parlamento.
6. La Conferenza dei presidenti è responsabile per la composizione e le competenze delle commissioni e delle commissioni d'inchiesta nonché delle commissioni parlamentari miste, delle delegazioni permanenti e delle delegazioni ad hoc.
7. La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula conformemente all'articolo 32.
8. La Conferenza dei presidenti è competente per l'autorizzazione delle relazioni d'iniziativa.
9. La Conferenza dei presidenti presenta all'Ufficio di presidenza proposte in merito a problemi amministrativi e finanziari dei gruppi politici.
Articolo 25
Attribuzioni dei questori
I questori sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari concernenti direttamente i deputatiai sensi di direttive fissate dall'Ufficio di presidenza.
Articolo 26
Conferenza dei presidenti di commissione
1. La Conferenza dei presidenti di commissione è composta dai presidenti di tutte le commissioni permanenti e temporanee. Essa elegge un presidente.
2. La Conferenza dei presidenti di commissione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito all'attività delle commissioni e alla fissazione dell'ordine del giorno delle tornate.
3. L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di commissione determinate attribuzioni.
Articolo 27
Conferenza dei presidenti di delegazione
1. La Conferenza dei presidenti di delegazione è composta dai presidenti di tutte le delegazioni interparlamentari permanenti. Essa elegge un presidente.
2. La Conferenza dei presidenti di delegazione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito all'attività delle delegazioni.
3. L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di delegazione determinate attribuzioni.
Articolo 28
Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti
1. I processi verbali dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti sono tradotti nelle lingue ufficiali, stampati e distribuiti a tutti i deputati e sono accessibili al pubblico, salvo che, in casi eccezionali, l'Ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti, per i motivi di riservatezza definiti all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, decidano altrimenti per quanto riguarda determinati punti dei processi verbali.
2. Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei questori. Tali interrogazioni debbono essere presentate per iscritto al Presidente; le interrogazioni e le risposte sono pubblicate sul bollettino del Parlamento entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.
CAPITOLO 4
GRUPPI POLITICI
Articolo 29
Costituzione di gruppi politici
1. I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.
Non è necessario di norma che il Parlamento valuti l'affinità politica dei membri di un gruppo. Al momento di formare un gruppo sulla base del presente articolo, i deputati interessati accettano per definizione di avere un'affinità politica. Soltanto quando questa è negata dai deputati interessati è necessario che il Parlamento valuti se il gruppo è costituito in conformità al regolamento.
2. Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quinto degli Stati membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di venti deputati.
3. Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.
4. La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza.
5. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 30
Attività e status giuridico dei gruppi politici
1. I gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell'Unione, compresi i compiti loro assegnati dal Regolamento. I gruppi politici dispongono di una segreteria, nell'ambito dell'organigramma del Segretariato generale, nonché delle strutture amministrative e degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento.
2. L'Ufficio di presidenza fissa le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo di tali strutture e stanziamenti nonché alle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio.
3. Tali disposizioni definiscono le conseguenze amministrative e finanziarie applicabili in caso di scioglimento di un gruppo politico.
Articolo 31
Deputati non iscritti
1. I deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico dispongono di una segreteria, secondo modalità fissate dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.
2. L'Ufficio di presidenza disciplina inoltre la posizione e le prerogative parlamentari di tali deputati.
3. L'Ufficio di presidenza fissa altresì le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento per le spese di segreteria e per le strutture amministrative dei membri non iscritti.
Articolo 32
Ripartizione dei posti in Aula
La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula per i gruppi politici, i deputati non iscritti e le istituzioni dell'Unione europea.
TITOLO II
LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 1
PROCEDURE LEGISLATIVE - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 33
Programma legislativo e di lavoro della Commissione
1. Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione europea. Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma legislativo e di lavoro della Commissione in base a uno scadenzario e a delle modalità decisi di comune accordo tra le due istituzioni e allegati5 al Regolamento.
2. In caso di circostanze urgenti e impreviste, un'istituzione può, di sua iniziativa e conformemente alle procedure previste dai trattati, proporre di aggiungere una misura legislativa a quelle proposte nel programma legislativo.
3. Il Presidente trasmette la risoluzione approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che cooperano alla procedura legislativa dell'Unione europea e ai parlamenti degli Stati membri. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sul programma legislativo annuale della Commissione nonché sulla risoluzione del Parlamento.
4. Qualora un'istituzione non sia in grado di rispettare il calendario stabilito, essa notifica alle altre istituzioni i motivi del ritardo e propone un nuovo calendario.
Articolo 34
Esame del rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dello Stato di diritto e delle incidenze finanziarie
Durante l'esame di una proposta legislativa il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei diritti fondamentali, e verifica in particolare che l'atto legislativo sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e allo Stato di diritto. Inoltre, in caso di proposta avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste adeguate risorse finanziarie.
Articolo 35
Verifica della base giuridica
1. Per ogni proposta della Commissione o altro documento di carattere legislativo, la commissione competente verifica in primo luogo la base giuridica adottata.
2. Qualora contesti la legittimità e l'opportunità della base giuridica, anche rispetto alla verifica di cui all'articolo 5 del trattato CE, la commissione competente chiede il parere della commissione competente per gli affari giuridici.
3. La commissione competente per gli affari giuridici può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la base giuridica in relazione a specifiche proposte presentate dalla Commissione. In tal caso, essa ne informa debitamente la commissione competente.
4. Qualora decida di contestare la legittimità e l'opportunità della base giuridica, la commissione competente per gli affari giuridici riferisce le proprie conclusioni al Parlamento. Il Parlamento vota al riguardo prima di procedere alla votazione sul contenuto della proposta.
5. Gli emendamenti presentati in Aula volti a modificare la base giuridica senza che la commissione competente nel merito o la commissione competente per gli affari giuridici abbiano contestato la legittimità e l'opportunità della base giuridica stessa, sono irricevibili.
6. Qualora la Commissione non accetti di modificare la sua proposta per conformarla alla base giuridica approvata dal Parlamento, il relatore o il presidente della commissione competente per gli affari giuridici o della commissione competente nel merito possono proporre di rinviare la votazione sul contenuto della proposta a una seduta successiva.
Articolo 36
Verifica della compatibilità finanziaria
1. Fatto salvo l'articolo 40, per ogni proposta della Commissione o per ogni altro documento di carattere legislativo, la commissione competente verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con le prospettive finanziarie.
2. Qualora modifichi la dotazione finanziaria dell'atto esaminato, la commissione competente chiede il parere della commissione competente per le questioni di bilancio.
3. La commissione competente per le questioni di bilancio può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni relative alla compatibilità finanziaria delle proposte presentate dalla Commissione. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente.
4. Qualora decida di contestare la compatibilità finanziaria della proposta, la commissione competente per le questioni di bilancio riferisce le proprie conclusioni al Parlamento, che le ponein votazione.
5. Un atto dichiarato incompatibile può essere adottato dal Parlamento con riserva delle decisioni dell'autorità di bilancio.
Articolo 37
Informazione e accesso del Parlamento ai documenti
1. Durante l'intera procedura legislativa il Parlamento e le sue commissioni possono chiedere accesso a tutti i documenti relativi a proposte della Commissione, alle stesse condizioni di cui beneficiano il Consiglio e i suoi gruppi di lavoro.
2. Durante l'esame di una proposta specifica della Commissione la commissione competente invita la Commissione e il Consiglio a tenerla informata sull'andamento di detta proposta in seno al Consiglio e ai suoi gruppi di lavoro, in particolare sul delinearsi di compromessi che modifichino in modo sostanziale la proposta originaria della Commissione, o sull'intenzione della Commissione di ritirare la sua proposta.
Articolo 38
Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio
Qualora il Consiglio inviti il Parlamento a partecipare ad una riunione del Consiglio nella quale quest'ultimo opera in veste di legislatore, il Presidente del Parlamento chiede al presidente o al relatore della commissione competente o a un altro deputato designato dalla commissione di rappresentare il Parlamento.
Articolo 39
Iniziativa a norma dell'articolo 192 del trattato CE
1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli, per l'adozione di nuovi atti ola modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del trattato CE approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.
2. Prima di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 45, la commissione competente accerta che nessuna proposta del genere sia in fase di preparazione in quanto
a) essa non figura nel programma legislativo annuale; oppure
b) i preparativi di tale proposta non sono iniziati o sono indebitamente ritardati;
oppure
c) la Commissione non ha risposto positivamente a precedenti richieste avanzate dalla commissione competente ovvero contenute in risoluzioni approvate dal Parlamento a maggioranza dei voti espressi.
3. La risoluzione del Parlamento precisa la pertinente base giuridica ed è corredata da raccomandazioni particolareggiate in ordine al contenuto della proposta richiesta, che deve rispettare i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà.
4. Qualora la proposta richiesta presenti incidenze finanziarie, il Parlamento precisa le modalità volte a garantire un'adeguata copertura finanziaria.
5. La commissione competente controlla l'andamento di ogni proposta legislativa che si basi su una richiesta particolare del Parlamento.
Articolo 40
Esame di documenti legislativi
1. Le proposte della Commissione e altri documenti di carattere legislativo vengono deferiti dal Presidente, per esame, alla commissione competente. In caso di dubbio, il Presidente può applicare l'articolo 179, paragrafo 2, prima della comunicazione in Aula del deferimento alla commissione competente. Qualora una proposta figuri nel programma legislativo annuale, la commissione competente può decidere di nominare un relatore al fine di seguire la fase preparatoria della proposta. Le consultazioni del Consiglio o le richieste di parere della Commissione vengono trasmesse dal Presidente, per esame della proposta in questione, alla commissione competente. Le disposizioni relative alla prima lettura definite agli articoli da 34 a 37, da 49 a 56 e 66 si applicano alle proposte legislative indipendentemente dal fatto che esse richiedano una, due o tre letture.
2. Le posizioni comuni del Consiglio vengono deferite, per esame, alla commissione competente in prima lettura. Alle posizioni comuni si applicano le disposizioni relative alla seconda lettura definite agli articoli da 57 a 62 e 67.
3. Nel corso della procedura di conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio a seguito della seconda lettura non vi può essere rinvio in commissione.Alla procedura di conciliazione si applicano le disposizioni relative alla terza lettura definite agli articoli da 63 a 65.
4. Gli articoli 42, 43, 46, 51, paragrafi 1 e 3, 52, 53, e 168 non si applicano durante la seconda e la terza lettura.
5. In caso di conflitto tra una disposizione del regolamento relativa alla seconda e alla terza lettura e un'altra disposizione del regolamento stesso prevale la disposizione relativa alla seconda e alla terza lettura.
Articolo 41
Consultazione sulle iniziative presentate da uno Stato membro
1. Le iniziative presentate da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o degli articoli 34, paragrafo 2, e 42 del trattato UE vengono esaminate a norma del presente articolo e degli articoli da 34 a 37, 40 e 41 del presente regolamento.
2. La commissione competente può invitare un rappresentante dello Stato membro in questione a presentarle la sua iniziativa. Detto rappresentante può essere accompagnato dalla Presidenza del Consiglio.
3. Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se ha messo a punto una posizione sull'iniziativa e, in caso affermativo, la invita a precisarle tale posizione.
4. Qualora la Commissione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell'ambito di un'unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi.
5. Il termine di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE decorre dal momento della comunicazione in Aula che il Parlamento ha ricevuto, nelle lingue ufficiali, un'iniziativa corredata di una relazione che deve confermare la conformità dell'iniziativa stessa al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato CE.
CAPITOLO 2
PROCEDURE IN COMMISSIONE
Articolo 42
Relazioni di carattere legislativo
1. Il Presidente della commissione cui è stata deferita una proposta della Commissione propone alla sua commissione la procedura da seguire.
2. Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica l'articolo 43, la commissione designa il relatore sulla proposta della Commissione tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base al programma legislativo annuale concordato a norma dell'articolo 33.
3. La relazione della commissione comprende:
a) gli eventuali progetti di emendamento alla proposta, corredati, se del caso, di brevi motivazioni, che sono redatte sotto la responsabilità del relatore e non sono poste in votazione;
b) un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 2;
c) se del caso, una motivazione che comprenda una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con le prospettive finanziarie.
Articolo 43
Procedura semplificata
1. Dopo una prima discussione su una proposta legislativa, il presidente della commissione può proporre l'approvazione della proposta senza emendamenti. Salvo nel caso in cui almeno un decimo dei membri della commissione vi si opponga, il presidente della commissione presenta al Parlamento una relazione recante approvazione della proposta. Si applica l'articolo 131, paragrafo 1, comma 2, e paragrafi 2 e 4.
2. Il presidente della commissione può proporre in alternativa che venga elaborata, a sua cura o a cura del relatore, una serie di emendamenti che riflettano la discussione in commissione. Qualora la commissione approvi la proposta, tali emendamenti vengono trasmessi ai membri della commissione. Se entro un termine che non può essere inferiore a ventun giorni dalla trasmissione, non vi si oppone almeno un decimo dei membri della commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa e gli emendamenti sono presentati al Parlamento senza discussione ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, comma 2, e paragrafi 2 e 4.
3. Qualora almeno un decimo dei membri della commissione si opponga, gli emendamenti sono posti in votazione nella riunione di commissione successiva.
4. Il paragrafo 1, prima e seconda frase, il paragrafo 2, prima, seconda e terza frase, e il paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis ai pareri delle commissioni ai sensi dell'articolo 46.
Articolo 44
Relazioni di carattere non legislativo
1. Qualora una commissione elabori una relazione di carattere non legislativo, essa designa un relatore fra i propri membri titolari o i sostituti permanenti.
2. Il relatore è incaricato di redigere la relazione della commissione e di illustrarla in seduta a nome di essa.
3. La relazione della commissione comprende:
a) una proposta di risoluzione;
b) una motivazione che comprenda una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con le prospettive finanziarie;
c) i testi di proposte di risoluzione che devono figurare a norma dell'articolo 113, paragrafo 4.
Articolo 45
Relazioni di iniziativa
1. Qualora una commissione intenda elaborare una relazione su un argomento di sua competenza e presentare al riguardo una proposta di risoluzione al Parlamento, senza che a essa sia stata deferita una consultazione o una richiesta di parere a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti. Ogni eventuale rifiuto a tale richiesta deve essere motivato.
La Conferenza dei presidenti delibera sulle richieste di autorizzazione a elaborare una relazione ai sensi del paragrafo 1, conformemente alle disposizioni attuative da essa stabilite. Qualora una commissione si veda contestare la propria competenza a elaborare una relazione, la Conferenza dei presidenti delibera entro un termine di sei settimane sulla base di una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal suo presidente. Se la Conferenza dei presidenti non adotta una decisione entro il suddetto termine, si considera approvata la raccomandazione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis ai casi in cui i trattati attribuiscono il diritto di iniziativa al Parlamento. In tali casi la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi.
Articolo 46
Pareri delle commissioni
1. Se la commissione cui per prima è stata sottoposta una questione vuole conoscere il parere di un'altra commissione o se un'altra commissione desidera esprimere il suo parere sulla stessa questione, esse possono chiedere al Presidente del Parlamento che, in conformità dell'articolo 179, paragrafo 3, si stabilisca che una commissione sia competente per il merito e l'altra per parere.
2. Nel caso dei documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 40, paragrafo 1, il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, corredate, se del caso, di brevi motivazioni. Tali motivazioni sono redatte sotto la responsabilità del relatore per parere e non sono poste in votazione. Se necessario, la commissione può presentare una breve motivazione scritta per il parere nel suo insieme. Nel caso dei testi non legislativi, il parere consiste in suggerimenti riferiti a parti della proposta di risoluzione della commissione competente per il merito. La commissione competente per il merito pone in votazione tali proposte di modifica o suggerimenti. I pareri riguardano esclusivamente questioni che rientrano nelle attribuzioni della commissione competente per parere.
3. La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale la commissione competente per parere deve pronunciarsi affinché il parere possa essere preso in considerazione dalla commissione competente per il merito. Quest'ultima comunica immediatamente alla(e) commissione(i) competente(i) per parere ogni modifica del calendario annunciato. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza di tale termine.
4. Tutti i pareri approvati sono allegati alla relazione della commissione competente per il merito.
5. La commissione competente per il merito è l'unica commissione autorizzata a presentare emendamenti in Aula.
6. Il presidente e il relatore della commissione competente per parere sono invitati a partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune.
Articolo 47
Procedura con le commissioni associate
Qualora una questione di competenza sia stata sottoposta alla Conferenza dei presidenti a norma dell'articolo 179, paragrafo 2 o dell'articolo 45 e la Conferenza dei presidenti, sulla base dell'allegato VI, ritenga che la questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due o più commissioni o che diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due o più commissioni, si applicano l'articolo 46 e le seguenti disposizioni supplementari:
- le commissioni interessate decidono di comune accordo il calendario;
- il relatore e i relatori per parere si tengono reciprocamente informati e cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti;
- i presidenti, i relatori e i relatori per parere si adoperano per determinare insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze sulle modalità precise della loro cooperazione;
- la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata, qualora riguardino questioni che il presidente della commissione competente per il merito ritenga rientrare nell'ambito di competenza esclusiva della commissione competente per parere, sulla base dell'allegato VI e previa consultazione del presidente di quest'ultima commissione associata, e qualora essi non siano in contraddizione con altri elementi della relazione. Il presidente della commissione competente per il merito tiene conto di ogni accordo raggiunto a norma del terzo trattino;
- qualora la proposta segue la procedura di conciliazione, la delegazione del Parlamento comprende il relatore per parere di ogni commissione associata.
Il testo del presente articolo non prevede alcuna limitazione al suo ambito di applicazione. Le richieste di applicare la procedura con le commissioni associate concernenti relazioni non legislative fondate sull'articolo 45, paragrafo 1, e sull'articolo 112, paragrafi 1 e 2, sono ricevibili.
Articolo 48
Modalità di elaborazione delle relazioni
1. La motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore e non è sottoposta a votazione. Essa deve essere tuttavia conforme al testo della proposta di risoluzione adottata e agli eventuali emendamenti proposti dalla commissione. In caso contrario, il presidente della commissione può sopprimere la motivazione.
2. Nella relazione viene menzionato il risultato della votazione sull'insieme della relazione stessa. Inoltre se, al momento della votazione, almeno un terzo dei membri presenti lo richiede, nella relazione viene indicato il voto espresso da ciascun membro.
3. Qualora in seno alla commissione non venga raggiunta l'unanimità, la relazione deve altresì dar atto delle opinioni della minoranza. Le opinioni della minoranza sono espresse al momento della votazione sull'insieme del testo e possono, a richiesta dei rispettivi autori, essere oggetto di una dichiarazione scritta di 200 parole al massimo che viene allegata alla motivazione. Il presidente dirime le controversie che potrebbero nascere dall'applicazione di tali disposizioni.
4. Su proposta del suo ufficio di presidenza, una commissione può stabilire il termine entro il quale il relatore le presenterà un progetto di relazione. Tale termine può essere prorogato oppure può essere designato un nuovo relatore.
5. Scaduto il termine, la commissione può incaricare il suo presidente di chiedere che la questione a essa deferita sia iscritta all'ordine del giorno di una delle successive sedute del Parlamento. In questo caso, le discussioni possono svolgersi sulla base di una semplice relazione orale della commissione interessata.
CAPITOLO 3
PRIMA LETTURA
Fase dell'esame in commissione
Articolo 49
Modifica di una proposta della Commissione
1. Qualora la Commissione informi il Parlamento o qualora la commissione competente apprenda in altro modo che la Commissione intende modificare la sua proposta, la commissione competente sospende il suo esame della questione fino a quando non abbia ricevuto la nuova proposta ovvero le modifiche della Commissione.
2. Qualora il Consiglio modifichi sostanzialmente la proposta della Commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55.
Articolo 50
Posizione della Commissione e del Consiglio sugli emendamenti
1. Prima di procedere alla votazione finale su una proposta della Commissione, la commissione competente chiede a quest'ultima di precisare la sua posizione in merito a tutti gli emendamenti alla sua proposta approvati in commissione, chiedendo altresì al Consiglio di formulare le sue osservazioni.
2. Qualora la Commissione non sia in grado di formulare tale precisazione o dichiari di non essere disposta ad accogliere tutti gli emendamenti approvati dalla commissione competente, quest'ultima può rinviare la votazione finale.
3. Se del caso, la posizione della Commissione viene inserita nella relazione della commissione competente.
Fase dell'esame in Aula
Articolo 51
Conclusione della prima lettura
1. Il Parlamento esamina la proposta legislativa sulla base della relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell'articolo 42.
2. Il Parlamento vota innanzitutto sugli emendamenti alla proposta oggetto della relazione della commissione competente e successivamente sulla proposta stessa, eventualmente modificata, sugli emendamenti al progetto di risoluzione legislativa e infine sul progetto di risoluzione legislativa nel suo complesso, nel quale devono figurare soltanto una dichiarazione con la quale il Parlamento approva, respinge o emenda la proposta della Commissione ed eventuali richieste procedurali. In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la procedura di consultazione è conclusa. Qualora il Parlamento non approvi la risoluzione legislativa, la proposta è rinviata alla commissione competente.
Ogni relazione presentata nel quadro della procedura legislativa deve essere conforme al disposto degli articoli 35, 40 e 42. La presentazione di una risoluzione non legislativa da parte di una commissione deve avvenire nell'ambito di un deferimento o di un'autorizzazione specifica, così come previsto dagli articoli 45 e 179.
3. Il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione come parere del Parlamento.
Articolo 52
Reiezione della proposta della Commissione
1. Qualora una proposta della Commissione non ottenga la maggioranza dei voti espressi, il Presidente, prima che il Parlamento voti sul progetto di risoluzione legislativa, invita la Commissione a ritirarla.
2. Se la Commissione aderisce alla richiesta, il Presidente constata che la procedura di consultazione è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio.
3. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento rinvia la questione alla commissione competente senza votare sul progetto di risoluzione legislativa. In tal caso, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.
4. Se la commissione competente non è in grado di rispettare questo termine, deve chiedere il rinvio in commissione basandosi sull'articolo 168, paragrafo 1. Se del caso, il Parlamento può fissare un nuovo termine basandosi sull'articolo 168, paragrafo 5. Se la richiesta di rinvio non è accolta, il Parlamento passa alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa.
Articolo 53
Adozione di emendamenti a una proposta della Commissione
1. Qualora la proposta della Commissione venga approvata nel suo insieme dopo l'adozione di emendamenti alla stessa, la votazione sul progetto di risoluzione legislativa è rinviata al momento in cui la Commissione abbia comunicato la propria posizione su ciascun emendamento del Parlamento. Se la Commissione non è in grado di esprimere la propria posizione al termine della votazione del Parlamento sulla proposta, essa informa il Presidente o la commissione competente del momento in cui sarà in grado di farlo; la proposta viene quindi iscritta nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva a detto momento.
2. Qualora la Commissione comunichi che non intende accettare tutti gli emendamenti del Parlamento, il relatore della commissione competente o, in mancanza, il presidente di tale commissione presentano al Parlamento una proposta formale sull'opportunità di passare o meno alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa. Prima di presentare tale proposta il relatore o il presidente della commissione competente possono chiedere al Presidente del Parlamento di sospendere l'esame del punto. Se il Parlamento decide di aggiornare la votazione, la questione si considera rinviata alla commissione competente per un nuovo esame. In questo caso tale commissione riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro un termine fissato dal Parlamento e che non può comunque essere superiore a due mesi. Se la commissione competente non è in grado di rispettare questo termine, si applica la procedura prevista dall'articolo 52, paragrafo 4. In questa fase sono ricevibili soltanto gli emendamenti presentati dalla commissione competente e volti a raggiungere un compromesso con la Commissione.
3. L'applicazione del paragrafo 2 non esclude che qualsiasi altro deputato possa presentare una richiesta di rinvio conformemente all'articolo 168.
In caso di rinvio sulla base del paragrafo 2 la commissione competente è tenuta in primo luogo, ai sensi del mandato che tale paragrafo le assegna, a riferire al Parlamento entro la scadenza stabilita e, se del caso, a presentare degli emendamenti volti a raggiungere un compromesso con la Commissione, senza però dover riesaminare l'insieme delle disposizioni approvate dal Parlamento.
A questo titolo, tuttavia, a causa dell'effetto sospensivo del rinvio, la commissione gode della massima libertà e, quando lo ritenga necessario per raggiungere un compromesso, può proporre di ritornare sulle disposizioni sulle quali è stato pronunciato voto favorevole in seduta.
In tal caso, dal momento che sono ricevibili solo gli emendamenti di compromesso della commissione e che occorre preservare la sovranità dell'Assemblea, è necessario che, nel riferire al Parlamento ai sensi del paragrafo 2, si faccia chiara menzione delle disposizioni già approvate, le quali verrebbero a decadere in caso di approvazione dell'emendamento ovvero degli emendamenti proposti.
Seguito da dare
Articolo 54
Seguito da dare al parere del Parlamento
1. Nel periodo successivo all'approvazione del parere del Parlamento su una proposta della Commissione, il presidente e il relatore della commissione competente seguono la procedura che dà luogo all'adozione della proposta da parte del Consiglio, in particolare per accertarsi che il Consiglio o la Commissione rispettino compiutamente gli impegni assunti verso il Parlamento riguardo alle modifiche da esso apportate.
2. La commissione competente può invitare la Commissione e il Consiglio a discutere la questione con la commissione stessa.
3. In ogni fase della procedura prevista dal presente articolo la commissione competente può, qualora lo giudichi necessario, presentare una proposta di risoluzione a norma del presente articolo con cui raccomanda al Parlamento di
- invitare la Commissione a ritirare la sua proposta, ovvero
- chiedere alla Commissione o al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento in conformità dell'articolo 55, o alla Commissione di presentare una nuova proposta, ovvero
- prendere qualsiasi altra iniziativa giudichi opportuna.
Tale proposta di risoluzione è iscritta nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla decisione della commissione.
Articolo 55
Nuova presentazione della proposta al Parlamento
Procedura di codecisione
1. Su richiesta della commissione competente, il Presidente chiede alla Commissione di presentare nuovamente al Parlamento la proposta qualora
- la Commissione ritiri la sua proposta iniziale, dopo che il Parlamento ha adottato la sua posizione, per sostituirla con un nuovo testo, a meno che si proceda in tal senso al fine di integrare gli emendamenti del Parlamento, ovvero
- la Commissione modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale, a meno che si proceda in tal senso al fine di integrare gli emendamenti del Parlamento, ovvero
- a seguito del passare del tempo o del mutare delle circostanze, la natura del problema su cui verte la proposta cambi sostanzialmente, ovvero
- abbiano avuto luogo nuove elezioni al Parlamento dopo che quest'ultimo ha adottato la sua posizione e la Conferenza dei presidenti lo ritenga opportuno.
2. Su richiesta della commissione competente, il Parlamento chiede al Consiglio di sottoporgli nuovamente una proposta presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 251 del trattato CE, qualora il Consiglio intenda modificare la base giuridica della proposta in modo taleda far venir meno l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 251 del trattato CE.
Altre procedure
3. Su richiesta della commissione competente, il Presidente invita il Consiglio a consultare nuovamente il Parlamento nelle stesse circostanze e alle stesse condizioni precisate al paragrafo 1 nonché qualora il Consiglio modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale sulla quale il Parlamento ha emesso un parere, a meno che si proceda in tal senso al fine di integrare gli emendamenti del Parlamento.
4. Il Presidente chiede inoltre al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento sulla proposta di atto, nelle circostanze specificate nel presente articolo, se il Parlamento così decide su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati.
Articolo 56
Procedura di concertazione prevista nella dichiarazione comune del 1975
1. Per talune importanti decisioni comunitarie il Parlamento, nell'esprimere il suo parere, può aprire, con la cooperazione attiva della Commissione, una procedura di concertazione con il Consiglio, quando quest'ultimo non intenda conformarsi al parere del Parlamento.
2. Questa procedura è avviata dal Parlamento, su propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio.
3. Per la composizione e la procedura della delegazione al comitato di concertazione nonché per la trasmissione dei risultati al Parlamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64.
4. La commissione competente elabora una relazione sui risultati della concertazione, che è sottoposta alla discussione e al voto del Parlamento.
CAPITOLO 4
SECONDA LETTURA
Fase dell'esame in commissione
Articolo 57
Comunicazione della posizione comune del Consiglio
1. La comunicazione della posizione comune del Consiglio conformemente agli articoli 251 e 252 del trattato CE ha luogo nel momento in cui viene annunciata dal Presidente in seduta. Il Presidente procede a tale annuncio dopo aver ricevuto i documenti in cui figurano la posizione comune stessa, tutte le dichiarazioni riportate a verbale dal Consiglio al momento dell'adozione della posizione comune, i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla nonché la posizione della Commissione, debitamente tradotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'annuncio del Presidente è fatto nel corso della tornata successiva al ricevimento di tali documenti.
Prima di procedere all'annuncio della comunicazione della posizione comune, il Presidente verifica, in consultazione con il presidente della commissione competente e/o il relatore, che il testo inviatogli abbia effettivamente natura di posizione comune e che non sussistano gli estremi dell'articolo 55. In caso contrario, il Presidente ricerca, d'intesa con la commissione competente e, se possibile, in accordo con il Consiglio, la soluzione adeguata.
2. L'elenco di tali comunicazioni con la denominazione della commissione competente è pubblicato sul processo verbale delle sedute.
Articolo 58
Proroga dei termini
1. Il Presidente, su richiesta del presidente della commissione competente per quanto riguardai termini fissati per la seconda lettura, ovvero su richiesta della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione per quanto riguarda i termini fissati per la conciliazione, proroga il termine in causa conformemente all'articolo 251, paragrafo 7, del trattato CE. Per ogni proroga dei termini conformemente all'articolo 252, lettera g), del trattato CE o all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, il Presidente chiede l'assenso del Consiglio.
2. Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, conformemente all'articolo 251, paragrafo 7, del trattato CE, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.
3. Il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può dare il proprio assenso a una richiesta del Consiglio volta a prorogare i termini conformemente all'articolo 252, lettera g), del trattato CE.
Articolo 59
Deferimento alla commissione competente e successiva procedura
1. Il giorno della sua comunicazione al Parlamento conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, la posizione comune si considera deferita d'ufficio alla commissione competente per il merito e a quelle competenti per parere in prima lettura.
2. La posizione comune è iscritta come primo punto all'ordine del giorno della prima riunione della commissione competente per il merito successiva alla data della sua comunicazione. Il Consiglio può essere invitato a presentare la posizione comune.
3. A meno che non si decida altrimenti, durante la seconda lettura il relatore resta lo stesso della prima.
4. Si applicano alle deliberazioni della commissione competente le disposizioni di cui all'articolo 62, paragrafi 2, 3 e 5, relative alla seconda lettura del Parlamento; solo i membri titolari e i sostituti permanenti di tale commissione possono presentare proposte di reiezione o emendamenti. La commissione decide a maggioranza dei voti espressi.
5. Prima della votazione la commissione può chiedere al presidente e al relatore di esaminare, con il Presidente del Consiglio o un suo rappresentante nonché con il Commissario competente presente, i progetti di emendamento presentati in commissione. A seguito di tale discussione, il relatore può presentare emendamenti di compromesso.
6. La commissione competente presenta una raccomandazione per la seconda lettura che propone di approvare, emendare o respingere la posizione comune adottata dal Consiglio. Nella raccomandazione figura una breve motivazione della decisione proposta.
Fase dell'esame in Aula
Articolo 60
Conclusione della seconda lettura
1. La posizione comune del Consiglio e, qualora esista, la raccomandazione per la seconda lettura della commissione competente sono iscritte d'ufficio nel progetto di ordine del giorno della tornata il cui mercoledì precede ed è più vicino al giorno della conclusione del periodo di tre mesi o, se prorogato, di quattro mesi a norma dell'articolo 58, a meno che la questione non sia stata esaminata in una tornata precedente.
Dato che le raccomandazioni per la seconda lettura proposte dalle commissioni parlamentari sono testi assimilabili a una motivazione mediante la quale una commissione illustra il suo atteggiamento nei confronti della posizione comune del Consiglio, tali testi non sono posti in votazione.
2. La seconda lettura è conclusa qualora il Parlamento - entro i termini previsti e alle condizioni fissate dagli articoli 251 e 252 del trattato CE - approvi, respinga o modifichi la posizione comune.
Articolo 61
Reiezione della posizione comune del Consiglio
1. La commissione competente, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare, per iscritto ed entro un termine fissato dal Presidente, una proposta di reiezione della posizione comune del Consiglio. Tale proposta è approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. La votazione sulla proposta di reiezione si svolge prima di quella sugli emendamenti alla posizione comune.
2. Nonostante una votazione contraria a detta proposta di reiezione della posizione comune, il Parlamento può esaminare, su raccomandazione del relatore, una nuova proposta di reiezione, dopo aver votato sugli emendamenti e aver sentito una dichiarazione della Commissione conformemente all'articolo 62, paragrafo 5.
3. Se la posizione comune del Consiglio è respinta, il Presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa.
4. In deroga al paragrafo 3, qualora la reiezione del Parlamento rientri nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 252 del trattato CE, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa.
Articolo 62
Emendamenti alla posizione comune del Consiglio
1. La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti alla posizione comune del Consiglio per esame in seduta plenaria.
2. Un emendamento alla posizione comune è ricevibile soltanto se è conforme alle disposizioni degli articoli 150 e 151 e mira a
a) ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero
b) raggiungere un compromesso tra Consiglio e Parlamento, ovvero
c) modificare una parte del testo della posizione comune che non figura nella proposta presentata in prima lettura o vi compare con diverso tenore e non costituisce una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 55,
d) tener conto di un fatto o di una nuova situazione giuridica intervenuti dopo la prima lettura.
La decisione del Presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile.
3. Qualora abbiano avuto luogo nuove elezioni dopo la prima lettura, ma non sia stata chiesta l'applicazione dell'articolo 55, il Presidente può decidere di derogare alle limitazioni in materia di ricevibilità di cui al paragrafo 2.
4. Un emendamento è approvato soltanto se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.
5. Prima di porre in votazione gli emendamenti, il Presidente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.
CAPITOLO 5
TERZA LETTURA
Conciliazione
Articolo 63
Convocazione del Comitato di conciliazione
Qualora il Consiglio comunichi al Parlamento di non essere in grado di accogliere tutti gli emendamenti del Parlamento alla posizione comune, il Presidente concorda con il Consiglio la data e il luogo di una prima riunione del Comitato di conciliazione. Il termine di sei settimane o, qualora tale termine sia stato prorogato, di otto settimane, previsto dall'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE, decorre dal momento in cui il Comitato si riunisce per la prima volta.
Articolo 64
Delegazione al Comitato di conciliazione
1. La delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio.
2. La composizione politica della delegazione riflette la ripartizione per gruppi politici del Parlamento. La Conferenza dei presidenti fissa il numero preciso di deputati dei vari gruppi politici nella delegazione.
3. I membri della delegazione sono nominati dai gruppi politici per ogni caso specifico di conciliazione preferibilmente tra i membri delle commissioni interessate, a eccezione di tre membri nominati come membri permanenti di delegazioni consecutive per un periodo di dodici mesi. I tre membri permanenti sono designati dai gruppi politici fra i vicepresidenti e rappresentano almeno due diversi gruppi politici. Il presidente e il relatore della commissione competente in ogni caso sono membri della delegazione.
4. I gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione nominano sostituti.
5. Ognuno dei gruppi politici e i deputati non iscritti non rappresentati in seno alla delegazione possono inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione.
6. La delegazione è guidata dal Presidente o da uno dei tre membri permanenti.
7. La delegazione decide a maggioranza dei suoi membri. Le sue discussioni non sono pubbliche. La Conferenza dei presidenti stabilisce ulteriori orientamenti procedurali per l'attività della delegazione al Comitato di conciliazione.
8. I risultati della conciliazione vengono trasmessi dalla delegazione al Parlamento.
Fase dell'esame in Aula
Articolo 65
Progetto comune
1. Qualora in seno al Comitato di conciliazione si raggiunga l'accordo su un progetto comune, la questione viene iscritta in tempo utile all'ordine del giorno di una seduta del Parlamento compresa nelle sei o, in caso di proroga, otto settimane dalla data di approvazione del progetto comune da parte del Comitato di conciliazione.
2. Il presidente o un altro membro designato della delegazione al Comitato di conciliazione fa una dichiarazione sul progetto comune, che è corredato di una relazione.
3. Nessun emendamento può essere presentato al progetto comune.
4. Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. Il progetto comune è approvato qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi.
5. Qualora in seno al Comitato di conciliazione non si raggiunga un accordo su un progetto comune, il presidente o un altro membro designato della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione fanno una dichiarazione. Tale dichiarazione è seguita da discussione.
CAPITOLO 6
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA
Articolo 66
Accordo in prima lettura
1. Qualora, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio informi il Parlamento di averne approvato gli emendamenti ma di non aver peraltro modificato la proposta della Commissione o qualora nessuna delle due istituzioni abbia modificato la proposta della Commissione, il Presidente annuncia in Aula che la proposta è definitivamente approvata.
2. Prima di procedere a tale annuncio, il Presidente verifica che gli eventuali adeguamenti tecnici apportati dal Consiglio alla proposta non riguardino il merito della proposta stessa. In caso
di dubbio, il Presidente consulta la commissione competente. Qualora risulti che talune modifiche siano sostanziali, il Presidente comunica al Consiglio che il Parlamento procederà a una seconda lettura non appena siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 57.
3. Dopo aver proceduto all'annuncio di cui al paragrafo 1, il Presidente, congiuntamente al Presidente del Consiglio, procede alla firma dell'atto proposto e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 68.
Articolo 67
Accordo in seconda lettura
Se non sono approvate proposte di respingere o emendare la posizione comune a norma degli articoli 61 e 62 entro i termini per la presentazione e votazione di emendamenti o di proposte di reiezione, il Presidente annuncia in Aula che l'atto proposto è stato approvato definitivamente. Il Presidente, congiuntamente al Presidente del Consiglio, firma l'atto proposto e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 68.
Articolo 68
Firma degli atti approvati
1. In calce al testo degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio viene apposta la firma del Presidente e quella del segretario generale, dopo aver verificato che tutte le procedure siano state debitamente espletate.
2. Negli atti adottati congiuntamente, a norma dell'articolo 251 del trattato CE, dal Parlamento e dal Consiglio sono indicati la natura dell'atto, nonché il numero d'ordine, la data d'adozione e il relativo oggetto.
3. Gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio comportano
a) la formula "Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea",
b) l'indicazione delle disposizioni in virtù delle quali l'atto è adottato, precedute dalla parola "visto",
c) la menzione relativa alle proposte presentate, ai pareri resi e alle consultazioni effettuate,
d) la motivazione dell'atto, che comincia con i termini "considerando quanto segue" o "considerando che",
e) una formula quale "hanno adottato il presente regolamento", o "hanno adottato la presente direttiva" o "hanno adottato la presente decisione" o "decidono", seguita dal testo dell'atto.
4. Gli atti sono divisi in articoli, eventualmente raggruppati in capitoli e sezioni.
5. L'ultimo articolo di un atto stabilisce la data dell'entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
6. L'ultimo articolo di un atto è seguito
- dall'opportuna formula, conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato, sulla sua applicabilità;
- dalla formula "Fatto a", seguita dalla data di adozione dell'atto;
- dalla formula "Per il Parlamento europeo, Il Presidente", "Per il Consiglio, Il Presidente", seguita dai nomi del Presidente del Parlamento europeo e del Presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione dell'atto.
7. Gli atti di cui sopra sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura dei Segretari generali del Parlamento e del Consiglio.
CAPITOLO 7
PROCEDURA DI BILANCIO
Articolo 69
Bilancio generale
Le procedure da applicare per l'esame del bilancio generale dell'Unione europea e dei bilanci suppletivi, in conformità delle disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee, sono adottate mediante risoluzioni del Parlamento e allegate al presente regolamento 6.
Articolo 70
Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio
Le disposizioni concernenti la procedura relativa alla decisione sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità delle disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del Regolamento finanziario, sono allegate al presente regolamento 7. Dette disposizioni sono adottate ai sensi dell'articolo 202, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 71
Altre procedure in materia di discarico
Le disposizioni concernenti la procedura relativa al discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio si applicano anche:
- alla procedura relativa al discarico da dare al Presidente del Parlamento europeo per quanto attiene all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo;
- alla procedura relativa al discarico da dare ai responsabili dell'esecuzione del bilancio di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva), la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni;
- alla procedura relativa al discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del Fondo europeo di sviluppo;
- alla procedura relativa al discarico da dare agli organi responsabili dell'esecuzione del bilancio di organismi giuridicamente indipendenti che svolgono funzioni comunitarie, nella misura in cui le disposizioni che ne disciplinano l'attività prevedano il discarico da parte del Parlamento europeo.
Articolo 72
Controllo del Parlamento sull'esecuzione del bilancio
1. Il Parlamento procede al controllo dell'esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alle sue commissioni competenti in materia di bilancio e di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate.
2. Esso esamina ogni anno i problemi inerenti all'esecuzione del bilancio in corso, se del caso, sulla base di una proposta di risoluzione presentata dalla sua commissione competente in materia e precedentemente alla prima lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio seguente.
CAPITOLO 8
PROCEDURE INTERNE DI BILANCIO
Articolo 73
Stato di previsione del Parlamento
1. In base a una relazione preparata dal segretario generale, l'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione.
2. Il Presidente trasmette questo progetto preliminare alla commissione competente, che redige il progetto di stato di previsione e ne riferisce al Parlamento.
3. Il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti al progetto di stato di previsione. La commissione competente esprime il suo parere su tali emendamenti.
4. Il Parlamento stabilisce lo stato di previsione.
5. Il Presidente trasmette lo stato di previsione alla Commissione e al Consiglio.
6. Gli stati di previsione suppletivi vengono esaminati in conformità della procedura stabilita nel presente articolo.
7. Le disposizioni attuative da seguire per la procedura che stabilisce lo stato di previsione del Parlamento sono adottate alla maggioranza dei voti espressi e allegate al presente regolamento8.
Articolo 74
Competenze in materia di assunzione e di liquidazione delle spese
1. Il Presidente procede o fa procedere all'assunzione e alla liquidazione delle spese, nel quadro del regolamento finanziario interno stabilito dall'Ufficio di presidenza, previa consultazione della commissione competente.
2. Il Presidente trasmette alla commissione competente il progetto di rendiconto.
3. Su relazione della sua commissione competente, il Parlamento chiude i conti e si pronuncia sullo scarico.
CAPITOLO 9
PROCEDURA DEL PARERE CONFORME
Articolo 75
Procedura del parere conforme
1. Qualora sia stato invitato a fornire il suo parere conforme su un atto proposto, il Parlamento delibera sulla base di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere tale atto. Il Parlamento si pronuncia con una sola votazione sull'atto per il quale i trattati CE o UE richiedono il suo parere conforme. Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l'approvazione del parere conforme è quella indicata all'articolo corrispondente del trattato CE o del trattato UE che costituisce la base giuridica dell'atto proposto.
2. Per i trattati di adesione e gli accordi internazionali e la constatazione di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni si applicano rispettivamente gli articoli 82, 83 e 95. Per le cooperazioni rafforzate negli ambiti disciplinati dalla procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE si applica l'articolo 76 del presente regolamento.
3. Qualora per una proposta legislativa sia richiesto il parere conforme del Parlamento, la commissione competente può decidere, al fine di favorire il buon esito della procedura, di presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta della Commissione, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione della proposta. Qualora il Parlamento approvi almeno una raccomandazione, il Presidente chiede di proseguire l'esame con il Consiglio. La commissione competente formula la sua raccomandazione definitiva per il parere conforme del Parlamento alla luce dei risultati dell'esame con il Consiglio.
CAPITOLO 10
COOPERAZIONE RAFFORZATA
Articolo 76
Procedure in seno al Parlamento
1. Le richieste degli Stati membri o le proposte della Commissione miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri e le consultazioni del Parlamento a norma dell'articolo 40 A, paragrafo 2, del trattato UE sono deferite per esame dal Presidente alla commissione competente. Si applicano gli articoli da 35 a 37, 40, da 49 a 56 e 75 del presente regolamento, ove opportuno.
2. La commissione competente verifica il rispetto dell'articolo 11 del trattato CE e degli articoli 27 A, 27 B, 40, 43, 44 e 44 A del trattato UE.
3. Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento nel quadro delle stesse procedure seguite quando non si applica la cooperazione rafforzata.
CAPITOLO 11
ALTRE PROCEDURE
Articolo 77
Procedura di parere ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE
1. Invitato a dare il suo parere sulle raccomandazioni formulate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, il Parlamento, dopo la presentazione di queste ultime in seduta da parte del Consiglio, delibera sulla base di una proposta presentata oralmente o per iscritto dalla sua commissione competente e volta ad approvare o respingere le raccomandazioni che formano oggetto della consultazione.
2. Il Parlamento vota poi su queste raccomandazioni in blocco, senza che possa essere presentato alcun emendamento.
Articolo 78
Procedure relative al dialogo sociale
1. Tutti i documenti redatti dalla Commissione a norma dell'articolo 138 del trattato CE o gli accordi conclusi dalle parti sociali a norma dell'articolo 139, paragrafo 1, del trattato CE, così come le proposte presentate dalla Commissione a norma dell'articolo 139, paragrafo 2, del trattato CE, sono deferiti per esame dal Presidente alla commissione competente.
2. Quando le parti sociali informano la Commissione che intendono avviare il processo di cui all'articolo 139 del trattato CE, la commissione competente può elaborare una relazione nel merito della questione.
3. Quando le parti sociali raggiungono un accordo e chiedono congiuntamente che a detto accordo sia data attuazione tramite una decisione del Consiglio su proposta della Commissione, in conformità dell'articolo 139, paragrafo 2, del trattato CE, la commissione competente presenta una proposta di risoluzione che raccomanda l'adozione o la reiezione della richiesta.
Articolo 79
Procedure relative alla verifica di accordi volontari
1. Quando la Commissione informa il Parlamento che intende esaminare la possibilità di ricorrere ad accordi volontari in alternativa alla legislazione, la commissione competente può elaborare una relazione nel merito della questione, a norma dell'articolo 45.
2. Quando la Commissione annuncia che intende concludere un accordo volontario, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione in cui raccomanda l'approvazione o la reiezione della proposta e le condizioni applicabili.
Articolo 80
Codificazione
1. Qualora una proposta della Commissione relativa alla codificazione della legislazione comunitaria sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Quest'ultima la esamina secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale9 onde verificare che si tratti soltanto di una codificazione pura e semplice, senza modifiche sostanziali.
Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, punto 4 (GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2).
2. La commissione che era competente per il merito per gli atti oggetto della codificazione può essere invitata, su sua propria richiesta o su richiesta della commissione competente per le questioni giuridiche, ad esprimere il proprio parere in merito all'opportunità della codificazione.
3. Gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. Tuttavia, su richiesta del relatore, il presidente della commissione competente per le questioni giuridiche può sottoporre all'approvazione di quest'ultima emendamenti relativi ad adeguamenti tecnici, a condizione che tali adeguamenti siano necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della codificazione e non comportino alcuna modifica sostanziale della proposta.
4. Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta non comporti alcuna modifica sostanziale, la deferisce al Parlamento per approvazione. Se la commissione ritiene che la proposta comporti una modifica sostanziale della legislazione comunitaria, essa propone al Parlamento di respingere la proposta. In entrambi i casi, il Parlamento si esprime con un voto unico, senza emendamenti e senza discussione.
Articolo 80 bis
Rifusione
1. Se al Parlamento è sottoposta una proposta della Commissione che comporta una rifusione della legislazione comunitaria, la proposta è deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche e alla commissione competente per il merito.
2. La commissione competente per le questioni giuridiche esamina la proposta secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale10 onde verificare che non comporti alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono state indicate come tali. Nell'ambito di tale esame, gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. Tuttavia, l'articolo 80, paragrafo 3, secondo comma, si applica per quanto riguarda le disposizioni rimaste invariate nella proposta di rifusione.
3. Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali, essa ne informa la commissione competente per il merito. In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 150 e 151, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche. Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento.
4. Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta comporti modifiche sostanziali diverse da quelle che vi sono state indicate come tali, essa propone al Parlamento di respingere la proposta e ne informa la commissione competente per il merito.
Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, punto 9 (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1).In questo caso, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente constata che la procedura è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento la deferisce alla commissione competente per il merito, che la esamina secondo la normale procedura.
Articolo 81
Misure di attuazione
1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misure di attuazione, il Presidente deferisce il progetto di misure in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione. Quando è stata applicata la procedura con le commissioni associate per quanto riguarda l'atto di base, la commissione competente invita ogni commissione associata a comunicare oralmente o per lettera il suo parere.
2. Il presidente della commissione competente fissa un termine entro il quale i deputati possono dichiarare che la commissione è contraria al progetto di misure. Laddove ne ravvisi la necessità la commissione può decidere di nominare un relatore fra i suoi membri o supplenti permanenti. Se la commissione è contraria al progetto di misure, presenta una proposta di risoluzione che si oppone all'adozione delle misure in questione, eventualmente indicando anche le modifiche che si dovrebbero apportare al progetto di misure. Se entro il termine previsto, che decorre dalla data di ricevimento del progetto di misure, il Parlamento adotta una risoluzione in tal senso, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare il progetto di misure, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.
3. Quando non vi è una tornata prima della scadenza del termine, il diritto di risposta si considera delegato alla commissione competente. Tale risposta è trasmessa con lettera del presidente della commissione al membro competente della Commissione ed è portata all'attenzione di tutti i deputati del Parlamento.
4. Se le misure di attuazione previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo, il paragrafo 3 non si applica e i paragrafi 1 e 2 sono integrati nel seguente modo:
(a) il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali;
(b) il Parlamento deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono può opporsi all'adozione delle misure in questione sostenendo che il progetto di misure eccede le competenze di esecuzione previste dall'atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità
(c) se il progetto di misure si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misure se la commissione non è stata in grado di riunirsi nel lasso di tempo a sua disposizione.
CAPITOLO 12
TRATTATI E ACCORDI INTERNAZIONALI
Articolo 82
Trattati di adesione
1. Ogni richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell'Unione europea viene deferita per l'esame alla commissione competente.
2. Il Parlamento può decidere, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, di chiedere alla Commissione o al Consiglio di partecipare a una discussione prima che inizino i negoziati con lo Stato candidato.
3. Per l'intera durata dei negoziati, la Commissione e il Consiglio informano regolarmente ed esaurientemente la commissione competente del loro andamento, se necessario in forma riservata.
4. In ogni fase dei negoziati, sulla base di una relazione della commissione competente, il Parlamento può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano tenute in considerazione prima della conclusione di un trattato di adesione di uno stato candidato all'Unione europea. Tali raccomandazioni richiedono la stessa maggioranza del parere conforme.
5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto d'accordo è sottoposto al Parlamento per parere conforme.
6. Il Parlamento esprime il suo parere conforme in merito alla richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell'Unione europea decidendo alla maggioranza dei voti dei deputati che lo compongono, sulla base di una relazione della commissione competente.
Articolo 83
Accordi internazionali
1. Qualora si intendano aprire negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, ivi compresi accordi in settori specifici come gli affari monetari e il commercio, la commissione competente si assicura che il Parlamento venga esaurientemente informato dalla Commissione in merito alle sue raccomandazioni sul mandato a negoziare, se necessario in forma riservata.
2. Il Parlamento, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, può chiedere al Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati fintantoché il Parlamento non si sia pronunciato sulla proposta di mandato a negoziare, in base a una relazione della commissione competente.
3. Nel momento in cui si intendono avviare negoziati, la commissione competente si informa presso la Commissione circa la base giuridica adottata per la conclusione degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1. La commissione competente verifica la base giuridica scelta, a norma dell'articolo 35. Qualora la Commissione non precisi una base giuridica o sussistano dubbi circa la sua validità, si applicano le disposizioni dell'articolo 35.
4. Per l'intera durata dei negoziati, la Commissione e il Consiglio informano regolarmente ed esaurientemente la commissione competente del loro andamento, se necessario in forma riservata.
5. In ogni fase dei negoziati il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente e dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata a norma dell'articolo 114, può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione dell'accordo internazionale in questione.
6. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo viene sottoposto al parere o al parere conforme del Parlamento. Per la procedura del parere conforme si applica l'articolo 75.
7. Il Parlamento esprime il suo parere o il suo parere conforme sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario con la Comunità europea in una sola votazione deliberando alla maggioranza dei voti espressi, senza che siano ricevibili emendamenti al testo dell'accordo o del protocollo.
8. Qualora il parere espresso dal Parlamento sia negativo, il Presidente chiede al Consiglio di non concludere l'accordo in questione.
9. Qualora il Parlamento rifiuti il proprio parere conforme su un accordo internazionale, il Presidente comunica al Consiglio che l'accordo in questione non può essere concluso.
Articolo 84
Procedure basate sull'articolo 300 del trattato CE in caso di applicazione provvisoria o sospensione di accordi internazionali ovvero di definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale
Qualora la Commissione e/o il Consiglio siano tenuti a informare immediatamente e pienamente il Parlamento a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE, si procede in Aula a una dichiarazione e discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 83o dell'articolo 90 del presente regolamento.
CAPITOLO 13
RAPPRESENTANZA ESTERNA DELL'UNIONE E POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Articolo 85
Nomina dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune
1. Prima della nomina dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, il Presidente invita il Presidente in carica del Consiglio a fare una dichiarazione al Parlamento, a norma dell'articolo 21 del trattato UE. Il Presidente invita il Presidente della Commissione a fare a sua volta una dichiarazione.
2. Al momento della nomina del nuovo Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, a norma dell'articolo 207, paragrafo 2, del trattato CE, e prima che questi assuma ufficialmente le sue funzioni, il Presidente invita l'Alto rappresentante a fare una dichiarazione alla commissione competente e a rispondere alle domande di quest'ultima.
3. Dopo la dichiarazione e le risposte di cui ai paragrafi 1 e 2 e su iniziativa della commissione competente o a norma dell'articolo 114, il Parlamento può formulare una raccomandazione.
Articolo 86
Nomina di rappresentanti speciali ai fini della politica estera e di sicurezza comune
1. Qualora il Consiglio intenda nominare un rappresentante speciale a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del trattato UE, il Presidente, su richiesta della commissione competente, invita il Consiglio a rilasciare una dichiarazione e a rispondere a domande in merito al mandato, agli obiettivi e agli altri argomenti pertinenti relativi ai compiti e al ruolo che dovrà svolgere il Rappresentante speciale.
2. Una volta nominato, e prima di assumere le proprie funzioni, il Rappresentante speciale può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente per rilasciare una dichiarazione e rispondere alle domande rivoltegli.
3. Nei tre mesi successivi all'audizione, la commissione competente può proporre una raccomandazione, conformemente all'articolo 114, avente diretta attinenza con la dichiarazione fatta e le risposte fornite.
4. Il Rappresentante speciale è invitato a tenere il Parlamento pienamente e costantemente informato in merito all'esecuzione concreta del suo mandato.
Articolo 87
Dichiarazioni dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e di altri rappresentanti speciali
1. L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune è invitato a fare una dichiarazione in Parlamento almeno quattro volte l'anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo103.
2. L'Alto rappresentante è invitato almeno quattro volte l'anno a partecipare alle riunioni della commissione competente, a fare una dichiarazione e a rispondere a domande. L'Alto rappresentante può anche essere invitato in altre occasioni, qualora la commissione lo ritenga necessario, o di propria iniziativa.
3. Ogni volta che un rappresentante speciale è nominato dal Consiglio con un mandato per problemi politici specifici può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente, su iniziativa del Parlamento o di propria iniziativa.
Articolo 88
Rappresentanza internazionale
1. Quando viene nominato il capo di una delegazione esterna della Commissione, il candidato è invitato a comparire dinanzi all'istanza competente del Parlamento per fare una dichiarazione e rispondere a domande.
2. Entro tre mesi dall'audizione di cui al paragrafo 1, la commissione competente può approvare una risoluzione o formulare una raccomandazione direttamente connessa alla dichiarazione rilasciata e alle risposte fornite.
Articolo 89
Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune
1. Quando il Parlamento viene consultato a norma dell'articolo 21 del trattato UE, la questione viene deferita alla commissione competente, la quale può presentare raccomandazioni a norma dell'articolo 90 del regolamento.
2. Le commissioni interessate si adoperano affinché l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio e la Commissione trasmettano loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione, sui costi previsti ogni volta che viene adottata una decisione nel settore di detta politica avente incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della PESC. In via eccezionale, su richiesta della Commissione, del Consiglio o dell'Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.
3. Ogni anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Consiglio in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all'articolo 103.
(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 114).
4. Il Consiglio e/o l'Alto rappresentante e la Commissione sono invitati a ogni discussione inAula che riguarda la politica estera, di sicurezza o di difesa.
Articolo 90
Raccomandazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune
1. La commissione competente in materia di politica estera e di sicurezza comune, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti o a seguito di una proposta a norma dell'articolo 114, può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio negli ambiti di sua competenza.
2. In caso di urgenza, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere accordata dalPresidente, il quale può altresì autorizzare una riunione d'urgenza della commissione interessata.
3. Nel corso della procedura di approvazione di queste raccomandazioni, che devono essere messe in votazione sotto forma di un testo scritto, non si applica l'articolo 138 e possono essere presentati emendamenti orali.
La non applicabilità dell'articolo 138 è possibile esclusivamente in commissione e solo in caso di urgenza. Non sono previste eccezioni alle disposizioni dell'articolo 138, né per le riunioni di commissione che non siano state dichiarate urgenti né per le sedute.
La disposizione a norma della quale possono essere presentati emendamenti orali significa che non ci si può opporre a che in commissione vengano posti in votazione emendamenti presentati oralmente.
4. Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. In casi urgenti decisi dal Presidente, le raccomandazioni possono essere iscritte all'ordine del giorno della tornata in corso. Le raccomandazioni si considerano approvate a meno che, prima dell'inizio della tornata, almeno quaranta deputati abbiano espresso per iscritto la loro opposizione; in tal caso le raccomandazioni della commissione sono iscritte all'ordine del giorno della medesima tornata perché siano esaminate e poste in votazione. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti.
Articolo 91
Violazione dei diritti umani
Ad ogni tornata ciascuna commissione competente può presentare, senza necessità di un'autorizzazione, una proposta di risoluzione relativa a casi di violazione dei diritti umani in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 4.
CAPITOLO 14
COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Articolo 92
Informazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
1. La commissione competente si adopera affinché il Parlamento sia pienamente e regolarmente informato sulle attività rientranti nell'ambito di tale cooperazione e si tenga debito conto dei suoi pareri quando il Consiglio adotta posizioni comuni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione determinata, a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del trattato UE.
2. In via eccezionale, su richiesta della Commissione o del Consiglio, la commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.
3. La discussione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea si svolge conformemente alle modalità stabilite dall'articolo 103, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento.
Articolo 93
Consultazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
La consultazione del Parlamento a norma degli articoli 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del trattato UE è disciplinata dagli articoli da 34 a 37, 40, 41 e 51 del presente regolamento. Se del caso, l'esame della proposta è iscritto, al più tardi, all'ordine del giorno della seduta che avrà luogo immediatamente prima della scadenza del termine stabilito a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE. Quando il Parlamento è consultato sul progetto di decisione del Consiglio concernente la nomina del direttore e dei membri del consiglio di amministrazione di Europol, si applica mutatis mutandis l'articolo 101.
Articolo 94
Raccomandazioni nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
1. La commissione competente per i diversi aspetti della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti o a seguito di una proposta a norma dell'articolo 114, può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio relativamente all'ambito di cui al titolo VI del trattato UE.
2. In caso di urgenza, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa dal Presidente, il quale può parimenti autorizzare una riunione d'urgenza della commissione interessata.
3. Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. L'articolo 90, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis.
(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 114)
CAPITOLO 15
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO
Articolo 95
Constatazione di una violazione
1. Il Parlamento, sulla base di una relazione specifica della commissione competente ai sensi dell'articolo 45, può:
a) porre in votazione una proposta motivata in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del trattato UE;
b) porre in votazione una proposta in cui invita la Commissione o gli Stati membri a presentare una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del trattato UE;
c) porre in votazione una proposta in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 o, in seguito, dell'articolo 7, paragrafo 4, del trattato UE;
2. Le richieste di parere conforme provenienti dal Consiglio su una proposta presentata a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del trattato UE, corredate delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato sono comunicate al Parlamento. Tranne in casi urgenti e giustificati, il Parlamento delibera su proposta della commissione competente.
3. Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2, richiedono una maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresenta la maggioranza dei deputati al Parlamento.
4. La commissione competente può decidere di presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento qualora il Parlamento sia invitato ad esprimere il suo parere conforme a norma del paragrafo 2. Tale proposta di risoluzione illustra la posizione del Parlamento su una grave violazione da parte di uno Stato membro, sulle opportune sanzioni e sui criteri applicabili per la loro modifica o revoca.
5. La commissione competente provvede affinché il Parlamento sia tenuto pienamente informato e, se necessario, consultato su tutte le misure di accompagnamento adottate sulla base del suo parere conforme, a norma del paragrafo 3. Il Consiglio è invitato ad illustrare gli eventuali sviluppi della questione. Su proposta della commissione competente, elaborata con l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio.
TITOLO III
TRASPARENZA DEI LAVORI
Articolo 96
Trasparenza delle attività del Parlamento
1. Il Parlamento assicura la massima trasparenza delle sue attività in linea con le disposizioni degli articoli 1, 3, secondo comma, 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 1, del trattato UE, dell'articolo 255 del trattato CE e dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Le discussioni in seno al Parlamento sono pubbliche.
3. Le riunioni delle commissioni del Parlamento sono di norma pubbliche. Le commissioni possono tuttavia decidere, al più tardi in sede di approvazione dell'ordine del giorno della riunione in questione, di dividere l'ordine del giorno di una determinata riunione in punti aperti al pubblicoe punti a porte chiuse. Tuttavia, in caso di riunioni a porte chiuse la commissione può decidere, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio di concedere l'accesso del pubblico ai documenti e al processo verbale della riunione. In caso di violazione delle norme di confidenzialità si applica l'articolo 147.
4. L'esame da parte della commissione competente delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità di cui all'articolo 7 si svolge sempre a porte chiuse.
Articolo 97
Diritto di accesso del pubblico ai documenti
1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto di accesso ai documenti del Parlamento, a norma dell'articolo 255 del trattato CE, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e in conformità delle specifiche disposizioni del presente regolamento. Nella misura del possibile, l'accesso ai documenti del Parlamento è parimenti consentito ad altre persone fisiche o giuridiche. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 è pubblicato per informazione con le stesse modalità del regolamento del Parlamento.
2. Ai fini dell'accesso ai documenti, l'espressione "documenti del Parlamento" sta ad indicare qualsiasi contenuto informativo ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 che sia stato elaborato o ricevuto dai titolari di cariche del Parlamento ai sensi del titolo
I, capitolo 2, dagli organi del Parlamento, dalle commissioni o delegazioni interparlamentari o dal Segretariato del Parlamento. I documenti elaborati da singoli deputati o gruppi politici sono documenti del Parlamento ai fini dell'accesso ai documenti se sono presentati a norma del presente regolamento. L'Ufficio di presidenza stabilisce norme atte ad assicurare che tutti i documenti del Parlamento siano registrati.
3. Il Parlamento istituisce un registro dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e gli altri documenti indicati in allegato11 al presente regolamento sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il registro del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel registro. Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dal Parlamento ed allegato al presente regolamento12. Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate. I documenti del Parlamento non direttamente accessibili attraverso il registro sono resi accessibili su richiesta scritta. L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
4. L'Ufficio di presidenza designa le autorità incaricate del trattamento delle domande iniziali (articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001) e adotta le decisioni relative alle domande di conferma (articolo 8 di detto regolamento) e alle domande di accesso a documenti sensibili (articolo 9 dello stesso).
5. La Conferenza dei presidenti nomina i rappresentanti del Parlamento al comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
6. Uno dei vicepresidenti è responsabile della supervisione del trattamento delle domande di accesso ai documenti.
7. La commissione competente del Parlamento, sulla base di informazioni fornite dall'Ufficio di presidenza e da altre fonti, elabora la relazione annuale di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e la presenta all'Assemblea. Inoltre, la commissione competente esamina e valuta le relazioni adottate dalle altre istituzioni e agenzie a norma dell'articolo 17 del precitato regolamento.
TITOLO IV
RELAZIONI CON LE ALTRE ISITITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 1
NOMINE
Articolo 98
Elezione del Presidente della Commissione
1. Dopo che il Consiglio ha concordato una proposta in vista della designazione del Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato proposto a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione. Il Consiglio è invitato a partecipare al dibattito.
2. Il Parlamento approva o respinge la proposta di designazione a maggioranza dei voti espressi. La votazione si svolge a scrutinio segreto.
3. Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando quest'ultimo e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario.
4. Se il Parlamento non approva la nomina, il Presidente invita il Consiglio a designare un nuovo candidato.
Articolo 99
Elezione della Commissione
1. Il Presidente, consultato il neoeletto Presidente della Commissione, invita i candidati proposti dal neoletto Presidente della Commissione e dal Consiglio per i vari posti di commissario a comparire dinanzi alle varie commissioni parlamentari secondo le loro prevedibili competenze. Tali audizioni sono pubbliche.
2. Ogni commissione invita il candidato designato a formulare una dichiarazione e a rispondere a domande.
3. Il neoeletto Presidente presenta il collegio di commissari e il loro programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati tutti i membri del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione.
4. A conclusione della discussione, qualunque gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 103, paragrafi 3, 4 e 5. Dopo aver votato sulla proposta di risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la Commissione alla maggioranza dei voti espressi. La votazione si svolge per appello nominale. Il Parlamento può aggiornare la votazione alla seduta successiva.
5. Il Presidente informa il Consiglio dell'elezione o della reiezione della Commissione.
6. In caso di cambiamento di portafoglio in seno alla Commissione, durante il mandato, il commissario o i commissari interessati sono invitati a comparire dinanzi alla commissione responsabile del rispettivo settore di competenza.
Articolo 100
Mozione di censura contro la Commissione
1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può presentare al Presidente una mozione di censura diretta contro la Commissione.
2. La mozione deve recare la menzione "Mozione di censura" ed essere motivata. Essa viene trasmessa alla Commissione.
3. Il Presidente comunica immediatamente ai deputati la presentazione della mozione.
4. La discussione sulla censura ha luogo solo quando siano decorse almeno 24 ore dalla comunicazione della mozione di censura ai deputati.
5. La votazione sulla mozione ha luogo per appello nominale quando siano decorse almeno 48 ore dall'inizio della discussione.
6. La discussione e la votazione hanno luogo al più tardi nel corso della tornata successiva alla presentazione della mozione.
7. La mozione è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. L'esito della votazione è notificato ai Presidenti del Consiglio e della Commissione.
Articolo 101
Nomina dei membri della Corte dei conti
1. Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati. La commissione vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.
2. La commissione competente trasmette al Parlamento una raccomandazione relativa alla nomina dei candidati proposti, sotto forma di relazione contenente una proposta di decisione separata per ciascuna candidatura.
3. La votazione in Aula ha luogo entro due mesi dalla ricezione delle candidature a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, decida altrimenti. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura e decide a maggioranza dei voti espressi.
4. Qualora il Parlamento abbia espresso parere negativo su una singola candidatura, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta.
Articolo 102
Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea
1. Il candidato proposto alla presidenza della Banca centrale europea è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione parlamentare competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati.
2. La commissione competente trasmette al Parlamento una raccomandazione sull'opportunità di approvare la candidatura proposta.
3. La votazione si svolge entro due mesi dalla ricezione della proposta, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati.
4. Se il Parlamento esprime parere negativo, il Presidente chiede al Consiglio di ritirare la sua proposta e di presentarne una nuova al Parlamento.
5. La stessa procedura si applica ai candidati designati alla vicepresidenza e alla carica di membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea.
CAPITOLO 2
DICHIARAZIONI
Articolo 103
Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo
1. I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente decide quando tale dichiarazione possa aver luogo e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.
2. Quando è iscritta all'ordine del giorno una dichiarazione con discussione, il Parlamento decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione.
3. Le proposte di risoluzione sono poste in votazione nello stesso giorno. Il Presidente decide in merito alle deroghe. Sono ammesse dichiarazioni di voto.
4. Una proposta di risoluzione comune sostituisce le proposte precedenti sottoscritte dai suoi firmatari, ma non quelle presentate da altre commissioni, gruppi politici o deputati.
5. Dopo l'approvazione di una proposta di risoluzione non è posta in votazione nessun'altra proposta di risoluzione, a meno che, a titolo eccezionale, il Presidente non decida diversamente.
Articolo 104
Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione
Previa consultazione della Conferenza dei presidenti, il Presidente del Parlamento può invitare il Presidente della Commissione, il commissario responsabile per le relazioni con il Parlamento o, previo accordo, un altro commissario a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento dopo ognuna delle riunioni della Commissione, illustrandone le decisioni principali. La dichiarazione è seguita da un dibattito della durata minima di 30 minuti nel corso del quale i deputati possono porre domande brevi e precise.
Articolo 105
Dichiarazioni della Corte dei conti
1. Il Presidente della Corte dei conti, nell'ambito della procedura di scarico o delle attività del Parlamento concernenti il settore del controllo di bilancio, può essere invitato a prendere la parola per presentare le osservazioni contenute nella relazione annuale o nelle relazioni speciali o pareridella Corte, nonché per illustrare il programma di lavoro della Corte.
2. Il Parlamento può decidere di discutere separatamente, con la partecipazione della Commissione e del Consiglio, eventuali questioni sollevate in tali dichiarazioni, in particolare allorché sono segnalate irregolarità nella gestione finanziaria.
Articolo 106
Dichiarazioni della Banca centrale europea
1. Il Presidente della Banca centrale europea presenta al Parlamento la relazione annuale della Banca centrale europea sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.
2. Il Parlamento tiene un dibattito generale sulla relazione presentatagli.
3. Il Presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a riunioni della commissione competente almeno quattro volte l'anno per fare una dichiarazione e rispondere a domande.
4. Su loro richiesta o su richiesta del Parlamento, il presidente, il vicepresidente o altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea vengono invitati a partecipare a ulteriori riunioni.
5. Un resoconto integrale delle riunioni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4 è redatto nelle lingue ufficiali.
Articolo 107
Raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche
1. La raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità è sottoposta alla commissione competente che presenta una relazione al Parlamento.
2. Il Consiglio è invitato a informare il Parlamento in merito al contenuto della sua raccomandazione e alla posizione adottata dal Consiglio europeo.
CAPITOLO 3
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO, ALLA COMMISSIONE E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA
Articolo 108
Interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione
1. Per iniziativa di una commissione, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, possono essere rivolte interrogazioni al Consiglio o alla Commissione perché siano iscritte all'ordine del giorno del Parlamento. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le sottopone senza indugio alla Conferenza dei presidenti. La Conferenza dei presidenti decide circa l'iscrizione delle interrogazioni all'ordine del giorno e l'ordine in base al quale devono essere iscritte. Le interrogazioni non iscritte all'ordine del giorno del Parlamento entro tre mesi dalla loro presentazione decadono.
2. Un'interrogazione deve essere trasmessa all'istituzione interessata almeno una settimana prima della seduta all'ordine del giorno della quale verrà iscritta, se si tratta di un'interrogazione alla Commissione, e almeno tre settimane prima di questa data, se si tratta di un'interrogazione al Consiglio.
3. Per le interrogazioni riguardanti i settori menzionati agli articoli 17 e 34 del trattato UE, il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica. Il Consiglio deve fornire una risposta entro un termine ragionevole affinché il Parlamento venga debitamente informato.
4. Uno degli interroganti dispone di cinque minuti per svolgere l'interrogazione. Un membro dell'istituzione interrogata risponde.
L'interrogante ha il diritto di utilizzare l'intera durata del tempo di parola indicato.
5. Per il resto, le disposizioni dell'articolo 103, paragrafi da 2 a 5, sono applicabili mutatis mutandis.
Articolo 109
Tempo delle interrogazioni
1. Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. In tale contesto può essere previsto un tempo per le interrogazioni al Presidente e ai singoli membri della Commissione.
2. In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione al Consiglio e allaCommissione.
3. Le interrogazioni debbono essere presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. Tale decisione deve essere immediatamente notificata all'interrogante.
4. La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive
Articolo 110
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio o alla Commissione. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica all'istituzione interessata.
3. Qualora a un'interrogazione non possa essere data risposta nel termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente. Si applica a tal fine mutatis mutandis l'articolo 109.
4. Alle interrogazioni che richiedono una risposta sollecita ma non esigono ricerche approfondite (interrogazioni prioritarie) viene data risposta entro tre settimane dalla loro presentazione all'istituzione interessata. Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese. Alle interrogazioni di altro tipo (interrogazioni non prioritarie) viene data risposta entro sei settimane dalla loro trasmissione all'istituzione interessata. Il deputato deve indicare di quale tipo di interrogazione si tratta. La decisione in merito spetta al Presidente.
5. Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 111
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea
1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le comunica alla Banca centrale europea.
3. Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Qualora un'interrogazione non abbia ricevuto risposta nel termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente con il Presidente della Banca centrale europea.
CAPITOLO 4
RELAZIONI DI ALTRE ISTITUZIONI
Articolo 112
Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni
1. Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni per le quali i trattati prevedono la consultazione del Parlamento o per le quali altre disposizioni giuridiche prevedono il parere del Parlamento ai fini dello sviluppo dell'Unione sono trattate nell'ambito di una relazione presentata in seduta.
2. Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo precedente sono deferite alla commissione competente, che può proporre di elaborare una relazione conformemente all'articolo 45.
CAPITOLO 5
RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI
Articolo 113
Proposte di risoluzione
1. Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione europea. Tale proposta consiste al massimo di 200 parole.
2. La commissione competente decide sulla procedura. Essa può trattare la proposta di risoluzione congiuntamente ad altre proposte di risoluzione o relazioni. Essa può emettere un parere, anche sotto forma di lettera. Essa può decidere di elaborare una relazione a norma dell'articolo 45.
3. Gli autori della proposta di risoluzione vengono informati delle decisioni della commissione e della Conferenza dei presidenti.
4. La relazione deve contenere il testo della proposta di risoluzione.
5. I pareri sotto forma di lettera destinati ad altre istituzioni dell'Unione europea sono trasmessi a cura del Presidente.
6. L'autore o gli autori di una proposta di risoluzione presentata conformemente agli articoli 103, paragrafo 2, 108, paragrafo 5, e 115, paragrafo 2, hanno il diritto di ritirarla prima della relativa votazione finale.
7. Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 1 può essere ritirata dal suo o dai suoi autori o dal primo firmatario della proposta prima che la commissione competente abbia deciso, sulla base del paragrafo 2, di elaborare una relazione in merito. Una volta che la proposta è stata fatta propria in tal modo dalla commissione, solo quest'ultima ha facoltà di ritirarla, purché ciò avvenga prima della votazione finale.
8. Una proposta di risoluzione ritirata può essere immediatamente fatta propria e ripresentata da un gruppo politico, da una commissione parlamentare o da un numero di deputati pari a quello necessario per presentarla.
Sarà cura delle commissioni fare il possibile perché le proposte di risoluzione presentate conformemente al presente articolo e che rispondono ai requisiti fissati ricevano un seguito e siano congruamente richiamate nei documenti che riflettono questo seguito.
Articolo 114
Raccomandazioni destinate al Consiglio
1. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di raccomandazione al Consiglio, relativamente a materie di cui ai Titoli V e VI del trattato UE o qualora il Parlamento non sia stato consultato su un accordo internazionale che rientra nell'ambito dell'articolo 83 o dell'articolo 84.
2. Tali proposte sono deferite all'esame della commissione competente. Se del caso, questa investe del problema il Parlamento nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento.
3. Nella sua relazione la commissione competente presenta al Parlamento una proposta di raccomandazione destinata al Consiglio accompagnata da una breve motivazione e, se del caso, dal parere delle altre commissioni consultate.
L'applicazione del presente paragrafo non richiede l'autorizzazione preventiva della Conferenza dei presidenti.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 90 e 94.
Articolo 115
Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto
1. Una commissione, una delegazione interparlamentare, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere per iscritto al Presidente che venga tenuta una discussione su un caso urgente di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo130, paragrafo 3).
2. La Conferenza dei presidenti stabilisce, sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1 e secondo le modalità previste dall'Allegato III, un elenco degli argomenti da iscrivere al progetto definitivo di ordine del giorno per le successive discussioni su casi di violazione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. Il numero complessivo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno non deve essere superiore a tre, incluse le sottovoci. Conformemente al disposto dell'articolo 132, il Parlamento può pronunziarsi in merito all'eliminazione dalle discussioni di un argomento previsto e alla sua sostituzione con un argomento non previsto. Le proposte di risoluzione sugli argomenti scelti sono presentate al più tardi la sera dell'approvazione dell'ordine del giorno. Il Presidente fissa il termine esatto per la presentazione delle proposte di risoluzione in questione.
3. Il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti viene ripartito in conformità dell'articolo 142, paragrafi 2 e 3, nei limiti del tempo complessivo di non oltre sessanta minuti per tornata previsto per le discussioni. Il tempo restante dopo aver tenuto conto dell'illustrazione delle proposte di risoluzione, delle votazioni e del tempo concordato per gli eventuali interventi della Commissione e del Consiglio, è ripartito tra i gruppi politici e i deputati non iscritti.
4. Al termine della discussione ha luogo immediatamente la votazione. Non si applicano nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 163.
Le votazioni effettuate in applicazione del presente articolo possono essere organizzate congiuntamente nell'ambito delle responsabilità del Presidente e della Conferenza dei presidenti.
5. Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 4.
6. Il Presidente e i presidenti dei gruppi politici possono decidere di porre in votazione una proposta di risoluzione senza discussione. Tale decisione richiede l'accordo unanime dei presidenti di tutti i gruppi politici.
Le disposizioni degli articoli 167, 168 e 170 non si applicano alle proposte di risoluzione iscritte all'ordine del giorno delle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.
Le proposte di risoluzione sono presentate in vista di una discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto solo dopo l'approvazione dell'elenco degli argomenti. Le proposte di risoluzione che non possono essere esaminate nell'arco di tempo previsto per queste discussioni, decadono. Decadono anche le proposte di risoluzione per le quali sia stata constatata, in seguito a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, la mancanza del numero legale. Resta inteso che i deputati hanno il diritto di ripresentare queste proposte di risoluzione in vista di un loro deferimento in commissione (articolo 113) o dell'iscrizione nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto della tornata successiva.
Un argomento non può essere iscritto all'ordine del giorno per essere discusso nelle discussioni su casi di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto se è già iscritto all'ordine del giorno della stessa tornata.
Il regolamento non contiene alcuna disposizione che consenta di esaminare congiuntamente una proposta di risoluzione presentata in conformità del paragrafo 2, secondo comma, e una relazione presentata da una commissione sullo stesso argomento. Qualora sia richiesta la constatazione del numero legale ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, tale richiesta è valida solo per la proposta di risoluzione che deve essere posta in votazione e non per le successive.
Articolo 116
Dichiarazioni scritte
1. Cinque deputati al massimo possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento attinente alle attività dell'Unione europea. Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali e vengono distribuite. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro. Tale registro è pubblico e tenuto durante le tornate all'ingresso dell'Aula, e tra una tornata e l'altra in un luogo appropriato determinato dal Collegio dei Questori.
2. Ogni deputato può apporre la sua firma su una dichiarazione iscritta nel registro.
3. Qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento e pubblica i nomi dei firmatari nel processo verbale.
4. Tale dichiarazione è trasmessa, al termine della tornata, alle istituzioni in essa menzionate, con l'indicazione dei nomi dei firmatari. Essa figura nel processo verbale della seduta nella quale è comunicata. La pubblicazione segna la chiusura della procedura.
5. Una dichiarazione scritta che sia rimasta iscritta nel registro per più di tre mesi senza essere stata firmata da almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento decade.
Articolo 117
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo
1. Una commissione può chiedere che il Comitato economico e sociale europeo sia consultatosu questioni di carattere generale o su punti specifici.La commissione deve indicare il termine entro il quale il Comitato economico e sociale europeo esprime il proprio parere.
2. Le richieste di consultazione del Comitato economico e sociale europeo sono sottoposte all'approvazione del Parlamento senza discussione.
Articolo 118
Consultazione del Comitato delle Regioni
1. Una commissione può chiedere che il Comitato delle Regioni sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici. La commissione deve indicare il termine entro il quale il Comitato delle Regioni esprime il proprio parere.
2. Le richieste di consultazione del Comitato delle Regioni sono sottoposte all'approvazione del Parlamento senza discussione.
Articolo 119
Richiesta alle Agenzie europee
1. Laddove il Parlamento abbia il diritto di presentare una richiesta ad una Agenzia europea, ogni deputato può presentare per iscritto una tale richiesta al Presidente del Parlamento. Le richieste devono riguardare temi che rientrino nella missione dell'Agenzia interessata e sono corredate da informazioni generali che definiscano la questione e l'interesse comunitario.
2. Il Presidente deve, previa consultazione della commissione competente, inoltrare la richiesta all'Agenzia o adottare ogni altra misura appropriata. Il deputato richiedente è immediatamente informato. Ogni richiesta inoltrata dal Presidente ad una Agenzia deve prevedere un limite di tempo per la risposta.
3. Qualora l'Agenzia ritenga di non essere in grado di rispondere alla richiesta formulata, o ne chieda una modifica, essa è tenuta ad informarne immediatamente il Presidente che adotta ogni misura appropriata, previa consultazione della commissione competente, ove necessario.
CAPITOLO 6
ACCORDI INTERISTITUZIONALI
Articolo 120
Accordi interistituzionali
1. In applicazione dei trattati e ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure, il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni. Tali accordi possono assumere la veste di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri opportuni strumenti. Sono firmati dal Presidente previo esame da parte della commissione competente per gli affari costituzionali e previa approvazione del Parlamento e possono essere allegati per informazione al regolamento.
2. Prima della firma di tali accordi, qualora essi comportino la modifica di diritti od obblighi regolamentari esistenti, istituiscano nuovi diritti od obblighi regolamentari per i deputati o gli organi del Parlamento, o comportino in altro modo una modifica o un'interpretazione del regolamento, la questione è deferita all'esame della commissione competente, ai sensi dell'articolo 201, paragrafi da 2 a 6 .
CAPITOLO 7
DEFERIMENTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Articolo 121
Ricorsi davanti alla Corte di giustizia
1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione comunitaria e le misure di attuazione per assicurarsi che i trattati, in particolare per quanto concerne i diritti del Parlamento, siano stati pienamente rispettati.
2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione del diritto comunitario.
3 Il Presidente presenta un ricorso davanti alla Corte di giustizia a nome del Parlamento, conformemente a una raccomandazione della commissione competente. All'inizio della tornata successiva può sottoporre all'Aula la decisione in merito al mantenimento del ricorso. Qualora l'Aula decida a maggioranza dei voti espressi contro il ricorso, il Presidente lo ritira. Qualora il Presidente presenti ricorso contrariamente alla raccomandazione della commissione competente, egli sottopone all'Aula, all'inizio della tornata successiva, la decisione in merito al mantenimento del ricorso.
Articolo 122
Conseguenze dell'inazione del Consiglio dopo l'approvazione della sua posizione comune nel quadro della procedura di cooperazione
Se entro un termine di tre mesi o, con il consenso del Consiglio, al massimo di quattro mesi dopo la comunicazione della posizione comune conformemente all'articolo 252 del trattato CE, il Parlamento non ha né respinto né modificato la posizione comune del Consiglio e qualora quest'ultimo non adotti la legislazione proposta secondo la posizione comune, il Presidente, a nome del Parlamento e previa consultazione della commissione competente per le questioni giuridiche, può proporre un ricorso contro il Consiglio davanti alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 232 del trattato CE.
TITOLO V
RELAZIONI CON I PARLAMENTI NAZIONALI
Articolo 123
Scambio di informazioni, contatti e agevolazioni reciproche
1. Il Parlamento europeo tiene regolarmente informati i parlamenti nazionali degli Stati membri in merito alle sue attività.
2. La Conferenza dei presidenti può dare mandato al Presidente di negoziare agevolazioni a favore dei parlamenti nazionali degli Stati membri su base reciproca e di proporre qualsiasi altra misura volta a facilitare i contatti con i parlamenti nazionali.
Articolo 124
Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari (COSAC)
1. Su proposta del Presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da uno dei vicepresidenti competenti per le relazioni con i parlamenti nazionali.
2. Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC e tenendo debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento. Una relazione è presentata dalla delegazione dopo ogni riunione.
Articolo 125
Conferenza di parlamenti
La Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento a qualsiasi convenzione, conferenza o analogo organo ai quali partecipino rappresentanti di parlamenti e conferisce ad essa un mandato conforme alle eventuali pertinenti risoluzioni del Parlamento. La delegazione designa tra i suoi membri il proprio presidente e, se del caso, uno o più vicepresidenti.
TITOLO VI
SESSIONI
CAPITOLO 1
SESSIONI DEL PARLAMENTO
Articolo 126
Legislature, sessioni, tornate, sedute
1. La legislatura corrisponde alla durata del mandato dei deputati prevista nell'Atto del 20 settembre 1976.
2. La sessione ha una durata annuale, conformemente all'Atto suddetto e ai Trattati.
3. La tornata è la riunione del Parlamento che ha luogo di regola ogni mese; essa si ripartisce in singoli giorni di seduta.
Le sedute che il Parlamento tiene nel corso di una stessa giornata sono considerate come una sola seduta.
Articolo 127
Convocazione del Parlamento
1. Il Parlamento si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di marzo di ogni anno e decide in modo sovrano circa la durata delle interruzioni della sessione.
2. Inoltre il Parlamento si riunisce di pieno diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976.
3. La Conferenza dei presidenti può modificare la durata delle interruzioni fissate in conformità del paragrafo 1 con decisione motivata presa almeno quindici giorni prima della data precedentemente stabilita dal Parlamento per la ripresa della sessione, senza che tale data possa essere posticipata di più di quindici giorni.
4. Sentita la Conferenza dei presidenti, il Presidente convoca, in via eccezionale, il Parlamento su richiesta della maggioranza dei deputati che lo compongono o su richiesta della Commissione o del Consiglio. È inoltre facoltà del Presidente, con l'accordo della Conferenza dei presidenti, convocare il Parlamento in via eccezionale in caso di urgenza.
Articolo 128
Luogo di riunione
1. Il Parlamento tiene le sedute plenarie e le riunioni di commissione conformemente alle condizioni previste dai Trattati.
Le proposte di sedute aggiuntive a Bruxelles e qualsiasi eventuale emendamento alle stesse richiedono soltanto la maggioranza dei voti espressi.
2. Ogni commissione può decidere di chiedere che una o più delle proprie riunioni si tengano altrove. La richiesta motivata è trasmessa al Presidente del Parlamento che la sottopone all'approvazione dell'Ufficio di presidenza. In caso di urgenza, il Presidente può decidere da solo. Quando sono sfavorevoli, le decisioni dell'Ufficio di presidenza o del Presidente devono essere motivate.
Articolo 129
Partecipazione dei deputati alle sedute
1. Per ogni seduta viene esposto un elenco di presenza che deve essere firmato dai deputati.
2. I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco vengono pubblicati sul processo verbale di ogni seduta.
CAPITOLO 2
ORDINE DEI LAVORI DEL PARLAMENTO
Articolo 130
Progetto di ordine del giorno
1. Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno viene fissato dalla Conferenza dei presidenti in base alle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione e tenendo conto del programma legislativo annuale concordato conformemente all'articolo 33. La Commissione e il Consiglio possono assistere, su invito del Presidente, alle deliberazioni della Conferenza dei presidenti sul progetto di ordine del giorno.
2. Nel progetto di ordine del giorno può essere fissato il momento della votazione per taluni punti di cui è previsto l'esame.
3. Uno o due periodi di tempo di una durata complessiva non superiore a sessanta minuti possono essere previsti nel progetto di ordine del giorno per le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto di cui all'articolo 115.
4. Il progetto di ordine del giorno definitivo è distribuito ai deputati almeno tre ore prima dell'inizio della tornata.
Articolo 131
Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione
1. Le proposte legislative in prima lettura e le proposte di risoluzione non legislativa approvate in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione, sono iscritte al progetto di ordine del giorno del Parlamento per una votazione senza emendamenti. Il punto forma quindi oggetto di una votazione unica a meno che, prima della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno, gruppi politici o singoli deputati, per un totale di almeno un decimo dei deputati al Parlamento, abbiano richiesto per iscritto che esso possa essere modificato, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.
2. I punti iscritti al progetto definitivo di ordine del giorno per la votazione senza modifiche sono altresì senza discussione, a meno che il Parlamento, all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, non decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti, o su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati.
3. All'atto della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano esaminati senza modifiche o senza discussione. All'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Parlamento non può accettare proposte di questo tipo se un gruppo politico o almeno quaranta deputati vi si sono opposti per iscritto almeno un'ora prima dell'inizio della tornata.
4. Quando un punto è esaminato senza discussione, il relatore o il presidente della commissione competente possono fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti subito prima della votazione.
Articolo 132
Approvazione e modifica dell'ordine del giorno
1. All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento si pronuncia sul progetto di ordine del giorno definitivo. Proposte di modifica possono essere presentate da una commissione, da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Le proposte devono pervenire al Presidente almeno un'ora prima dell'apertura della tornata. Il Presidente può dare la parola all'autore di ciascuna proposta, a un oratore a favore e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto.
2. Una volta approvato, l'ordine del giorno non può essere modificato, salvo applicazione delle disposizioni degli articoli 134 e da 167 a 171 o su proposta del Presidente. Qualora una mozione di procedura volta a modificare l'ordine del giorno venga respinta, essa non può essere ripresentata durante la stessa tornata.
3. Prima di togliere la seduta, il Presidente comunica al Parlamento la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
Articolo 133
Discussione straordinaria
1. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento di una discussione straordinaria su una questione di notevole rilevanza connessa alla politica dell'Unione europea. Di norma in ogni tornata si tiene una sola discussione straordinaria.
2. La richiesta è presentata per iscritto al Presidente almeno tre ore prima dell'inizio della tornata nel corso della quale la discussione straordinaria dovrà svolgersi. La votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della tornata, al momento dell'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno.
3. Per tener conto di circostanze che si verificano dopo l'approvazione dell'ordine del giorno di una tornata, il Presidente, previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici, può proporre una discussione straordinaria. Tale richiesta viene votata all'inizio di una seduta o nel corso di un tempo di votazione programmato ed è notificata ai deputati con almeno un'ora d'anticipo.
4. Il Presidente stabilisce l'ora in cui ha luogo la discussione. La durata complessiva della discussione non supera i 60 minuti. Il tempo di parola viene ripartito fra i gruppi politici e i deputati non iscritti a norma dell'articolo 142, paragrafi 2 e 3.
5. La discussione si conclude senza l'approvazione di una risoluzione.
Articolo 134
Urgenza
1. L'urgenza di una discussione su una proposta sulla quale è richiesto il parere del Parlamento ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, può essere richiesta al Parlamento dal Presidente,da una commissione parlamentare, da un gruppo politico, da almeno quaranta deputati, dallaCommissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata.
2. Il Presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di discussione con procedura d'urgenza, ne informa il Parlamento; la votazione su questa richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui la richiesta è stata comunicata al Parlamento, sempreché laproposta oggetto della richiesta sia stata distribuita nelle lingue ufficiali. Qualora vi siano più richieste di discussione con procedura d'urgenza sullo stesso argomento, l'approvazione o la reiezione dell'urgenza riguardano tutte le risoluzioni relative a tale argomento.
3. Prima della votazione possono essere intesi soltanto, per un massimo di tre minuti ciascuno, l'autore della richiesta, un oratore a favore, un oratore contro e il presidente e/o il relatore della commissione competente per il merito.
4. I punti per i quali sia stata decisa l'urgenza hanno la precedenza sugli altri punti dell'ordine del giorno; il Presidente fissa il momento della loro discussione e votazione.
5. La discussione con procedura d'urgenza può aver luogo senza relazione o, in via eccezionale, su semplice relazione orale della commissione competente.
Articolo 135
Discussione congiunta
La decisione di tenere una discussione congiunta su questioni della stessa natura o collegate fra loro può essere presa in qualsiasi momento.
Articolo 136
Termini
Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 115 e 134, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato distribuito da almeno 24 ore.
CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Articolo 137
Accesso all'Aula
1. Nessuna persona estranea può accedere all'Aula, eccezion fatta per i deputati, i membri della Commissione e del Consiglio, il segretario generale del Parlamento, i membri del personale chiamati a prestarvi servizio, gli esperti o i funzionari dell'Unione.
2. Sono ammesse nelle tribune soltanto le persone munite di una tessera regolarmente rilasciata a questo scopo dal Presidente o dal segretario generale del Parlamento.
3. Il pubblico ammesso nelle tribune deve stare seduto e in silenzio. Chiunque manifesti approvazione o disapprovazione viene immediatamente espulso dai commessi.
Articolo 138
Lingue
1. Tutti i documenti del Parlamento debbono essere redatti nelle lingue ufficiali.
2. Tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta. Gli interventi in una delle lingue ufficiali vengono simultaneamente interpretati in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di Presidenza.
3. Durante le riunioni di commissione e di delegazione è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissioneo della delegazione in questione.
4. Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato lapropria presenza alla riunione. Fatto salvo il consenso dei membri di uno qualsiasi dei predetti organi, è possibile derogare in via eccezionale a detto regime. In caso di disaccordo l'Ufficio di presidenza decide.
Se, dopo la proclamazione del risultato di una votazione, risulta che non vi è concordanza fra i testi nelle varie lingue, il Presidente decide sulla validità del risultato proclamato, ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 5. Qualora dichiari valido il risultato, il Presidente stabilisce quale versione si debba ritenere approvata. Il testo della versione originale non può tuttavia essere considerato, di regola, come testo ufficiale, potendosi verificare il caso che tutte le altre lingue sene discostino.
Articolo 139
Norma transitoria
1. Durante un periodo transitorio, che si estende fino al termine della sesta legislatura, sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 138 se non è possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e di traduttori in una lingua ufficiale benché siano state prese tutte le misure necessarie.
2. Su proposta del Segretario generale, l'Ufficio di presidenza determina se le condizioni definite al paragrafo 1 sono rispettate per ciascuna delle lingue ufficiali in questione e riesamina la propria decisione ogni sei mesi sulla base di una relazione del Segretario generale sui progressi compiuti. L'Ufficio di presidenza adotta le necessarie norme di attuazione.
3. Sono applicabili le deroghe temporanee decise del Consiglio in conformità dei trattati in merito alla redazione degli atti giuridici, ad eccezione dei regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
4. Il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, può decidere in ogni momento l'abrogazione anticipata del presente articolo o la sua eventuale proroga alla scadenza di cui al paragrafo 1.
Articolo 140
Distribuzione dei documenti
I documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia vengono stampati e distribuitiai deputati. L'elenco di questi documenti è pubblicato sul processo verbale delle sedute.Ferma restando l'applicazione del primo comma, i deputati e i gruppi politici hanno accesso direttoal sistema informatico interno del Parlamento, per la consultazione di qualsiasi documentopreparatorio non riservato (progetti di relazione, progetti di raccomandazione, progetti di parere, documenti di lavoro, emendamenti presentati in commissione).
Articolo 141
Facoltà di parlare e contenuto degli interventi
1. Nessun deputato può parlare se non vi è invitato dal Presidente. L'oratore parla dal suo posto e si rivolge al Presidente. Il Presidente può invitarlo a salire sulla tribuna.
2. Se un oratore si allontana dall'argomento, il Presidente ve lo richiama. Se un oratore è stato richiamato all'argomento due volte in una stessa discussione, il Presidente può, la terza volta, interdirgli la parola per il resto della discussione sull'argomento in questione.
3. Il Presidente, senza pregiudizio degli altri suoi poteri disciplinari, può far sopprimere nei resoconti delle sedute gli interventi dei deputati che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che continuano a parlare oltre il tempo loro concesso.
4. Un oratore può essere interrotto soltanto dal Presidente; egli può tuttavia, con l'autorizzazione del Presidente, interrompere la sua esposizione per consentire a un altro deputato, alla Commissione o al Consiglio di fargli una domanda su un punto specifico del suo intervento.
Articolo 142
Ripartizione del tempo di parola
1. La Conferenza dei presidenti può proporre di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.
2. Il tempo di parola viene ripartito sulla base dei seguenti criteri:
a) una prima frazione del tempo di parola viene ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;
b) una seconda frazione viene ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;
c) ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).
3. Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola vengano rispettati.
4. La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale, sulle mozioni di procedura, sulle modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno.
5. Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Tuttavia, se oggetto della discussione è una proposta della Commissione, il Presidente invita quest'ultima ad intervenire per prima, mentre se oggetto della discussione è un testo del Consiglio, il Presidente può invitare il Consiglio ad intervenire per primo, in entrambi i casi segue l'intervento del relatore. Alla Commissione e al Consiglio può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati al Parlamento.
6. Fatto salvo l'articolo 197 del trattato CE, il Presidente cerca di concordare con la Commissione e il Consiglio l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.
7. I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.
Articolo 143
Elenco degli oratori
1. I deputati che chiedono di parlare sono iscritti nell'elenco degli oratori secondo l'ordine di richiesta.
2. Il Presidente dà facoltà di parlare agli oratori assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche e lingue diverse.
3. La facoltà di parlare può tuttavia essere concessa con precedenza, su loro richiesta, al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero agli oratori che li sostituiscono.
4. Nessuno può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salvo autorizzazione del Presidente. Tuttavia, i presidenti e i relatori delle commissioni interessate sono nuovamente intesi su loro richiesta per un periodo di tempo stabilito dal Presidente.
Articolo 144
Interventi di un minuto
Per non più di trenta minuti durante la prima seduta di ciascuna tornata, il Presidente dà la parola ai deputati che desiderano effettuare interventi di un minuto al massimo per richiamare l'attenzione del Parlamento su una questione avente rilevanza politica. Il Presidente può decidere di accordare successivamente, durante la stessa tornata, un analogo tempo di parola.
Articolo 145
Fatto personale
1. Ogni deputato che chieda di parlare per fatto personale è inteso alla fine della discussione sul punto dell'ordine del giorno in corso, o al momento dell'approvazione del processo verbale della seduta cui si riferisce la richiesta di intervento. L'oratore non può intervenire sull'argomento della discussione, ma deve limitarsi a respingere affermazioni fatte nel corso della discussione con riferimento alla sua persona o a opinioni che gli sono state attribuite oppure a rettificare proprie dichiarazioni precedenti.
2. Salvo decisione contraria del Parlamento, non può essere concesso un tempo superiore ai tre minuti per dichiarazioni per fatto personale.
CAPITOLO 4
MISURE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DEPUTATI
Articolo 146
Misure immediate
1. Il Presidente richiama all'ordine il deputato che attenti al regolare svolgimento della seduta o il cui comportamento non sia compatibile con le disposizioni pertinenti dell'articolo 9.
2. In caso di recidiva, il Presidente lo richiama nuovamente all'ordine con iscrizione nel processo verbale.
3. Qualora la turbativa continui o in caso di nuova recidiva, il Presidente può togliergli la parola ed espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale egli può altresì ricorrere a quest'ultima misura immediatamente e senza un secondo richiamo all'ordine. Il Segretario generale vigila immediatamente sull'esecuzione di un siffatto provvedimento, assistito dagli uscieri e, se necessario, dal personale di sicurezza in forza al Parlamento.
4. In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il proseguimento dei lavori, il Presidente, al fine di ristabilire l'ordine, sospende la seduta per un dato tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi richiami, abbandona il seggio e la seduta è sospesa. Essa riprende previa convocazione da parte del Presidente.
5. I poteri definiti ai paragrafi da 1 a 4 sono attribuiti, mutatis mutandis, al presidente di seduta di organi, commissioni e delegazioni quali definiti dal presente regolamento.
6. Se del caso, in funzione della gravità della violazione delle norme di comportamento, il presidente di seduta può presentare al Presidente una richiesta di attuazione dell'articolo 147, al massimo entro la tornata successiva o la riunione seguente dell'organo, della commissione o della delegazione interessati.
Articolo 147
Sanzioni
1. Nel caso di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento con modalità eccezionalmente gravi, in violazione dei principi definiti all'articolo 9, il Presidente, previa consultazione del deputato interessato, adotta con decisione motivata la sanzione adeguata e la notifica all'interessato e ai presidenti degli organi, commissioni e delegazioni ai quali appartiene, prima di informarne la plenaria.
2. La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità sulla base degli orientamenti generali allegati al presente regolamento14.
3. La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti:
(a) ammonizione;
(b) perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo da due a dieci giorni;
(c) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria e con riserva in tal caso del rigoroso rispetto delle norme di comportamento, sospensione temporanea, per un periodo da due a dieci giorni consecutivi di riunione del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento;
(d) presentazione alla Conferenza dei presidenti, conformemente all'articolo 18, di una proposta intesa a portare alla sospensione o al ritiro di uno o dei mandati elettivi occupati in seno al Parlamento.
Articolo 148
Modalità di ricorso interno
Il deputato interessato può presentare all'Ufficio di presidenza, entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della sanzione adottata dal Presidente, un ricorso interno che sospende l'applicazione della sanzione. L'Ufficio di presidenza può, entro quattro settimane dalla presentazione del ricorso, annullare, confermare o ridurre la portata della sanzione adottata fatti salvi i diritti di ricorso esterni a disposizione dell'interessato. In assenza di decisione dell'Ufficio di presidenza entro il termine impartito, la sanzione è considerata nulla e non avvenuta.
CAPITOLO 5
NUMERO LEGALE E VOTAZIONI
Articolo 149
Numero legale
1. Il Parlamento è sempre in numero per deliberare, per discutere il suo ordine del giorno e per approvare il processo verbale.
2. Il numero legale è raggiunto quando si trovi riunito nell'Aula un terzo dei deputati che compongono il Parlamento.
3. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti a meno che, all'atto della votazione, il Presidente, su preventiva richiesta di almeno quaranta deputati, constati che il numero legale non è presente. Qualora dalla votazione risulti la mancanza del numero legale, la votazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
Una richiesta di verifica del numero legale può essere presentata soltanto da almeno quaranta deputati. Una richiesta presentata a nome di un gruppo politico non è ricevibile.
Nello stabilire il risultato della votazione si includono nel computo, ai sensi del paragrafo 2, tutti i deputati presenti in Aula e, ai sensi del paragrafo 4, tutti i deputati che hanno chiesto la verifica. Non può farsi ricorso in questo caso al sistema di votazione elettronico. La chiusura delle porte dell'Aula non ha luogo.
Se il numero legale non è raggiunto, il Presidente non proclama il risultato della votazione, ma annuncia invece la mancanza del numero legale.
Il paragrafo 3, ultima frase, non si applica in caso di votazione su una mozione di procedura bensì soltanto in caso di votazione sul merito di una questione.
4. I deputati che hanno chiesto la verifica del numero legale vengono inclusi nel numero dei presenti, ai sensi del paragrafo 2, anche se non sono più presenti in Aula.
5. Qualora siano presenti meno di quaranta deputati, il Presidente può constatare che il numero legale non è presente.
Articolo 150
Presentazione e svolgimento degli emendamenti
1. La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula. Gli emendamenti vanno presentati per iscritto e firmati dai loro autori. Gli emendamenti ai documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 40, paragrafo 1, possono essere corredati di una breve motivazione. Tale motivazione è redatta sotto la responsabilità dell'autore e non è posta in votazione.
2. Con riserva delle limitazioni stabilite all'articolo 151, un emendamento può tendere a modificare qualsiasi parte di un testo e può avere lo scopo di sopprimere, aggiungere o sostituire parole o cifre.
Per "testo" si intende, nel presente articolo e nell'articolo 151, l'insieme di una proposta di risoluzione/progetto di risoluzione legislativa, di una proposta di decisione ovvero di una proposta della Commissione.
3. Il Presidente fissa un termine per la presentazione degli emendamenti.
4. Un emendamento può essere svolto, durante la discussione, dal suo autore o da qualsiasi altro deputato designato come sostituto dall'autore dell'emendamento.
5. Un emendamento ritirato dal suo autore decade, a meno che un altro deputato non lo faccia proprio immediatamente.
6. Se il Parlamento non decide altrimenti, gli emendamenti possono essere posti in votazione solo quando siano stampati e distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale decisione non può essere presa quando vi sia opposizione da parte di almeno quaranta deputati. L'articolo 139 si applica, mutatis mutandis, al presente paragrafo.
Gli emendamenti presentati oralmente in commissione possono essere posti in votazione, salvo che
un membro della commissione vi si opponga.
Articolo 151
Ricevibilità degli emendamenti
1. Un emendamento non è ricevibile se
a) il suo contenuto non ha alcun rapporto diretto con il testo che tende a modificare;
b) tende a sopprimere o sostituire la totalità di un testo;
c) tende a modificare più di uno degli articoli o dei paragrafi del testo cui si riferisce: tale disposizione non si applica agli emendamenti di compromesso né agli emendamenti volti ad apportare modifiche identiche a una particolare formulazione che ricorra in tutto il testo;
d) risulta che in almeno una delle lingue ufficiali il testo su cui verte l'emendamento non richiede modifiche; in tal caso il Presidente esamina con gli interessati quale possa essere la soluzione linguistica adeguata.
2. Un emendamento decade se incompatibile con precedenti deliberazioni sul medesimo testo nel corso della stessa votazione.
3. Il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti.
La decisione del Presidente sulla ricevibilità degli emendamenti non è presa sulla sola base delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 bensì sulla base delle disposizioni del regolamento in generale.
4. Un gruppo politico può presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione. In tal caso, il gruppo non può presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione del gruppo politico non può essere più lunga di quella della commissione competente e viene presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti.
Articolo 152
Procedura di votazione
1. Il Parlamento applica la seguente procedura per le votazioni sulle relazioni:
a) dapprima, votazione sugli eventuali emendamenti al testo che è alla base della relazione della commissione competente,
b) successivamente, votazione sull'insieme del testo, eventualmente modificato,
c) quindi, votazione sugli emendamenti alla proposta di risoluzione o al progetto di risoluzione legislativa,
d) infine, votazione sull'insieme della proposta di risoluzione o del progetto di risoluzione legislativa (votazione finale).
Il Parlamento non vota sulla motivazione contenuta nella relazione.
2. La seguente procedura si applica alla seconda lettura:
a) qualora non sia stata presentata una proposta di respingere o emendare la posizione comune del Consiglio, essa si considera approvata in conformità dell'articolo 67;
b) la votazione su una proposta di reiezione della posizione comune si svolge prima di quella sugli emendamenti (cfr. articolo 61, paragrafo 1);
c) qualora siano stati presentati più emendamenti alla posizione comune, essi sono posti in votazione secondo l'ordine di cui all'articolo 155;
d) qualora il Parlamento abbia proceduto a una votazione intesa a modificare la posizione comune, si può passare a un'altra votazione sull'insieme del testo solo conformemente all'articolo 61, paragrafo 2.
3. La procedura di cui all'articolo 65 si applica alla terza lettura.
4. Nelle votazioni di testi legislativi e di proposte di risoluzione non legislativa, si procede prima a votare il dispositivo e poi i visti e i considerando. Gli emendamenti che contraddicono l'esito di una precedente votazione decadono.
5. Al momento della votazione sono consentiti soltanto brevi interventi del relatore per esporre la posizione della sua commissione sugli emendamenti posti in votazione.
Articolo 153
Parità di voti
1. In caso di parità di voti in una votazione a norma dell'articolo 152, paragrafo 1, lettere b) o d), l'insieme del testo è rinviato alla commissione. Tale procedura si applica anche nel caso di votazioni a norma degli articoli 3 e 7 e nel caso di votazioni finali a norma degli articoli 177 e 188, fermo restando che per quanto riguarda questi due ultimi articoli, il rinvio è alla Conferenza dei Presidenti.
2. In caso di parità di voti sull'insieme dell'ordine del giorno (articolo 132), sull'insieme del processo verbale (articolo 172) o su un testo posto in votazione per parti separate a norma dell'articolo 157, il testo si considera approvato.
3. In tutti gli altri casi di parità di voti, fatti salvi gli articoli che richiedono una maggioranza qualificata, il testo o la proposta sono respinti.
Articolo 154
Basi della votazione
1. La votazione sulle relazioni si svolge sulla base di una raccomandazione della commissione competente per il merito. La commissione può delegare tale compito al suo presidente e al relatore.
2. La commissione può raccomandare di votare sull'insieme degli emendamenti o su singoli emendamenti in blocco, di approvarli o respingerli oppure di dichiararne la nullità. Essa può anche proporre emendamenti di compromesso.
3. Qualora essa proponga una votazione in blocco, si vota dapprima, e in blocco, sugli emendamenti in questione
4. Qualora la commissione proponga un emendamento di compromesso, su di esso si vota prioritariamente.
5. Sugli emendamenti per cui è richiesta la votazione per appello nominale si vota singolarmente.
6. Per una votazione in blocco o su un emendamento di compromesso, non è consentita la votazione per parti separate.
Articolo 155
Ordine di votazione degli emendamenti
1. Gli emendamenti hanno la precedenza sul testo cui si riferiscono e sono posti in votazione prima di quest'ultimo.
2. Se due o più emendamenti che si escludono a vicenda concernono lo stesso passo, quello che si allontana di più dal testo di base ha la precedenza e deve essere posto in votazione per primo. La sua approvazione determina la reiezione degli altri emendamenti. Se esso è respinto, è posto in votazione l'emendamento che viene così ad avere la precedenza e così di seguito per ognuno degli emendamenti successivi. In caso di dubbio sulla precedenza, il Presidente decide. Qualora tutti gli emendamenti siano respinti, il testo originale è considerato approvato a meno che, entro il termine specificato, sia stata richiesta una votazione distinta.
3. Il Presidente può porre dapprima in votazione il testo di base o mettere ai voti un emendamento che si allontani di meno dal testo di base prima di quello che maggiormente se ne discosta. Se uno di questi testi è approvato, tutti gli altri emendamenti sullo stesso punto decadono.
4. In via eccezionale, su proposta del Presidente, possono essere posti in votazione emendamenti presentati dopo la chiusura della discussione, se si tratta di emendamenti di compromesso o qualora si presentino problemi tecnici. Il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento per porre in votazione tali emendamenti.
Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 3, il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti. Nel caso di un emendamento di compromesso presentato dopo la chiusura della discussione, in conformità del presente paragrafo, il Presidente decide in ordine alla ricevibilità assicurandosi di volta in volta che tale emendamento abbia carattere di compromesso.
Criteri generali di ricevibilità: si può stabilire, in linea di massima, che
gli emendamenti di compromesso non possono riferirsi a parti del testo sulle quali non siano stati presentati emendamenti prima del termine per la loro presentazione;
Solo il Presidente può proporre che vengano presi in considerazione emendamenti di compromesso. Per porre in votazione l'emendamento, il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento chiedendo a tal fine se vi sono obiezioni nei confronti della votazione di un emendamento di compromesso. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi.
5. Qualora la commissione competente abbia presentato una serie di emendamenti a un testo che forma oggetto della relazione, il Presidente li pone in votazione in blocco, a meno che un gruppo politico o almeno quaranta deputati abbiano chiesto una votazione distinta o a meno che non siano stati presentati altri emendamenti.
6. Il Presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari. In tal caso, segue la procedura di cui al paragrafo 5. Gli autori di emendamenti complementari possono proporne la votazione in blocco.
7. Il Presidente può decidere, a seguito dell'approvazione o della reiezione di uno specifico emendamento, che altri emendamenti simili per contenuto o per obiettivo siano posti in votazione in blocco. Il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere. Una tale serie di emendamenti può riferirsi a parti diverse del testo originale.
8. Qualora autori diversi presentino due o più emendamenti identici, questi ultimi sono posti in votazione come un unico emendamento.
Articolo 156
Esame in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula
Qualora gli emendamenti presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in Aula siano più di 50, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per esaminarli. Gli emendamenti che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non possono essere posti in votazione in Aula.
Articolo 157
Votazione per parti separate
1. Quando il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere la votazione per parti separate.
2. La richiesta deve essere presentata la sera precedente la votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza. Il Presidente decide in ordine a tale richiesta.
Articolo 158
Diritto di voto
Il diritto di voto è personale.
I deputati esprimono il loro voto individualmente e personalmente.
Ogni infrazione del presente articolo è considerata come grave turbativa della seduta, ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 1, e provoca le conseguenze giuridiche di cui è fatta menzione in detto articolo.
Articolo 159
Votazione
1. Il Parlamento vota normalmente per alzata di mano.
2. Qualora il Presidente decida che il risultato è incerto, si procede alla votazione elettronica e, in caso di guasto del dispositivo elettronico di voto, per alzata e seduta.
3. Il risultato della votazione viene registrato.
Articolo 160
Votazione per appello nominale
1. Oltre ai casi previsti agli articoli 99, paragrafo 4, e 100, paragrafo 5, la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.
2. Si procede all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato designato dalla sorte. Il Presidente è chiamato a votare per ultimo. Il voto ha luogo ad alta voce e si esprime con "sì", "no" o "astensione". Per l'approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro. Il computo dei voti è constatato dal Presidente, che proclama il risultato della votazione. Il risultato della votazione è iscritto nel processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico, con l'indicazione del voto espresso da ciascun deputato.
Articolo 161
Votazione elettronica
1. Il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico per tutte le votazioni previste agli articoli 159, 160 e 162. Se il ricorso al sistema elettronico non è possibile per motivi tecnici, la votazione ha luogo a norma degli articoli 159, 160, paragrafo 2, e 162. Le modalità tecniche di utilizzazione del sistema elettronico sono disciplinate da istruzioni dell'Ufficio di presidenza.
2. In caso di votazione mediante sistema elettronico, viene registrato soltanto il risultato numerico della votazione. Se, tuttavia, è stata richiesta una votazione per appello nominale ai sensi dell'articolo 160, paragrafo 1, viene registrato il risultato nominativo della votazione, il quale è pubblicato sul processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico.
3. La votazione per appello nominale si svolge conformemente alle disposizioni dell'articolo
160, paragrafo 2, qualora la maggioranza dei deputati presenti lo richieda; per constatare se detta condizione è soddisfatta si può fare ricorso al sistema di cui al precedente paragrafo 1.
Articolo 162
Votazione a scrutinio segreto
1. Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 177, paragrafo 1, e dell'articolo 182, paragrafo 2, secondo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto. Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di deputati di cui è stata presentata la candidatura.
2. La votazione a scrutinio segreto può aver luogo nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della votazione.
Nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento presenti la richiesta di tenere una votazione a scrutinio segreto prima dell'inizio della votazione, il Parlamento è tenuto a procedere a tale votazione.
3. Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di votazione per appello nominale.
4. Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a sei scrutatori estratti a sorte tra i deputati. Per le votazioni di cui al precedente paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori.
I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati sul processo verbale della seduta nel corso della quale ha avuto luogo la votazione stessa.
Articolo 163
Dichiarazioni di voto
1. Allorché la discussione generale è conclusa, ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto o una dichiarazione scritta di non oltre 200 parole sulla votazione finale. La dichiarazione viene inserita nel resoconto integrale delle discussioni. Un gruppo politico può rilasciare una dichiarazione di una durata non superiore a due minuti. Una richiesta di dichiarazione di voto non è più ricevibile dopo l'inizio della prima dichiarazione.
Sono ammesse dichiarazioni di voto sulla votazione finale per qualsiasi argomento sottoposto al Parlamento. L'espressione "votazione finale" non si riferisce al tipo di votazione ma all'ultima votazione su un punto qualsiasi.
2. Non sono ammesse dichiarazioni di voto nel caso di votazioni su questioni procedurali.
3. Qualora una proposta della Commissione o una relazione siano iscritte all'ordine del giorno del Parlamento a norma dell'articolo 131 del regolamento, i deputati possono rilasciare dichiarazioni di voto scritte, conformemente al paragrafo 1.
Le dichiarazioni di voto, orali o scritte, devono avere un nesso diretto con il testo posto in votazione.
Articolo 164
Contestazione della votazione
1. Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura di ogni singola votazione.
2. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione non è ammesso alcun intervento, se non da parte del Presidente stesso, fino a che quest'ultimo abbia dichiarato chiusa la votazione.
3. I richiami al regolamento concernenti la validità di una votazione possono essere formulati dopo che il Presidente ne ha dichiarato la chiusura.
4. Dopo la proclamazione del risultato di una votazione per alzata di mano può essere chiesta la controprova. Essa ha luogo ricorrendo al sistema elettronico.
5. Sulla validità del risultato proclamato decide il Presidente. La sua decisione è inoppugnabile.
CAPITOLO 6
INTERVENTI SULLA PROCEDURA
Articolo 165
Mozioni di procedura
1. Hanno precedenza su ogni altra le richieste di intervento per le mozioni di procedura aventi lo scopo di
a) porre una questione pregiudiziale (articolo 167), b) chiedere il rinvio in commissione (articolo 168),
c) chiedere la chiusura della discussione (articolo 169),
d) chiedere l'aggiornamento della discussione e della votazione (articolo 170),
e) chiedere la sospensione o la chiusura della seduta (articolo 171).
Su tali mozioni possono unicamente intervenire, oltre agli autori, un oratore a favore e uno contrario e il presidente o il relatore della commissione competente.
2. Il tempo di parola non può superare un minuto.
Articolo 166
Richiamo al regolamento
1. La facoltà di parlare può essere concessa a un deputato per attirare l'attenzione del Presidente sul mancato rispetto del regolamento. All'inizio del suo intervento il deputato deve indicare l'articolo cui si riferisce.
2. Le richieste di intervento sul regolamento hanno la precedenza su ogni altra.
3. Il tempo di parola non può superare un minuto.
4. Sul richiamo al regolamento il Presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. Non si procede a votazione.
5. In via eccezionale, e sempre che il rinvio della decisione non provochi l'aggiornamento della discussione in corso, il Presidente può dichiarare che la sua decisione verrà comunicata successivamente, e comunque entro un termine non superiore alle 24 ore dal richiamo al regolamento. Egli può sottoporre la questione alla commissione competente.
Una richiesta d'intervento per richiamo al regolamento deve riferirsi al punto in esame dell'ordine del giorno. Il Presidente può dar luogo ad una richiesta di intervento che riguardi un altro tema, ad un momento opportuno, per esempio non appena concluso l'esame del punto dell'ordine del giorno in questione ovvero prima della sospensione della seduta.
Articolo 167
Questione pregiudiziale
1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno può essere proposto il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente. L'intenzione di sollevare una questione pregiudiziale deve essere notificata con almeno ventiquattro ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.
2. Nel caso in cui la proposta venga accolta, il Parlamento passa immediatamente al punto successivo dell'ordine del giorno.
Articolo 168
Rinvio in commissione
1. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere il rinvio in commissione al momento della fissazione dell'ordine del giorno o prima dell'apertura della discussione.
L'intenzione di chiedere il rinvio in commissione deve essere notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.
2. Il rinvio in commissione può essere chiesto anche da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati prima o durante la votazione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.
3. La richiesta può essere presentata solo una volta in ciascuna di queste diverse fasi della procedura.
4. Il rinvio in commissione interrompe il dibattito sul punto in esame.
5. Il Parlamento può impartire alla commissione un termine entro il quale presentare le sue conclusioni.
Articolo 169
Chiusura della discussione
1. La chiusura di una discussione può essere proposta dal Presidente o chiesta da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati prima che sia esaurito l'elenco degli oratori. La relativa votazione ha luogo immediatamente.
2. Nel caso in cui la proposta o la richiesta vengano accolte, ha ancora facoltà di parlare un solo deputato per ogni gruppo non ancora intervenuto nella discussione.
3. Dopo gli interventi di cui al precedente paragrafo 2, la discussione viene chiusa e il Parlamento procede alla votazione sulla questione, a meno che non sia stato preventivamente fissato il momento della votazione.
4. Qualora la proposta o la richiesta vengano respinte, non possono essere ripresentate durante la stessa discussione, salvo che dal Presidente.
Articolo 170
Aggiornamento della discussione e della votazione
1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporre che la discussione venga aggiornata fino a un momento stabilito. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.
L'intenzione di proporre l'aggiornamento della discussione deve essere notificata con almeno ventiquattro ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.
2. Nel caso in cui la proposta venga accolta, il Parlamento passa al punto successivo dell'ordine del giorno. La discussione oggetto dell'aggiornamento deve essere ripresa al momento stabilito.
3. Nel caso in cui la proposta venga respinta, non può essere ripresentata nel corso della stessa tornata.
4. Prima o durante una votazione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporne l'aggiornamento. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.
Qualora il Parlamento decida di aggiornare una discussione a una tornata successiva, la decisione deve indicare la tornata all'ordine del giorno della quale la discussione deve essere iscritta, fermo restando che l'ordine del giorno di tale tornata è stabilito in conformità degli articoli 130 e 132.
Articolo 171
Sospensione o chiusura della seduta
Nel corso di una discussione o di una votazione la seduta può essere sospesa o chiusa se lo decide il Parlamento su proposta del Presidente o su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. La votazione sulla proposta o sulla richiesta ha luogo immediatamente.
CAPITOLO 7
PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Articolo 172
Processo verbale
1. Il processo verbale di ogni seduta, contenente le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.
Sono considerate decisioni, nell'ambito delle procedure legislative, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o della posizione comune del Consiglio a norma dell'articolo 61, paragrafo 3.
I testi adottati dal Parlamento sono distribuiti separatamente. Se i testi di carattere legislativo adottati dal Parlamento contengono emendamenti, essi sono pubblicati in versione consolidata.
2. All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.
3. Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul processo verbale per più di un minuto.
4. Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del segretario generale, viene depositato negli archivi del Parlamento. Deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il termine di un mese.
Articolo 173
Resoconto integrale
1. Per ogni seduta viene redatto nelle lingue ufficiali un resoconto integrale delle discussioni.
2. Gli oratori sono tenuti a restituire il testo integrale dei loro discorsi al segretariato al più tardi l'indomani del giorno in cui esso è stato loro trasmesso.
3. Il resoconto integrale viene pubblicato come allegato alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
TITOLO VII
COMMISSIONI E DELEGAZIONI
CAPITOLO 1
COMMISSIONI - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI
Articolo 174
Costituzione delle commissioni permanenti
Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce commissioni permanenti, le cui attribuzioni sono fissate in un allegato al presente regolamento . L'elezione dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo.
Le attribuzioni delle commissioni permanenti possono essere fissate in un momento diverso da quello della loro costituzione.
Articolo 175
Costituzione delle commissioni temporanee
Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni temporanee le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.
Poiché ai sensi del presente regolamento le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni temporanee sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, il Parlamento non può in seguito decidere di modificare le loro attribuzioni, né per limitarle né per ampliarle.
Articolo 176
Commissioni di inchiesta
1. Il Parlamento può, su richiesta di un quarto dei suoi membri, costituire una commissione di inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione della legislazione comunitaria o di cattiva amministrazione nell'applicazione della legislazione comunitaria risultanti da atti di un'istituzione o di un organo delle Comunità europee o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o di persone cui la legislazione comunitaria conferisce il mandato di applicare quest'ultima.
La decisione di costituire una commissione d'inchiesta viene pubblicata entro un mese sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Parlamento prende inoltre tutte le misure necessarie a diffondere questa decisione quanto più ampiamente possibile.
2. Le modalità di funzionamento di una commissione d'inchiesta sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento applicabili alle commissioni, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente articolo e dalla decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, allegata al presente regolamento.
3. La richiesta di costituire una commissione d'inchiesta deve contenere l'indicazione precisa dell'oggetto dell'indagine e includere una motivazione particolareggiata. Il Parlamento, su proposta della Conferenza dei presidenti, decide in merito alla costituzione della commissione e, qualora decida di costituirla, in merito alla sua composizione, conformemente al disposto dell'articolo 177.
4. La commissione d'inchiesta conclude i propri lavori, con la presentazione di una relazione, entro un termine massimo di dodici mesi. A due riprese il Parlamento può decidere di prorogare detto termine di altri tre mesi. In seno alla commissione hanno diritto di voto soltanto i membri titolari o, in loro assenza, i supplenti permanenti.
5. La commissione d'inchiesta elegge il proprio presidente e due vicepresidenti e nomina uno o più relatori. La commissione può inoltre affidare ai suoi membri missioni, incarichi specifici o deleghe, fermo restando che essi debbono poi riferirle in modo circostanziato. Nell'intervallo tra una riunione e l'altra, l'ufficio di presidenza esercita, in casi d'emergenza o necessità, i poteri della commissione, previa ratifica nella riunione successiva.
6. Qualora una commissione di inchiesta ritenga che un suo diritto non sia stato rispettato, propone al Presidente del Parlamento di prendere le opportune iniziative.
7. La commissione d'inchiesta può rivolgersi alle istituzioni o persone di cui all'articolo 3 della decisione menzionata al paragrafo 2 in vista dello svolgimento di audizioni o per ottenere documenti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri e dei dipendenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono a carico di questi ultimi. Le spese di viaggio e soggiorno delle altre persone che depongono dinanzi a una commissione d'inchiesta sono rimborsate dal Parlamento secondo le modalità previste per le audizioni di esperti. Nel corso di un'audizione dinanzi a una commissione di inchiesta qualunque persona chiamata a testimoniare può invocare i diritti di cui disporrebbe in quanto testimone dinanzi a un organo giurisdizionale del suo Stato di origine e deve essere informato di tali diritti prima di deporre.
Per quanto concerne l'uso delle lingue, la commissione d'inchiesta si attiene all'articolo 138. Ciononostante, l'ufficio di presidenza della commissione
- può limitare l'interpretazione alle lingue ufficiali dei partecipanti ai lavori, qualora lo ritenga necessario per ragioni di riservatezza;
- decide in merito alla traduzione dei documenti ricevuti in modo che la commissione possa portare avanti i propri lavori con efficienza e rapidità e siano rispettate la segretezza e la riservatezza del caso.
8. Il presidente della commissione d'inchiesta, insieme all'ufficio di presidenza, prende cura dell'osservanza della segretezza o riservatezza dei lavori, avvertendone per tempo i membri. Egli ricorda inoltre espressamente le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della summenzionata decisione. Si applica l'allegato VII, parte A, del regolamento.
9. L'esame di documenti trasmessi sotto vincolo di segretezza o di riservatezza avviene attraverso dispositivi tecnici che garantiscono l'accesso personale ed esclusivo a questi documenti da parte dei deputati incaricati dell'esame. Questi deputati si impegnano solennemente a non consentire ad alcun altro l'accesso a informazioni riservate o confidenziali, ai sensi del presente articolo, e a servirsene esclusivamente nell'elaborazione della loro relazione per la commissione d'inchiesta. Le riunioni si svolgono in locali attrezzati in modo da precludere qualsiasi possibilità di ascolto da parte di persone non autorizzate.
10. Al termine dei lavori la commissione d'inchiesta presenta al Parlamento una relazione sui risultati degli stessi, corredata, se del caso, da pareri di minoranza alle condizioni previste all'articolo 48. La relazione viene pubblicata. Su richiesta della commissione d'inchiesta, il Parlamento procede a una discussione su detta relazione nella tornata successiva alla presentazione della relazione stessa. Essa può altresì sottoporre al Parlamento un progetto di raccomandazione destinata a istituzioni od organi delle Comunità europee o degli Stati membri.
11. Il Presidente del Parlamento incarica la commissione competente, a norma dell'Allegato VI del regolamento, di verificare il seguito dato ai risultati dei lavori della commissione d'inchiesta e,se del caso, di elaborare una relazione in merito. Egli prende tutte le altre disposizioni ritenute utili ai fini della concreta applicazione delle conclusioni delle inchieste.
Può essere emendata, a norma dell'articolo 177, paragrafo 2, solo la proposta della Conferenza dei presidenti sulla composizione di una commissione di inchiesta (paragrafo 3).
Non possono essere emendati l'oggetto dell'indagine così come definito da un quarto dei membri del Parlamento (paragrafo 3) né il periodo fissato al paragrafo 4.
Articolo 177
Composizione delle commissioni
1. L'elezione dei membri delle commissioni e delle commissioni d'inchiesta ha luogo su designazione da parte dei gruppi e dei deputati non iscritti. La Conferenza dei presidenti presenta proposte al Parlamento. La composizione delle commissioni riflette per quanto possibile la composizione del Parlamento.
Il deputato che passi a un altro gruppo politico mantiene per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui occupato nelle commissioni parlamentari. Tuttavia se, a seguito del passaggio di un deputato a un altro gruppo, l'equa rappresentanza delle tendenze politiche nell'ambito di una commissione risulta turbata, la Conferenza dei presidenti deve presentare nuove proposte per la composizione di tale commissione, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, seconda frase, facendo salvi i diritti del deputato in questione.
2. Ogni emendamento alle proposte della Conferenza dei presidenti deve essere presentato, per essere ricevibile, da almeno quaranta deputati. Il Parlamento si pronuncia su tali emendamenti mediante scrutinio segreto.
3. Vengono considerati eletti i deputati figuranti nelle proposte della Conferenza dei presidenti nella forma eventualmente modificata sulla base del paragrafo 2.
4. Qualora un gruppo politico ometta di presentare candidati per una commissione d'inchiesta, conformemente al paragrafo 1, entro la scadenza fissata dalla Conferenza dei presidenti, quest'ultima sottopone alla ratifica dell'Assemblea soltanto i nomi notificatile entro tale scadenza.
5. La sostituzione dei membri delle commissioni, allorché si siano resi vacanti dei seggi, può essere decisa provvisoriamente dalla Conferenza dei presidenti, d'accordo con i deputati da designare e tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
6. Tali modifiche vengono sottoposte alla ratifica del Parlamento nella seduta successiva.
Articolo 178
Membri supplenti
1. I gruppi politici e i deputati non iscritti possono designare per ciascuna commissione un numero di supplenti permanenti pari al numero dei membri titolari che rappresentano i gruppi (e i deputati non iscritti) in seno alla commissione. Il Presidente del Parlamento ne deve essere informato. Tali supplenti permanenti hanno diritto a partecipare alle riunioni della commissione, a prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, a partecipare alla votazione.
2. Il membro titolare di una commissione può, in caso di assenza e qualora non siano stati nominati dei supplenti permanenti o questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico con diritto di voto. Il nome di questo sostituto deve essere comunicato al presidente della commissione interessata prima dell'inizio della votazione.
Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis ai deputati non iscritti.
La comunicazione preventiva prevista al paragrafo 2, ultima frase, deve essere effettuata prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui punti per i quali il titolare si è fatto sostituire.
Il disposto del presente articolo si articola intorno a due elementi chiaramente fissati da detto testo:
- un gruppo politico non può avere in una commissione un numero di membri sostituti permanenti superiore a quello dei membri titolari;
- soltanto i gruppi politici hanno la facoltà di designare membri sostituti permanenti, alla sola condizione di informarne il Presidente.
In conclusione:
- la qualità di sostituto permanente dipende unicamente dall'appartenenza a un gruppo determinato;
- quando viene modificato il numero di membri titolari di cui un gruppo politico dispone in una commissione, il numero massimo di membri sostituti permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica;
- quando un membro cambia di gruppo politico, non può conservare il mandato di sostituto permanente assegnatogli dal suo gruppo d'origine;
- in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituto di un collega appartenente a un altro gruppo politico.
Articolo 179
Attribuzioni delle commissioni
1. Le commissioni permanenti hanno il compito di esaminare le questioni che sono loro sottoposte dal Parlamento ovvero, durante un'interruzione della sessione, dal Presidente a nome della Conferenza dei presidenti. Le attribuzioni delle commissioni temporanee e delle commissioni di inchiesta sono fissate al momento della loro costituzione; tali commissioni non sono autorizzate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.
(Cfr. interpretazione dell'articolo 175)
2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene sottoposto alla Conferenza dei presidenti entro quattro settimane lavorative dalla comunicazione in Aula del suo deferimento alla commissione. La Conferenza dei presidenti di commissione viene informata e può formulare una raccomandazione alla Conferenza dei presidenti. Quest'ultima adotta una decisione entro sei settimane lavorative dalla sua consultazione. In caso contrario, la questione viene iscritta all'ordine del giorno della tornata successiva affinché sia presa una decisione in merito.
3. Se più commissioni permanenti sono competenti per una stessa questione, una commissione viene designata competente per il merito e le altre commissioni competenti per parere. Nondimeno, le commissioni cui è stata simultaneamente sottoposta una questione non possono superare il numero di tre, a meno che, in casi motivati, venga decisa una deroga a tale norma alle condizioni previste al paragrafo 1.
4. Due o più commissioni o sottocommissioni possono procedere in comune all'esame di questioni di loro competenza, senza però poter prendere una decisione.
5. Previo accordo dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, ogni commissione può incaricare uno o più dei suoi membri di procedere a una missione di studio o di informazione.
Articolo 180
Commissione incaricata della verifica dei poteri
Tra le commissioni costituite in base alle condizioni previste dal presente regolamento, una commissione è incaricata della verifica dei poteri e della preparazione delle decisioni sulle contestazioni elettorali.
Articolo 181
Sottocommissioni
1. Su autorizzazione preventiva dalla Conferenza dei presidenti, ogni commissione permanente o temporanea può nominare nel proprio ambito, nell'interesse dei suoi lavori, una o più sottocommissioni, determinandone la composizione ai sensi dell'articolo 177 e la competenza. Le sottocommissioni riferiscono alla commissione che le ha costituite.
2. La procedura seguita per le commissioni si applica alle sottocommissioni.
3. I sostituti sono ammessi alle riunioni delle sottocommissioni alle stesse condizioni stabilite per le riunioni delle commissioni.
4. L'applicazione del disposto del presente articolo deve garantire il nesso di dipendenza tra una sottocommissione e la commissione all'interno della quale essa è stata costituita. A tal fine, tutti i membri titolari di una sottocommissione sono scelti tra i membri della commissione principale.
Articolo 182
Uffici di presidenza delle commissioni
1. Nella prima riunione tenuta dalla commissione dopo che ha avuto luogo l'elezione dei membri delle commissioni in conformità dell'articolo 177, la commissione elegge un presidente e, in scrutini separati, uno, due o tre vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Fatte salve le disposizioni del primo comma, per il periodo da gennaio 2007 a luglio 2009, ogni ufficio di presidenza delle commissioni comprende quattro vicepresidenti
2. Quando il numero dei candidati corrisponde al numero dei seggi da assegnare, l'elezione può avvenire per acclamazione. In caso contrario o su richiesta di almeno un sesto dei membri della commissione, l'elezione si svolge a scrutinio segreto. In caso di candidatura unica l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, compresi i voti favorevoli e contrari. In caso di più candidature al primo turno, l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, come stabilito al comma precedente. Al secondo turno, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano. In caso sia necessario procedere a un secondo scrutinio, possono essere presentate nuove candidature.
CAPITOLO 2
COMMISSIONI - FUNZIONAMENTO
Articolo 183
Riunioni delle commissioni
1. Le commissioni si riuniscono su convocazione del loro presidente o per iniziativa del Presidente del Parlamento.
2. La Commissione e il Consiglio possono partecipare alle riunioni di commissione, su invito del presidente fatto a nome della commissione stessa. Altre persone possono essere invitate, con decisione speciale della commissione, ad assistere a una riunione e a prendervi la parola.
Mutatis mutandis, la decisione di far partecipare alle riunioni della commissione gli assistenti personali dei membri è lasciata alla discrezione di ciascuna commissione.
Una commissione competente per il merito può organizzare, previa approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, un'udienza di esperti quando lo ritenga indispensabile a una buona effettuazione dei suoi lavori su una determinata questione.
Le commissioni competenti per parere possono, qualora lo desiderino, partecipare all'udienza.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 6, e salvo decisione contraria della commissione, i deputati possono assistere alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte, ma non possono partecipare alle deliberazioni. Essi possono essere tuttavia autorizzati dalla commissione a partecipare ai suoi lavori in veste consultiva.
Articolo 184
Processo verbale delle riunioni delle commissioni
Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa in occasione della riunione successiva.
Articolo 185
Voto in sede di commissione
1. Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione.
2. Una commissione può validamente votare se un quarto dei membri che la compongono è effettivamente presente. Quando, tuttavia, un sesto dei suoi componenti lo richieda prima dell'apertura della votazione, questa è valida soltanto se il numero dei votanti raggiunge la maggioranza assoluta dei membri della commissione.
3. Il voto in sede di commissione viene espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. In tal caso la votazione si svolge in conformità dell'articolo 160, paragrafo 2.
4. Il presidente della commissione prende parte ai dibattiti e alle votazioni, ma senza voto preponderante.
5. Visti gli emendamenti presentati, la commissione, invece di procedere alla votazione, può chiedere al relatore di presentare un nuovo progetto che tenga conto del più gran numero di emendamenti possibile. In tal caso viene fissata una nuova scadenza per gli emendamenti a questo progetto.
Articolo 186
Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione
Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 11,12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, paragrafo 1, 146, 148, da 150 a 153, 155, 157, paragrafo 1, 158, 159,161, 162, da 164 a 167, 170, e 171.
Articolo 187
Tempo delle interrogazioni in commissione
Una commissione può decidere di riservare tempo alle interrogazioni. La commissione stessa fissa le norme per lo svolgimento di tale tempo riservato alle interrogazioni.
CAPITOLO 3
DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI
Articolo 188
Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari
1. Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce delegazioni interparlamentari permanenti e decide sulla loro natura e sul numero dei loro membri alla luce delle competenze loro affidate. L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo nel corso della prima o della seconda tornata del Parlamento neoeletto e vale per tutta la legislatura.
2. L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo su designazione presso la Conferenza dei Presidenti da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti. La Conferenza dei Presidenti presenta al Parlamento proposte che tengono conto, nella misura del possibile, di un'equa rappresentanza degli Stati membri e delle tendenze politiche. Viene applicato l'articolo 177, paragrafi 2, 3, 5 e 6.
3. La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per le commissioni permanenti in conformità dell'articolo 182.
4. Il Parlamento stabilisce le competenze generali delle singole delegazioni. Esso può decidere in qualsiasi momento di ampliare o restringere tali competenze.
5. La Conferenza dei Presidenti adotta, su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione, le norme di applicazione necessarie per le attività delle delegazioni.
6. Il presidente della delegazione presenta una relazione d'attività alla commissione competente per gli affari esteri e la sicurezza.
Articolo 189
Cooperazione con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
1. Gli organi del Parlamento, segnatamente le commissioni, cooperano con gli organi omologhi dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nei settori di comune interesse, soprattutto allo scopo di migliorare l'efficacia dei lavori e di evitare doppioni.
2. La Conferenza dei presidenti, d'intesa con le autorità competenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, definisce le modalità per l'applicazione di queste disposizioni.
Articolo 190
Commissioni parlamentari miste
1. Il Parlamento europeo può costituire commissioni parlamentari miste con i parlamenti di Stati associati alla Comunità o di Stati con i quali sono stati avviati negoziati in vista della loro adesione. Queste commissioni possono formulare raccomandazioni destinate ai parlamenti partecipanti. Nel caso del Parlamento europeo esse sono deferite alla commissione competente, che presenta proposte sul seguito da darvi.
2. Le competenze generali delle diverse commissioni parlamentari miste sono definite dalParlamento europeo e negli accordi con il paese terzo interessato.
3. Le commissioni parlamentari miste sono disciplinate dalle norme procedurali previste dal relativo accordo. Esse si fondano sulla parità fra la delegazione del Parlamento europeo e quella del parlamento omologo.
4. Le commissioni parlamentari miste adottano il proprio regolamento, che sottopongono all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e del parlamento omologo.
5. L'elezione dei membri delle delegazioni del Parlamento europeo alle commissioni parlamentari miste e la costituzione degli uffici di presidenza di dette delegazioni avvengono conformemente alla procedura vigente per le delegazioni interparlamentari.
TITOLO VIII
PETIZIONI
Articolo 191
Diritto di petizione
1. Qualsiasi cittadino dell'Unione europea, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento su una materia rientrante nel campo di attività dell'Unione europea e che lo (la) concerne direttamente.
2. Le petizioni al Parlamento devono menzionare il nome e cognome, la cittadinanza e il domicilio di ciascuno dei firmatari.
3. Le petizioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Le petizioni redatte in un'altra lingua vengono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione o una sintesi in una lingua ufficiale dell'Unione europea, le quali costituiscono la base di lavoro del Parlamento. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui sono redatte la traduzione o la sintesi.
4. Le petizioni vengono iscritte in un ruolo generale nell'ordine in cui sono pervenute, se soddisfano alle condizioni previste al paragrafo 2; in caso contrario esse vengono archiviate e il motivo viene comunicato ai firmatari.
5. Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve esaminare se esse rientrano nell'ambito delle attività dell'Unione europea.
6. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari vengono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa.
7. In tal caso la commissione competente può suggerire al firmatario di rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro interessato o dell'Unione europea.
8. A meno che i firmatari non ne abbiano sollecitato un esame riservato, la petizione viene iscritta in un ruolo generale pubblico.
9. Qualora la commissione lo ritenga opportuno, può sottoporre la questione al Mediatore.
10. Le petizioni indirizzate al Parlamento da persone fisiche o giuridiche che non siano cittadini dell'Unione europea né abbiano la propria residenza o sede sociale in uno Stato membro sono trattate e archiviate separatamente. Il Presidente invia mensilmente una relazione sulle petizioni ricevute durante il mese precedente, con l'indicazione del loro oggetto, alla commissione competente per l'esame delle petizioni, che potrà chiedere di prendere visione di quelle che ritiene opportuno trattare.
Articolo 192
Esame delle petizioni
1. Sulle petizioni che essa ha dichiarato ricevibili la commissione competente può decidere di elaborare relazioni o di pronunciarsi in altro modo. La commissione può, in particolare nel caso di petizioni aventi per oggetto una modifica delle disposizioni legislative in vigore, chiedere il parere di un'altra commissione, conformemente all'articolo 46.
2. È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi al primo firmatario apponendo la propria firma elettronica sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale.
3. Ai fini dell'esame delle petizioni o dell'accertamento dei fatti, la commissione può sentire i firmatari, tenere audizioni generali oppure inviare propri membri in loco.
4. Per la preparazione del suo parere, la commissione può chiedere alla Commissione delle Comunità di presentarle taluni documenti, di fornirle informazioni e di consentirle l'accesso ai suoi servizi.
5. La commissione sottopone eventualmente al Parlamento proposte di risoluzione relative alle petizioni da essa esaminate. Essa può inoltre chiedere che il suo parere venga trasmesso dal Presidente del Parlamento alla Commissione o al Consiglio.
6. La commissione informa il Parlamento con periodicità semestrale sui risultati delle proprie deliberazioni. La commissione informa in particolare il Parlamento sulle misure che il Consiglio e/o la Commissione hanno adottato in relazione alle petizioni trasmesse dal Parlamento.
7. Il Presidente del Parlamento comunica ai firmatari delle petizioni le decisioni adottate al riguardo e i motivi che le hanno ispirate.
Articolo 193
Pubblicità delle petizioni
1. Le petizioni iscritte al ruolo generale di cui all'articolo 191, paragrafo 4, e le principali decisioni in merito alla procedura di esame delle stesse vengono annunciate in seduta. Tali comunicazioni sono pubblicate sul processo verbale.
2. Il titolo e la sintesi delle petizioni iscritte a ruolo nonché i pareri e le principali decisioni trasmessi congiuntamente all'esame della petizione sono inseriti in una banca dati di pubblico accesso, sempreché il firmatario sia d'accordo. Le petizioni da esaminare in via riservata sono custodite negli archivi del Parlamento dove possono essere consultate da qualsiasi deputato.
TITOLO IX
MEDIATORE
Articolo 194
Nomina del Mediatore
1. All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la sua elezione, o nei casi previsti al paragrafo 8, il Presidente lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione delle stesse. L'appello è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Le candidature debbono essere appoggiate da almeno quaranta deputati cittadini di almeno due Stati membri. Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura. Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato risponde alle condizioni fissate dallo statuto del Mediatore.
3. Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente, la quale può chiedere di ascoltare gli interessati. Le relative audizioni sono aperte a tutti i deputati.
4. L'elenco alfabetico delle candidature ricevibili è sottoposto al voto del Parlamento.
5. La votazione si svolge a scrutinio segreto, alla maggioranza dei voti espressi. Se nessun candidato è eletto al termine dei primi due turni, possono ripresentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno. In tutti i casi di parità di voti prevale il candidato più anziano.
6. Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento.
7. Il candidato nominato è chiamato immediatamente a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia.
8. Salvo in caso di decesso o di destituzione, il Mediatore rimane in carica sino all'assunzione del mandato da parte del suo successore.
Articolo 195
Azione del Mediatore
1. La decisione concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore nonché le relative disposizioni di esecuzione così come adottate dal Mediatore, sono allegate al presente regolamento, a titolo di informazione 17.
2. Il Mediatore informa il Parlamento dei casi di cattiva amministrazione di cui viene a conoscenza, conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della suddetta decisione, sui quali la commissione competente può elaborare una relazione. Al termine di ogni sessione annuale presenta inoltre al Parlamento una relazione sul risultato delle sue indagini, conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, della precitata decisione. A tal fine la commissione competente elabora una relazione che viene presentata all'esame del Parlamento.
3. Il Mediatore può altresì fornire informazioni alla commissione competente su richiesta di quest'ultima ovvero essere ascoltato dalla stessa su propria iniziativa.
Articolo 196
Destituzione del Mediatore
1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può chiedere che il Mediatore sia dichiarato dimissionario qualora egli non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni ovvero abbia commesso una colpa grave.
2. La richiesta è trasmessa al Mediatore e alla commissione competente; se quest'ultima ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che i motivi addotti siano fondati, presenta una relazione
al Parlamento. Il Mediatore è ascoltato, su sua richiesta, prima che la relazione sia posta in votazione. Il Parlamento delibera, previa discussione, a scrutinio segreto.
3. Prima di dichiarare aperta la votazione il Presidente si accerta che sia presente la metà dei deputati che compongono il Parlamento.
4. In caso di voto favorevole alla destituzione del Mediatore, e qualora questi non vi abbia dato seguito, il Presidente, al più tardi entro la tornata successiva a quella della votazione, invita la Corte di giustizia, con richiesta di pronuncia sollecita, a dichiarare dimissionario il Mediatore. Le dimissioni volontarie del Mediatore interrompono la procedura.
TITOLO X
SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO
Articolo 197
Segretariato generale
1. Il Parlamento è assistito da un segretario generale, nominato dall'Ufficio di presidenza. Egli prende l'impegno solenne davanti all'Ufficio di presidenza di esercitare le sue funzioni con assoluta imparzialità e lealtà.
2. Il segretario generale del Parlamento dirige un segretariato la cui composizione e organizzazione sono stabilite dall'Ufficio di presidenza.
3. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti. L'Ufficio di presidenza stabilisce anche le categorie dei dipendenti di ruolo e degli agenti alle quali si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 12, 13 e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea. Il Presidente del Parlamento fa le comunicazioni necessarie alle competenti istituzioni dell'Unione europea.
TITOLO XI
COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO
Articolo 198
Competenze del Presidente
Il Presidente rappresenta il Parlamento nelle sue relazioni con i partiti politici a livello europeo, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4.
Articolo 199
Competenze dell'Ufficio di presidenza
1. L'Ufficio di presidenza decide in merito alla domanda di finanziamento presentata dal partito politico a livello europeo nonché alla ripartizione degli stanziamenti fra i partiti politici beneficiari. Esso stabilisce un elenco dei beneficiari e degli importi assegnati.
2. L'Ufficio di presidenza decide l'eventuale sospensione o riduzione di un finanziamento e l'eventuale recupero delle somme indebitamente riscosse.
3. L'Ufficio di presidenza approva, una volta concluso l'esercizio di bilancio, la relazione di attività finale e i conteggi finanziari finali del partito politico beneficiario.
4. L'Ufficio di presidenza, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, può concedere l'assistenza tecnica ai partiti politici a livello europeo sulla base delle loro proposte. L'Ufficio di presidenza può delegare al Segretario generale determinati tipi di decisioni relative alla concessione di assistenza tecnica.
5. In tutti i casi di cui ai paragrafi precedenti l'Ufficio di presidenza agisce sulla base di una proposta del Segretario generale. Tranne nei casi di cui ai paragrafi 1 e 4, prima di prendere una decisione l'Ufficio di presidenza sente i rappresentanti del partito politico interessato. L'Ufficio di presidenza può, in qualsiasi momento, chiedere il parere della Conferenza dei presidenti.
6. Allorché il Parlamento constata, previa verifica, che un partito politico a livello europeo non rispetta più i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, l'Ufficio di presidenza decide l'esclusione di tale partito politico dal finanziamento.
Articolo 200
Competenze della commissione competente e del Parlamento riunito in seduta plenaria
1. Su richiesta di un quarto dei membri del Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Presidente, previo scambio di opinioni in sede di Conferenza dei presidenti, chiede alla commissione competente di verificare se un partito politico a livello europeo continua a rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.
2. La commissione competente, prima di sottoporre una proposta di decisione al Parlamento, sente i rappresentanti del partito politico interessato e sollecita ed esamina il parere del comitato composto di personalità indipendenti previsto dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Il Parlamento vota a maggioranza dei suffragi espressi la proposta di decisione che constata che il partito politico interessato rispetta i principi enunciati nel paragrafo 1 o che non li rispetta. Non è possibile presentare emendamenti. In entrambi i casi, se la proposta di decisione non ottiene la maggioranza, si considera approvata la decisione contraria.
4. La decisione del Parlamento prende effetto il giorno della presentazione della domanda di cui al paragrafo 1.
5. Il Presidente rappresenta il Parlamento al comitato di personalità indipendenti.
6. La commissione competente elabora la relazione prevista dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione di detto regolamento e sulle attività finanziate, e la presenta in seduta plenaria.
TITOLO XII
APPLICAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO
Articolo 201
Applicazione del regolamento
1. Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, il Presidente può, senza pregiudizio delle decisioni prese precedentemente in materia, deferire l'esame della questione alla commissione competente. Il Presidente può deferire la questione alla commissione competente anche a seguito di una richiesta di decisione in merito a un richiamo al regolamento (articolo 166).
2. La commissione competente decide se sia necessario proporre una modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell'articolo 202.
3. Se la commissione decide che è sufficiente un'interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, comunica la sua interpretazione al Presidente, che ne informa il Parlamento nel corso della tornata successiva.
4. Qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati contestino l'interpretazione della commissione, la questione è sottoposta al Parlamento che si pronuncia a maggioranza dei voti espressi, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di reiezione, la questione è rinviata in commissione.
5. Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal Parlamento vengono pubblicate nel regolamento, sotto forma di note in corsivo corredanti l'articolo o i rispettivi articoli.
6. Queste interpretazioni costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione dei rispettivi articoli.
7. Il regolamento e le sue interpretazioni sono soggetti a una revisione periodica a cura della commissione competente.
8. Laddove il presente regolamento conferisce dei diritti a un numero determinato di deputati, quest'ultimo è automaticamente sostituito dal numero intero che corrisponda più da vicino alla stessa percentuale dei deputati al Parlamento ogniqualvolta il numero totale dei seggi del Parlamento venga aumentato, soprattutto a seguito di un ampliamento dell'Unione europea.
Articolo 202
Modifica del regolamento
1. Ciascun deputato può proporre modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati, corredate, se del caso, di una breve motivazione. Tali proposte di modifica vengono tradotte, stampate, distribuite e deferite alla commissione competente, che le esamina e decide in merito alla loro presentazione al Parlamento. Ai fini dell'applicazione degli articoli 150, 151 e 155 all'esame di tali proposte in Aula, i riferimenti fatti, in detti articoli, al "testo di base" o alla "proposta della Commissione" sono considerati rinvii alla disposizione del regolamento allora in vigore.
2. Le proposte di modifica del presente regolamento possono essere approvate solo a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.
3. Salvo eccezioni previste all'atto della votazione, le modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati entrano in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione.
TITOLO XIII
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 203
Questioni pendenti
Nell'ultima seduta che precede le nuove elezioni tutte le questioni pendenti dinanzi al Parlamento decadono, fatto salvo il disposto del secondo comma del presente articolo. All'inizio di ogni legislatura la Conferenza dei Presidenti statuisce sulle richieste motivate delle commissioni parlamentari e delle altre istituzioni intese a ricominciare o proseguire l'esame di tali questioni. Queste disposizioni non si applicano alle petizioni e ai testi che non richiedono una deliberazione.
Articolo 204
Struttura degli allegati
Gli allegati al regolamento sono disposti secondo le seguenti tre rubriche:
a) disposizioni di attuazione delle procedure regolamentari adottate a maggioranza dei voti espressi (allegato VI);
b) disposizioni prese in applicazione di norme specifiche figuranti nel regolamento e secondo le procedure e le regole di maggioranza da queste previste (allegati I, II, III, IV, V, VII, parti A e C, IX e XV);
c) accordi interistituzionali o altre disposizioni prese conformemente ai trattati e applicabili in seno al Parlamento o che rivestano interesse per il suo funzionamento. L'inserimento in allegato di dette disposizioni è deciso dal Parlamento alla maggioranza dei voti espressi, su proposta della commissione competente (allegati VII, parte B, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e XVI).