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REGOLAMENTO CAMERA |
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Indice
■ Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
● Capo I - Disposizioni preliminari
● Capo II - Del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei presidenti di Gruppo
● Capo III - Dei Gruppi Parlamentari
● Capo V - Delle Commissioni Permanenti
● Capo VII - Delle Sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e del Parlamento a Camere Riunite
● Capo VIII - Della Discussione
● Capo IX - Del numero Legale e delle Deliberazioni
● Capo XI - Dell'ordine delle sedute e della Polizia della Camera
● Capo XII - Della Pubblicità dei Lavori
● Capo XIII - Del Bilancio della Camera
● Capo XIV - Degli Uffici della Camera
■ Parte II - Procedimento Legislativo
● Capo XV - Della Presentazione e Trasmissione dei Progetti di Legge
● Capo XVI - Dell'Esame in Sede Referente
● Capo XVII - Dell' Esame in Assemblea
● Capo XVIII - Dell' Esame nelle Commissioni in Sede Legislativa
● Capo XIX - Dell'Esame in Sede Redigente
● Capo XIX bis - Dei Disegni di Legge di Conversione di Decreti-Leggi
● Capo XIX ter - Dell'esame degli schemi di atti normativi del Governo
● Capo XX - Dei Progetti di Legge Costituzionale
● Capo XXI - Del Bilancio e del Rendiconto dello Stato
● Capo XXII - Delle Procedure Relative alle Questioni Regionali
● Capo XXIII - Dei Progetti di Legge già Esaminati nella Precedente Legislatura
● Capo XXIV - Seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale
■ Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
● Capo XXVI - Delle Mozioni e Risoluzioni
● Capo XXVIII - Delle Procedure di Collegamento con l'Attività di Organismi Comunitari e Internazionali
● Capo XXIX - Delle Interrogazioni
● Capo XXX - Delle Interpellanze
● Capo XXXI - Delle Disposizioni Comuni a Mozioni, Interpellanze e Interrogazioni
● Capo XXXII - Delle Inchieste Parlamentari
● Capo XXXIII - Delle Procedure di Indagine, Informazione e Controllo in Commissione
● Capo XXXIV - Dei Rapporti con il CNEL
● Capo XXXV - Dei Rapporti con la Corte dei Conti
■ Parte IV - Disposizioni Finali
● Capo XXXVI - Entrata in Vigore
I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
1. L'Assemblea è
presieduta, all'apertura di ogni legislatura, dal più anziano per elezione
tra i Vicepresidenti della legislatura precedente. Quando nessuno di essi
sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In
loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano per età.
2. I Segretari provvisori sono quattro, scelti fra quelli delle legislature
anteriori secondo il criterio previsto nel comma 1. In loro mancanza, si
scelgono i deputati più giovani.
1. Costituito
l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati
i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già
proclamati eletti in collegi uninominali, nonché ai deputati optanti tra più
circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel
collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione.
2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per
i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri
della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti
alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a
dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del
collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Presidenza della Giunta
provvisoria è attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo
2; assume le funzioni di segretario il deputato più giovane d'età tra i
componenti la Giunta provvisoria.
(*) Articolo modificato il 6 ottobre 1998. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
1. Dopo gli
adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla
elezione del proprio Presidente.
2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza
dei due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio è richiesta la
maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede
bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei
voti.
1. Eletto il
Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre
Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di
Presidenza.
2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi
per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono
eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di
voti.
3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi
parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine prima di
procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le
opportune intese tra i Gruppi.
4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o più Gruppi
non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente
numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data
stabilita dal Presidente della Camera.
5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di
Presidenza effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano già
rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito
di modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio
rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri
Segretari.
6. Prima di procedere all'elezione ai sensi dei commi 4 e 5, il Presidente
della Camera promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione,
ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro
che, appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza,
ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un
Segretario per ognuno di tali Gruppi.
7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico
qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione,
ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare
già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.
8. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza
eletti ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano cessati dalle
funzioni, il Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella
votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti,
Questori o Segretari, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo
nome, se i componenti da eleggere sono in numero non superiore a due; se
sono in numero superiore, si applica l'articolo 56, comma 1. Sono eletti
coloro che ottengono il maggior numero di voti.
9. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti
dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei
Gruppi che a seguito di ciò vengano a trovarsi privi di un proprio
rappresentante, si procede a nuova elezione ai sensi del comma 6.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 14 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Lo spoglio delle
schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica
dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.
2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici
deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la
validità delle operazioni di scrutinio.
Il Presidente della Camera informa della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il Presidente della Repubblica e il Senato.
1. Il Presidente
rappresenta la Camera. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo
osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna. Sovrintende a tal
fine alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari.
2. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola,
dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni,
stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne
annunzia il risultato.
I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
1. I Questori curano
collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera,
vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del
Presidente.
2. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di
bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al
mantenimento dell'ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del
Presidente.
I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.
1. Il Presidente della
Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il
rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i
ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i
ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari;
approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo
funzionamento attraverso un apposito comitato.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme
concernenti:
a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede
della Camera;
b) l'amministrazione e la contabilità interna;
c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali
all'esercizio delle funzioni parlamentari;
d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la
disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al
segreto d'ufficio;
e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività
non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari,
nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza
tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla
Camera;
f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e
qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera,
avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima.
4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario
generale della Camera.
5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3
e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.
6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla
lettera f) del comma 3.
7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle
sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4
dell'articolo 60.
8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la
Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.
(*) Articolo modificato il 16 dicembre 1998. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
1. La conferenza dei
Presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta
lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un Presidente di
Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle
Commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente del giorno e
dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i
presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la
straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può
altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle
componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci
deputati, nonchè un rappresentante della componente formata dai deputati
appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5.
Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli
articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del
Gruppo misto dal suo presidente.
(*) Articolo modificato il 24 settembre e il 4 novembre 1997 Vedi il
testo a fronte delle diverse modifiche.
Per costituire un
Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con
meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel
Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti
collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un
quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300
mila voti di lista validi.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al
Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel
precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico
Gruppo misto.
5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente
della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione
che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì
formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati,
in numero non inferiore a tre, i quali rappresentino un partito o movimento
politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la
Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che
abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero
candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica
all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in
numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate
dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti,
sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle
zone in cui tali minoranze sono tutelate (*).
(*) Comma aggiunto il 24 settembre 1997 e modificato il 4 novembre 1997.
Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
1. Entro quattro
giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni
simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo
parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.
2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più
vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo
indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali
affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio
dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali
organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data
comunicazione al Presidente della Camera.
3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per
l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e
attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera,
tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza
numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono
determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti
politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le
stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica
di ciascuna componente.
(*) Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte
delle diverse modifiche.
1. Gli organi
direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di
cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie
componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti
politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono
nei rapporti con gli altri organi della Camera.
2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro
competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle
componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti
politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in
violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio
fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera
avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il
presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti
politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio
di Presidenza.
(*) Articolo aggiunto il 24 settembre 1997.
1. La Giunta per il
Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal
Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta
dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa
Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata
rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di
proporzionalità tra i vari Gruppi.
2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al
Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento
medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni
nei casi previsti nel comma 4 dell'art. 72 e nel comma 4 dell'art. 93.
3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al
Regolamento che la esperienza dimostri necessarie.
3-bis. La proposta della Giunta è discussa secondo le norme del capo VIII
del Regolamento. Nel corso della discussione ciascun deputato può presentare
una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione
del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono
essere illustrate per non più di dieci minuti ciascuna e sono poste in
votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non più
di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che
intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio
Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. E' ammessa la
richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principi e
criteri direttivi.
3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi
siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta,
previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali
proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che
recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel
caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul
modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono
presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso
da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per
l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.
4. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti
la Camera a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata
approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalità,
le proposte sostitutive di cui al comma 3-ter, cominciando dalla proposta
che più si avvicina al testo della Giunta. E' consentita una dichiarazione
di voto ad un deputato per Gruppo. Non è ammessa la votazione per parti
separate.
4-bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere
presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento, prima
dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione
qualificata, si procede con votazione nominale allorché sia necessario
constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione.
5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Il Comitato per la
legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della
Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e
delle opposizioni.
2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la
durata di sei mesi ciascuno.
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da
queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso
entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno
della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il
Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti,
le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso
esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro
omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione,
nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo
adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere
presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della
Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è
riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori
dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato
esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti
dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.
5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato
e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri
del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto
di esse e delle loro motivazioni.
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano
adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere
del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.
Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si
applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e
96, comma 4.
6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del
testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a
conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2,
trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione
legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del
Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato
esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di
cui al comma 6.
7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può
convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il
Regolamento.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. La Giunta delle
elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena
costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre
diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali,
sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di
incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative
proposte di convalida, annullamento o decadenza.
2. La Giunta elegge nella prima riunione un Presidente, due Vicepresidenti e
tre Segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un
Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve
essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'art.
16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere
assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del
giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.
3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la
nomina, né dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente
della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su
loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero
ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.
4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene
ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante
lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a
rinnovare la Giunta.
(*) Articolo modificato il 6 ottobre 1998. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
1. Qualora una
proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri
discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea
non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima
della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del
giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea
respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.
2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere
a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione
alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso
incompatibile.
3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge
elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di
elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato
che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta
delle elezioni.
4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la
Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento.
(*) Articolo aggiunto il 6 ottobre 1998.
1. La Giunta per le
autorizzazioni richieste ai sensi dell'art. 68 della Costituzione è composta
di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena
costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea nel termine
tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della
Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui
provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare
riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione,
proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima
di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che
egli ritenga opportuni.
2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia
presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera
nomina fra i componenti la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire
oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del
giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.
2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati
possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della
Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione
e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a
votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.
L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione
relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o
domiciliare (*).
3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la
domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di
vilipendio delle assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare
uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della
competente Giunta del Senato.
4. La Giunta elegge nella prima riunione un Presidente, due Vicepresidenti e
tre Segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento
interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere
approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'art. 16.
(*) Comma aggiunto il 20 maggio 1993.
1. Il Presidente della
Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti
trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle
richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1.
(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.
1. La Giunta di cui
all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine
tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da
parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a
procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della
Costituzione. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i
chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili,
consentendogli altresí, qualora ne faccia richiesta, di prendere visione
degli atti del procedimento.
2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di
autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano
restituiti all'autorità giudiziaria.
3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con
riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego
dell'autorizzazione.
4. La richiesta di autorizzazione è iscritta di norma al primo punto
dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui
viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservando
quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine
previsto dal comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il
Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore,
autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di
autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno della
seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine, e comunque
osservando quanto disposto dal successivo comma 5.
5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare
l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata
entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a
procedere.
6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o
uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente,
risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in
difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di
appositi ordini del giorno motivati.
7. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al
comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state
formulate proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta
di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le
proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte
qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte è intesa come
deliberazione di concessione dell'autorizzazione.
8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non
siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni,
intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.
9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più
soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera
separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti.
(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.
1. La Giunta di cui
all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e
improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del
Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i
chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.
2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di
autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano
restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula,
con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.
3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno
dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo
18-ter. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza
del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n.1, la Camera è appositamente convocata entro il termine
suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.
4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta.
Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità
giudiziaria di cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire
alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni.
(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.
1. Ciascun Gruppo
parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle
Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna
Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della
Camera.
2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi,
distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia
rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano
rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che
appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero
delle Commissioni.
3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una
Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano
parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione.
Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un
commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al
Presidente della Commissione.
4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria
Commissione può essere sostituito per l'intero corso della seduta, da un
collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione ovvero
facente parte del Governo in carica. La sostituzione deve essere preceduta
da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di
appartenenza, diretta al Presidente della Commissione (*).
5. Il Presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a
norma dei precedenti commi.
6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva
per i deputati appartenenti alla Commissione cui è destinato il parere.
7. Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una
volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla Presidenza del Gruppo di
sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La
Presidenza del Gruppo se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il
quale comunica ai Presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento
avvenuto.
(*) Comma modificato il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
1. Il Presidente della
Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione,
la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di Presidenza composto
di un Presidente, di due Vicepresidenti e di due Segretari.
2. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta
dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato
eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di
pari anzianità, il più anziano per età.
3. Per la nomina, rispettivamente, dei due Vicepresidenti e dei due
Segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un
solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.
4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
5. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono
rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.
1. Il Presidente della
Commissione la rappresenta, la convoca formandone l'ordine del giorno, ne
presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di Presidenza; può convocare,
quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti
designati dai Gruppi.
2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di
impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e
controllano la redazione del processo verbale.
1. Le Commissioni
permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari;
IV - Difesa;
V - Bilancio, tesoro e programmazione;
VI - Finanze;
VII - Cultura, scienza e istruzione;
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X - Attività produttive, commercio e turismo;
XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione Europea.
1-bis. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di
competenza di ciascuna Commissione permanente.
2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.
3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle
questioni sulle quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per
esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei
progetti di legge; in sede redigente a norma dell'art. 96. Esse si
riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo
nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di
informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.
4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno comitati permanenti
per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun
comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien
fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun
componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva
alla distribuzione, che siano sottoposte, alla deliberazione della
Commissione plenaria.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 1° agosto 1996. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. La Camera organizza
i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei
presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non
superiore a tre mesi.
3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo
dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il
Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il
Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei
presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente
della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di
priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo
stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al
Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e
delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera
intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo
nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame
in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.
5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da
assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi
i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione
all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione
abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei
presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli
articoli 70, comma 2, 71 e 99.
6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui
consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei
componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una
quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti,
ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella
Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il
programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e
5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel
rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma
3, secondo periodo.
7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la
comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi
di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi
per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in
considerazione ai fini della formazione del successivo programma.
8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione
di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla
conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di
fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura
prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza
dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni ed
ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo
79.
10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei
tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo
considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si
svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è
riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata
allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.
11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti
commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Stabilito il
programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per
definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un
calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi
interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della
Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore
di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione
dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso
termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al
Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e
delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei
presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari
almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è
comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo
disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in
proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti
interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti
complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno
essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo
calendario.
3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la
maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente.
Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di
opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti
da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori
dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti
di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono
di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute
destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di
conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo
complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo
dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti
interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti
complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno
essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo
calendario.
4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione
di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla
conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e
iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e
3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene
conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente,
dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello
svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte
formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle
deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.
5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli
argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la
comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in
esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali
l'Assemblea procederà a votazioni.
6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al
calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la
stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni
sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti
non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione,
stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro
trattazione.
7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal
comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione
degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in
rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi
dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per
lo svolgimento di richiami al regolamento e delle operazioni materiali di
voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura
eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi,
i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi
di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati
chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio
della discussione. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del
Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi
appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di
quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.
8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque
assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei
progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per
un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla
determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente
ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di
cui ai commi 7 e 8.
10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli
interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la
maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a
questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che
essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello
attribuito al relatore per la maggioranza.
11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o
per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente.
12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei
progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti
prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le
disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione
unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la
discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in
un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la
disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta
richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge
riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica
riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.
13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via
tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della
predisposizione del calendario.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Il Presidente della
Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che
avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24.
Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio
rappresentante.
2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in
modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli
altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel
rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri
indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli
altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi
adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di
legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo
punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella
prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa,
predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai
sensi dell'articolo 23.
3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si
applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.
4. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono altresì
predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei
progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.
5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e
l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al
calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.
6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle
Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti in
conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori
dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga
necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno.
Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
(*) Articolo abrogato il 24 settembre 1997.
1. Il Presidente della
Camera o il Presidente della Commissione annuncia, prima di chiudere la
seduta l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di
lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi
è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano,
sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti
ciascuno.
2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti,
l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il
Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del
calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del
comma 1.
1. L'Assemblea, o la
Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano
all'ordine del giorno.
2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano
all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese
mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi ed a maggioranza
dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata, da
trenta deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o
conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica soltanto
all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto
dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa (*).
(*) Comma modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990 per coordinamento
con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
I termini indicati nel Regolamento si intendono computati secondo il calendario comune.
1. La Camera può
essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o
del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. E'
convocata di diritto in caso di convocazione straordinaria del Senato.
2. Nel caso previsto nel terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il
Presidente stabilisce, d'intesa con il Presidente del Senato, la data di
convocazione della Camera.
1. Le Commissioni sono
convocate per mezzo del Segretario generale della Camera.
2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno 48 ore prima
delle riunioni.
3. Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di
una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere
determinati argomenti, il Presidente della Commissione provvede che essa si
riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la
richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno, in modo
che tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta decorrano almeno
cinque giorni.
4. Il Governo può chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro
comunicazione.
5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni
non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta
dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il
Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle
Commissioni.
1. Nell'aula sono
riservati posti ai rappresentanti del Governo e ai componenti la
Commissione.
2. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri è
riservato un seggio al Presidente del Senato.
1. Il Presidente
dell'Assemblea o il Presidente della Commissione apre la seduta, e la
chiude.
2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo
verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta
una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda
proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero
espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.
1. Il Presidente o,
per suo incarico, un Segretario, comunica all'Assemblea i messaggi e le
lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.
2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate, le quali sono
poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può
prenderne cognizione.
1. Delle sedute
dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte
rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei
funzionari addetti alle singole Commissioni.
2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente
e da uno dei Segretari e raccolti e conservati negli archivi della Camera.
3. L'Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua
seduta segreta.
1. Il Presidente della
Camera presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
2. Il Regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
1. I deputati che
intendono parlare in una discussione devono iscriversi entro il giorno in
cui questa ha inizio ed hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione,
alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario dei
lavori a norma dell'art. 24, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle
linee generali di un argomento compreso nel calendario stesso devono
intervenire non meno di un'ora prima dell'inizio della discussione (*).
2. E' consentito lo scambio di turno tra i deputati. Se un deputato chiamato
dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a
parlare.
3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.
4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.
(*) Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle
modifiche.
1. I rappresentanti
del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se
richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle
Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.
2. Alle sedute delle Commissioni in sede legislativa deve partecipare un
rappresentante del Governo.
Ogni deputato può partecipare senza diritto di voto, alle sedute di Commissione diversa da quella alla quale appartiene previa comunicazione al Presidente della Commissione stessa da parte del Gruppo di appartenenza. Se però la Commissione sia riunita in seduta segreta, deve ottenere espressa autorizzazione dal suo Presidente.
1. Salvo i termini più
brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una
discussione non può eccedere i trenta minuti.
2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a
concludere, gli toglie la parola.
3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad
un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a
discostarsene.
4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua
continuazione da una seduta all'altra.
5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su
mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per
la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di
delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla
ratifica di trattati internazionali. E' in ogni caso in facoltà del
Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun
Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare
importanza degli argomenti in discussione lo richieda.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 26 giugno 1986. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. La questione
pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la
questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al
verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo
deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa
sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati
in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.
2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in
votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se
preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla
predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e
votate al termine della suddetta discussione.
3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più
di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per
ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.
4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica
discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto,
diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può
intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la
discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle
questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con
altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di
merito.
5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha
luogo una unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica
votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. I richiami al
Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la
posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la
precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo
il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque
minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su
questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano(*).
2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge
nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il Presidente della
Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera al quale
spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni.
(*) Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle
modifiche.
1. E' fatto personale
l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni
contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare
in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato
insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di
mano.
2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da
precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li
adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.
Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.
1. La chiusura di una
discussione può essere chiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più
Presidenti di Gruppi che, separatamente o conGiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da
uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente,
risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione,
sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione
del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore
contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un
deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.
3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per
dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per
procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In
quest'ultimo caso si applica l'art. 50.
4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo
disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza
dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7,
9 e 12 dell'articolo 24.
(*) Articolo modificato da ultimo il 27 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle modifiche.
Nei casi di
discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà
del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la
parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il
Presidente stesso può eccezionalmente consentire e di aumentare i termini
previsti per la durata degli interventi.
(*) Articolo modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle
modifiche.
1. Le deliberazioni
dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni
delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la
presenza di un quarto dei loro componenti.
2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori
della sua sede o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono
computati come presenti per fissare il numero legale.
3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del
numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla
votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero
legale.
4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la
Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando
ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea
o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano (*)
.
5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima
dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si
debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.
6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i
richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti
agli effetti del numero legale.
(*) Comma modificato il 29 settembre 1983. Vedi il testo a fronte delle
modifiche.
1. Per verificare se
l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.
2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può
rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso
l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso
ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di
convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno
festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere
seduta in quella data.
3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna
presunzione di mancanza di numero legale nella seduta successiva o dopo la
ripresa della seduta a norma del comma 2.
1. Le deliberazioni
dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti,
salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale.
2. Ai fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto
favorevole o contrario.
3. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato
di astenersi nel caso del terzo comma dell'articolo 46.
1. È dovere dei
deputati partecipare ai lavori della Camera.
2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e
i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute
dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni.
3. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma
2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso
delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea,
delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina altresì
le cause ammesse di assenza per le quali non si dà luogo a trattenuta.
(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.
1. Le votazioni hanno
luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni
riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi
dell'articolo 51, quelle che incidono sui principi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui
diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e
sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della
Costituzione. Sono altresí effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne
venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento,
sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi
ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento,
Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi
delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.
1-bis. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la
legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla
legge 23 agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque
conseguenze finanziarie.
1-ter. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le
votazioni riguardanti persone.
1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvo
i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con
registrazione dei nomi.
1-quinquies. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni
strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al
carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata
della parte da votare a scrutinio segreto.
1-sexies. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per la quale
sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente della Camera,
sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.
2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per
divisione nell'aula o per votazione nominale.
3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina
bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.
4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere
altresì espressi mediante procedimenti elettronici.
5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico,
il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi
previsti nei commi 1 e 4 dell'art. 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il
preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino
altre votazioni mediante procedimento elettronico.
(*) Articolo modificato il 13 ottobre 1988. Vedi il testo a fronte delle
modifiche.
1. Ogni volta che
l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei
casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del
Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e
succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.
2. Se i Ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti a
norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la
discussione relativa all'oggetto della deliberazione.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla
proclamazione del voto.
1. Salve le votazioni
riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le
Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta
la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e
limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto (*).
2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati
o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o conGiuntamente,
risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro
deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o
conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima
Commissione; la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in
Assemblea da trenta deputati o da uno o più Presidenti di Gruppi che,
separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza
numerica (**).
3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per
scrutinio segreto.
(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova
formulazione dell'articolo 49.
(**) Comma modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990 per coordinamento
con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle
modifiche.
1. La richiesta di
votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere
formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara
doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la
Commissione a votare per alzata di mano.
2. Non è necessario che la richiesta sia fatta per iscritto quando il
deputato proponente domandi che il Presidente interroghi l'Assemblea o la
Commissione per verificare se la sua richiesta sia appoggiata dal prescritto
numero di deputati.
3. Se un deputato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale
o di votazione per scrutinio segreto non risulti presente quando si stia per
procedere alla votazione, si intende ritirata la sua firma.
1. Il voto per alzata
di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento
elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima
della proclamazione.
2. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è
effettuata mediante divisione nell'aula. In tal caso, il Presidente indica
da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.
3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a
norma del comma 3 dell'art. 54.
4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in
Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano
sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione
di nomi.
1. La votazione
nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento
elettronico con registrazione di nomi.
2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello
nominale in Assemblea.
3. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il
significato del sì e del no. L'appello nominale in Assemblea comincia dal
nome di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome
dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome
del deputato estratto a sorte. In Commissione si segue l'elenco alfabetico
dei componenti.
4. Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione nominale normalmente
haluogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi
dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale.
5. L'elenco dei deputati votanti con la indicazione del voto da ciascuno
espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.
1. La votazione per
scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.
2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa
apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e
una nera, da deporre nelle urne.
(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova
formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
1. Ogni volta che la
Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato
scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre
il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a
due.
2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i
candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora
più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a
ballottaggio tra essi.
3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di
legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi stessi
il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio,
richiedendo la designazione di un ugual numero di nomi. Sulla base di tali
designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la
quale delibera per scrutinio segreto.
4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di
singoli commissari.
5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle
elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.
(*) Articolo modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la
nuova formulazione dell'articolo 49.
1. Quando si
verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può
annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
2. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con
questa formula << la Camera approva >> o << la Camera respinge >>.
Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza della accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione.
1. Se un deputato
pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle
discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.
2. Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare
spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla
fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
1. Dopo un secondo
richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno ovvero, nei casi più gravi,
anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può
disporre la esclusione dall'aula per il resto della seduta, se un deputato
ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo.
2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di
lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le
istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza
la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un
periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla
violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso
qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei
confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate
dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso
possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di
rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la
durata della esclusione è raddoppiata.
4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera,
ma fuori dell'aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di
Presidenza le sanzioni previste nel comma 3.
Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.
1. I poteri necessari
per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e
sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio
gli ordini necessari.
2. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle
Aule della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del
Presidente della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per
le Aule degli organi parlamentari bicamerali, l'ordine è dato dal Presidente
della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.
3. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alla
sede della Camera, né ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici
della Camera medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa, se non
per ordine o previa autorizzazione del Presidente. Non può accedere a locali
nei quali abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per ordine o
previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa con il
Presidente del Senato.
4. Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui
esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera
medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero
documenti, beni o attività di essa, non possono in alcun modo essere
eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli
effetti sulle attività istituzionali della Camera.
(*) Articolo modificato il 16 dicembre 1998. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
1. Le sedute
dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della
trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.
2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario
e un resoconto stenografico.
3. Su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo o di dieci deputati
l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
1. Nessuna persona
estranea alla Camera può sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula dove
siedono i suoi membri.
2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.
3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono
astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato di vigilare sulla osservanza
dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.
5. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire
immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non
si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il
Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella
quale è avvenuto.
6. In caso di oltraggio recato alla Camera o a un qualsiasi suo membro, il
responsabile è immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità
giudiziaria competente.
1. Alla pubblicità dei
lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la
legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti
pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a
cura del Segretario generale della Camera. (*)
2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede
redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto
stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in
separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato,
debbano rimanere segreti.
(*) Comma modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle
modifiche.
Il progetto di bilancio e il conto consuntivo della Camera, predisposti dai Questori e deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e votati in Assemblea.
I servizi e gli uffici della Camera sono ordinati secondo le disposizioni regolamentari emanate dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'articolo 12 e sono diretti dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente.
1. I disegni e le
proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo
l'annuncio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine
possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.
2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei
lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di
riunione.
1. All'atto della
presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo,
un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia
dichiarata l'urgenza.
2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di
Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si
raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea,
relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla
richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento
elettronico con registrazione dei nomi.
3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti
più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi,
ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può
essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale e dei
progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.
(*) Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte
delle modifiche.
1. I progetti di legge
approvati definitivamente dalla Camera sono inviati al Governo; gli altri
sono trasmessi direttamente al Senato.
2. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono
riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera
soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad
esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.
1. Se il Presidente
della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle
Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un progetto di
legge già approvato, il riesame di questo inizia presso quella Camera che in
precedenza lo ha approvato per prima.
2. Il messaggio comunicato alla Camera è trasmesso alla Commissione
competente. Questa riferisce sul progetto di legge all'Assemblea, la quale
può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il
progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e alla
votazione finale.
1. Il Presidente della
Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge
sui quali esse devono riferire all'Assemblea e ne dà notizia in aula. Se nei
due giorni successivi all'annuncio un Presidente di Gruppo o dieci deputati
propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione
all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a
favore, delibera per alzata di mano.
2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che
riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente
respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.
3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due Commissioni possono
chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.
4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è
deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può
sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.
1. Se il Presidente
della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un
progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo prima che
si deliberi sul progetto. La Commissione competente può, previo assenso del
Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.
1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca
disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra
Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di
quest'ultima Commissione sia stampato ed allegato alla relazione scritta per
l'Assemblea.
2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel
termine di otto giorni dalla effettiva distribuziorie dello stampato. Il
termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i
disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente
per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario.
Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali
ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i
predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione
competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.
3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha
inizio con la illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal
Presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere:
parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole
condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può
anche esprimersi con la formula: << nulla osta all'ulteriore corso del
progetto >>.
4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato
oralmente presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì
richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente,
che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 23 luglio 1987. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Tutti i progetti di
legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla
Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla
Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di
carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla
risoluzione parlamentare, e ai principî contenuti nei trattati dell'Unione
europea.
2. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge
disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il
progetto alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio
decorrono nuovamente i termini previsti nell'articolo 73.
3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato
e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione
che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di
legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni
nella relazione per l'Assemblea.
(*) Articolo modificato il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
1. La Commissione
affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a
norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli
aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli
concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può
altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo
delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.
2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla
Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per
l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia
adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei
pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.
(*) Articolo modificato da ultimo il 20 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. L'ordine di esame
dei progetti di legge in Commissione si conforma alle decisioni adottate in
applicazione delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori.
2. Compatibilmente con il principio stabilito nel comma 1 del presente
articolo, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione con priorità per
i progetti indicati nel comma 2 dell'articolo 81.
3. L'esame dei progetti di legge che siano stati fatti propri da un Gruppo
parlamentare, mediante formale dichiarazione del rispettivo Presidente,
all'atto dell'annuncio in aula, deve essere iniziato dalla Commissione entro
e non oltre un mese dalla assegnazione.
1. Se all'ordine del
giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge
identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato.
2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in
sede referente a norma dell'articolo 79.
3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la commissiorie procede
alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.
1. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese.
1. Le Commissioni in
sede referente organizzano i propri lavori secondo princìpi di economia
procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23,
comma 6, ovvero, in mancanza di essa, il presidente della Commissione
determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di
attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la
scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per
l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da
assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data
stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge
all'ordine del giorno dell'Assemblea.
2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è
costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi
informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla
deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.
3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della
Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i
dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e
11.
4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad
acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e
l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a
tal fine in considerazione i seguenti aspetti:
a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità
di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;
b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua
compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle
competenze delle regioni e delle autonomie locali;
c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi
individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per
l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica
amministrazione, i cittadini e le imprese;
d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle
disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e
commi.
5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può
richiedere al Governo di fornire dati ed informazioni, anche con la
predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale
inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.
6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano
richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio
di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza
prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il
presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non
essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza
prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il
presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine
entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad
esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei
lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni
conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i
dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso
dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.
7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le
informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la
Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista
dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente
della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della
relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato
adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.
8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o
comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di
riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà
però farsi menzione nella relazione della Commissione.
9. La Commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da
garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida
l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte
relative al testo degli articoli.
10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo
periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli
possono avere luogo secondo princìpi di economia procedurale, assicurando
comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno
due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi
del testo proposto dal relatore.
11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della
disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano
espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.
12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale
conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina
altresì un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la
partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti
all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I
Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di
minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche
parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli
corrispondenti a quest'ultimo.
13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze
dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli
aspetti indicati nel comma 4.
14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza
sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la
discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più
breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e
distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi
alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.
15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una
Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto
nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre
all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la
relazione.
(*) Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte
delle diverse modifiche.
1. Se l'autore di una
proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla,
egli deve essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché
possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo. Egli può essere
incaricato della relazione introduttiva in Commissione e nominato relatore
per la discussione in Assemblea.
2. Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli
aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli
davanti ad esse. Le Commissioni ne danno notizia all'Assemblea nelle loro
relazioni.
1. Le relazioni delle
Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori
dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio
dell'esame in sede referente.
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge
di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i
disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini
previsti dal capo XXVII.
(*) Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte
delle diverse modifiche.
1. L'esame in
Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee
generali del progetto e la discussione degli articoli.
2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la
Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 14 dell'articolo
79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di
legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della
discussione sulle linee generali. (*)
(*) Comma modificato il 24 settembre 1997 per coordinamento con la nuova
formulazione dell'articolo 79. Vedi il testo a fronte delle diverse
modifiche.
1. La discussione
sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei
relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti
minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente
concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche
costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni
dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendone le modalità e
i limiti di tempo degli interventi.
1-bis.I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al
Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e
agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché
alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti
dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo
può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento
della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di
legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter
rispondere, indicandone il motivo.
2. Quando venti deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente
o conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano
specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme
restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di
ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei Presidenti
di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio
della discussione in Assemblea.
3. I relatori ed il Governo possono replicare al termine della discussione.
4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia
fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione
il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun
relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la
discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo.
Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore,
delibera per alzata di mano.
5. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio
della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche
gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi
nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
(*) Articolo abrogato il 24 settembre 1997.
1. Chiusa la
discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli.
Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli
emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.
1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più
disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto
l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte
l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.
2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non
più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti,
subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e
pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da
altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di
legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di
autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in facoltà del
Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il
termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro
particolare importanza lo richieda.
3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della
discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque
minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai
propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10
dell'art. 86.
4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art.
44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti
ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora
illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.
5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli
aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può
intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno.
Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad
un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo
misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un
decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e
articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In
tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati
rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in
cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il
Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.
7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è
consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un
deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i
presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo
già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia
stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola
ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo
misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a
quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di
tempo degli interventi.
8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di
emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti
esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni
altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si
allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti
intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando
assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in
votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli
emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in
relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente
ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione
per alzata di mano. E' altresì in facoltà del Presidente di modificare
l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o
della chiarezza delle votazioni stesse.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. I Gruppi possono
segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli
articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione
qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a
votazioni riassuntive o per princìpi. In tal caso è garantita, con
riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un
numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai
deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a
segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per
ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.
2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota
indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del
Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge
di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.
3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli
articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza,
presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.
4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85
non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di
quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.
(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.
1. Gli articoli
aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle
Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli
aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché
nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti
presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno
precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.
2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori
spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla
Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati
nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera
stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il
parere della Commissione bilancio.
3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della
discussione con l'intervento del Presidente della Commissione, per esaminare
i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in
Assemblea. Il Presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può
convocare per tale esame la Commissione plenaria.
4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della
seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi
sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla
Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.
4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la
Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono
presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo
87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di
modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all’osservanza
dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la
presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti
separate.
5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti,
subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione
dell’articolo o dell’emendamento cui si riferiscono, purché nell’ambito
degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e
giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti
di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari
consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali
emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine
stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare,
entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun
emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo
a norma del presente comma.
5-bis. Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore
l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del
comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate,
i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati
prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il
Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine
congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere.
6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima
che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono
chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle
conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte,
contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo
medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire
la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere
altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non
più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il
motivo.
7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla
Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il
testo alla Commissione medesima; è interpellato su ogni altra proposta,
attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito
dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di
esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo
non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può
essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di
Gruppo.
9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono
stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli
articoli cui si riferiscono.
10. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in
relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della
Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione
degli emendamenti in Assemblea.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. La votazione si fa
sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.
1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12,
sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come
emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo
gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.
2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone
ai voti il mantenimento del testo.
3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi
sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo
originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente
soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli
emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e
articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso
su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere
espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2.
4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si
riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in
più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore
normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.
5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la
votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo
unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso,
salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione
di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del
secondo comma dell'articolo 116.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Nel corso della
discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un
ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in
esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque
minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo
articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare
il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro
complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi
distinti per una durata complessivamente non superiore (*).
2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano
emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente,
data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può
dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga
opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata
di mano.
(*) Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.
1. Prima che il
progetto di legge sia votato nel suo complesso, il comitato dei nove o il
Governo può richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma
che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la
Camera delibera.
2. L'Assemblea può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento
formale del testo approvato.
1. La votazione finale
sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la
votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49 (*)
2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva
seduta.
3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più
progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su
qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del
voto.
(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova
formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle diverse
modifiche.
1. Quando un
progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di
ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia
assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per
l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della
seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera sentiti un oratore contro
e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il
progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo
o da un decimo dei componenti della Camera. La stessa procedura può essere
adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza.
2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci
e consuntivi.
3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai
singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede
legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della
Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un Presidente di
Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta
all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1
del presente articolo.
4. Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo
dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.
5. La richiesta prevista nel comma 4 può essere presentata al Presidente
della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine del giorno
della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al
Presidente della Commissione.
6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di
un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima
Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere
preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella
Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione
stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi,
delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono
essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle
Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis
dell'articolo 73 (*).
(*) Comma modificato, da ultimo, il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte
delle diverse modifiche.
1. Per
l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme
dell'articolo 73.
2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che
richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per
gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono inviati contemporaneamente
alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla
Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla
Commissione lavoro.
3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al
parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali o
della Commissione lavoro e queste vi insistano, il progetto di legge è
rimesso all'Assemblea.
3-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione in sede
legislativa, reca disposizioni che investono in misura rilevante la
competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire
che il parere di quest'ultima abbia gli effetti previsti dal comma 3 del
presente articolo e dal comma 3 dell'articolo 94.
4. Quando una Commissione competente in sede legislativa non ritenga di
aderire al parere di altra Commissione, che affermi anche la propria
competenza primaria sul progetto di legge o, su una sua parte, si procede a
norma del comma 4 dell'art. 72.
(*) Articolo modificato il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
1. La Commissione
in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede
alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del
capo XVII sull'esame in Assemblea. L'istruttoria legislativa è svolta ai
sensi dell'articolo 79.
2. Gli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbono essere
presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli
cui si riferiscono. Il relatore ed il Governo possono presentare
emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata
la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun deputato può
presentare, nel termine stabilito dal Presidente, subemendamenti agli
emendamenti presentati nel corso della discussione.
3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate,
quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale
nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere
votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere,
rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari
costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non
ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo
confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.
1. L'Assemblea può
decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla
competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un
termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé
medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli
nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di
voto.
2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato
dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella
Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione
medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle
Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere
consultate a norma del comma 2 dell'art. 93.
3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine
del giorno della Commissione, criteri e principi direttivi per la
formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di
mano. E' consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti,
ad un deputato per Gruppo.
4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le
norme dell'art. 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato
parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione
bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del
progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il
Presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione
all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un
apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera,
sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti
ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la
Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al
parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il
procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.
5. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di
presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.
6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in
materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di approvazione di
bilanci e consuntivi.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 23 luglio 1987. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Il Presidente
della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge
alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro
presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello
stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche
appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa
assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata
all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata
di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque
minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì
assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che,
nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti,
anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che
contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di
contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.
2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di
conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per
l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla
sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento.
La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione è assegnato ai
sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti
nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del
decreto-legge.
3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o
della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un
presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione
pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La
deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno
entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni
pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi
3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul
complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso
della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono
proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.
4. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine
del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. La Commissione
riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali è posto
all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al
comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, può essere preso in
considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la
Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con
deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di
Gruppo.
5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla
data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di
modificare i termini di cui ai commi 3 e 4.
6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla
Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di
cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3.
7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli
aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del
decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa
decide senza discussione per alzata di mano.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Gli schemi di
atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere
parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per
materia secondo le disposizioni dell'articolo 143, comma 4.
2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implichino entrate o spese, sono
assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal
Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri
rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.
3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione
alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta
richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale
i suddetti schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1
trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinché esso li
esamini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis, commi 3, 4 e 5,
secondo periodo.
4. Qualora gli schemi di cui al comma 1 investano in misura rilevante
aspetti di competenza di Commissioni diverse da quella alla quale essi sono
assegnati, queste possono chiedere al Presidente della Camera di essere
autorizzate a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per
materia. La Commissione alla quale gli schemi sono assegnati a norma del
comma 1 può chiedere al Presidente della Camera di invitare altre
Commissioni a formulare propri rilievi sugli aspetti di loro competenza.
Qualora il Presidente della Camera accolga le richieste avanzate ai sensi
del presente comma, i suddetti rilievi possono essere espressi entro i
successivi otto giorni, ovvero nel diverso termine fissato dal Presidente
medesimo.
5. La Commissione competente per materia esprime il proprio parere entro il
termine stabilito dalla legge a norma della quale esso è stato richiesto o,
in mancanza, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 143, comma 4.
Il parere espresso, unitamente ai rilievi formulati dalla Commissione
bilancio a norma del comma 2, è comunicato al Presidente della Camera, che
lo trasmette al Governo.
(*) Capo e articolo approvati il 20 luglio 1999.
1. Nella prima
deliberazione, prevista nell'art. 138 della Costituzione per i progetti di
legge costituzionale o di revisione della Costituzione, si applicano le
procedure stabilite per i progetti di legge ordinaria.
2. Dopo la prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.
3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma
del comma 2 dell'articolo 70.
1. Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già adottato dalla Camera, l'intervallo di tre mesi per procedere alla seconda deliberazione decorre, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data della prima deliberazione della Camera.
1. Ai fini della
seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il progetto nel
suo complesso e riferisce all'Assemblea.
2. Nel corso della discussione in Assemblea non sono ammesse la questione
pregiudiziale e quella sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a
breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.
3. Dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale
del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. Non
sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di
una o più norme.
4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.
1. Il progetto è
approvato se nella seconda votazione ottiene la maggioranza assoluta dei
componenti la Camera.
2. Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei
componenti la Camera, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio,
agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.
3. Se il progetto è respinto, si applica la norma del comma 2 dell'articolo
72.
1. Per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo si applicano le norme del capo XVII in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel capo XXVII.
1. All'inizio di
ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente
del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di
proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le
questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della
Costituzione.
2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge
regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente
della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione
alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il
proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente
della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione
permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.
3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate
dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti
speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino
l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime
il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è
allegato alla relazione che la Commissione competente presenta
all'Assemblea.
(*) Articolo modificato il 16 dicembre 1998. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
1. I disegni di
legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria o
delle relative modificazioni, sono assegnati alla Commissione affari
costituzionali per l'esame in sede referente.
2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto
compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI
sull'esame in sede referente.
1. La Commissione
affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del
Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame,
l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale.
2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta
nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il
Presidente della Camera scrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del
giorno dell'Assemblea.
3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica
statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di
approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti
diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né
emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini
all'approvazione stessa.
4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di
modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema
di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.
1. Sul disegno di
legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali
ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione.
2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie
sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a
fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.
3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più
modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la
procedura prevista dalle norme del presente capo.
1. Al termine della
discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione,
l'Assemblea li vota con modalità da cui consegua la verifica del numero
legale dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti (*).
2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, l'Assemblea
delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto.
3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica
la norma del comma 2 dell'articolo 72.
(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova
formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle diverse
modifiche.
1. Qualora nei
primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di
legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera
nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiari l'urgenza, può
fissare, su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, un termine
di quindici giorni alla Commissione per riferire.
2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto
all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa
a norma del comma 6 dell'articolo 25. (*)
3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna
Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire
all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in
sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la
relazione allora presentata.
4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la
presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati
approvati dalla Camera nella precedente legislatura e il loro esame sia
stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo
o di un Presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti,
diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni
competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.
(*) Il comma è stato modificato il 24 settembre 1997 sostituendo le parole
"terzo comma" in "comma 6".
1. Le sentenze
della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate
contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla
Commissione affari costituzionali.
2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la
questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di uno o più
relatori designati dalla Commissione affari costituzionali.
3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla
necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi.
4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente
della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al
Presidente della Corte costituzionale.
5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di
legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà
essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.
1. Le petizioni
pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.
2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad
interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una
decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del
giorno.
3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della
petizione è stampato e distribuito conGiuntamente al testo della mozione
relativa.
1. Un Presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.
1. Quando chi ha
proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un
oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione.
2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunci, essa deve essere egualmente
discussa e votata se lo richiedano un Presidente di Gruppo o dieci deputati.
1. Qualora
l'Assemblea lo consenta, più mozioni relative ad argomenti identici, o
connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
2. In questo caso, se una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro
firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si
apre la discussione.
1. L'esame di
ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la
discussione degli emendamenti.
2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a
norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla
replica.
3. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine
dell'inciso a cui si riferiscono.
4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione
principale: se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è
sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a
sostituire: se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si
pone ai voti l'emendamento.
1. Gli emendamenti,
anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24
ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono
firmati da venti deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che,
separatamente o conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza
numerica possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione,
purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della
seduta.
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa
seduta sempre che siano firmati da venti deputati o uno o più Presidenti di
Gruppi che, separatamente o conGiuntamente, risultino di almeno pari
consistenza numerica.
3. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a
che sia iniziata la votazione della mozione.
4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di
una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la
votazione della mozione.
5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.
(*) Articolo modificato il 29 settembre 1983. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
1. La mozione di
fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale.
Quella da sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo
dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni
dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.
2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di
ordini del giorno.
3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono
le dimissioni di un Ministro.
4. Il Presidente della Camera valuta, in sede di accettazione delle mozioni,
se le stesse, in ragione del loro contenuto, rientrino nella previsione di
cui al comma 3.
(*) Articolo modificato il 7 maggio 1986.
1. Se il Governo
pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad
articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e
delle votazioni stabilito dal Regolamento.
2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un
articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati
siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è
approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo
si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una
mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo
articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo
medesimo, salva la votazione finale del progetto. (*)
3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di
ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere
dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede
altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche
costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto
diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le
modalità e i limiti di tempo degli interventi. (**)
4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste
parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o
richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine,
fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle
condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti
per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per
scrutinio segreto.
(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova
formulazione dell'articolo 49.
(**) Comma modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
1. Ciascuna
Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di
propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea,
risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su
specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve
essere invitato un rappresentante del Governo.
2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione,
discussione e votazione delle mozioni nonché, per quanto riguarda
l'eventuale attività istruttoria, le norme all'articolo 143.
3. Alla fine della discussione, il Governo può chiedere che non si proceda
alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita
l'Assemblea.
In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.
1. Il documento di
programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo è esaminato
dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni
permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei
termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio
presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di
minoranza.
2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con
una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può
contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di
una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione
accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del
giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle
Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre
giorni.
3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione
economico-finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione bilancio,
anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato,
procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la
Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma
delle audizioni.
4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera,
prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento
recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole
contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni
del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque
giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente
della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La
discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per
ciascun Gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un
deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne
facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni
dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la
discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge
finanziaria, questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato
dal Governo e della relazione della Commissione bilancio.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. L'esame del
disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei
bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti
relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico
denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo
nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio.
2. La sessione di cui al precedente comma ha la durata di quarantacinque
giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi dei disegni di
legge, delle tabelle allegate relative ai singoli stati di previsione e
della relazione previsionale e programmatica, allorché i disegni di legge
sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi sono presentati al
Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal quinto comma
dell'art. 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dalla
effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate dal
Senato.
3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le Commissioni parlamentari
iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio
di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad
acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione
delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle
audizioni. La Commissione bilancio avvia altresí, con le medesime modalità,
l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
4. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione, da parte
dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di
legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate.
Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni relative alla conversione
dei decreti-legge ai progetti di legge collegati alla manovra contenuta nel
documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento
nonché quelle concernenti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica
dei trattati internazionali e di recezione ed attuazione di atti normativi
delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei
medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per
inadempimento di obblighi internazionali o comunitari. In tali casi possono
essere disposte, per la discussione in Assemblea, sedutesupplementari.
5. Durante la sessione di bilancio, la Commissione bilancio e programmazione
esamina, ai fini dell'espressione dei pareri di cui agli artt. 73, 74, 93 e
94, solo i disegni di legge di cui è consentita l'approvazione ai sensi del
comma 4.
6. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso
della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione
dell'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti
evitando, di norma, la contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute
dell'Assemblea. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva
competenza del disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di
previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. E'
tuttavia consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri
progetti di legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse
assegnato dal comma 3 dell'art. 120.
7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione
di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul
disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con
le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge
finanziaria.
8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è
esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli
stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui
all'articolo 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di
legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1,
salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame
in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il
Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei
due disegni di legge nel termine stabilito.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Il disegno di
legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione
dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e
programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei
singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia.
2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato alla Camera, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo, il Presidente della
Camera prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge non rechi
disposizioni estranee al suo oggetto cosí come definito dalla legislazione
vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. In tal caso, il
Presidente della Camera comunica all'Assemblea lo stralcio delle
disposizioni estranee, sentito il parere della Commissione bilancio.
3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione
esamina conGiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del
bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una
relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi,
alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso
termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione.
Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per
riferirvi alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.
4. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione bilancio e programmazione
provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio,
con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei
Ministri finanziari.
5. Quando il disegno di legge finanziaria ed il bilancio sono presentati dal
Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame
delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione,
senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.
6. Scaduto il termine previsto nel precedente comma 3, la Commissione
bilancio e programmazione, entro i successivi quattordici giorni, esamina
conGiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi ed approva la
relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio.
Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza.
Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni
competenti per materia.
7. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la
Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione,
presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito
dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è
successivamente votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente
modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate
tabelle in precedenza votati.
8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge
finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di
tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.
9. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono stati approvati dal
Senato, e da questo trasmessi alla Camera, il termine previsto dal comma 3 è
ridotto a sette giorni.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Gli emendamenti
che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge
finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni
compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di
bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli
stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente
per materia. In questa sede possono essere, altresì, presentati e votati
anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti
approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione
bilancio.
2. Gli emandamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare,
l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti ed il livello massimo di
ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria,
ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione, ovvero i totali
generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonché
ogni altro emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla
Commissione bilancio, che li esamina, assieme agli emandamenti previsti nei
commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la
Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui al
comma precedente, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal
comma 6 dell'articolo 120.
3. Gli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione bilancio
che modificano gli stanziamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di
ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il parere alla Commissione
competente, che si pronuncia entro il giorno successivo o entro il diverso
termine stabilito dal Presidente della Camera.
4. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in
Assemblea, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86.
5. Fermo quanto disposto dall'art. 89, i Presidenti delle Commissioni
competenti per materia ed il Presidente della Commissione bilancio
dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che
concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e
della legge di bilancio, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione
di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla
legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle
deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 120. Qualora sorga
questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera ai sensi del
comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in
Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Gli ordini del
giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia
alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal Governo o respinti in
Commissione possono essere ripresentati in Assemblea; essi sono posti in
votazione in Assemblea dopo la approvazione dell'ultimo articolo dello stato
di previsione al quale si riferiscono.
2. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione
competente per materia sono allegati alla relazione da trasmettere alla
Commissione bilancio e programmazione e quindi alla relazione da questa
presentata all'Assemblea.
3. In Assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno,
salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e
finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro
generale riassuntivo.
1. Qualora la
relazione generale sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia
presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine
prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge
presentati dal Governo, corredati dalle relazioni delle Commissioni
competenti per materia.
2. La discussione in Assemblea sulle linee generali del disegno di legge
finanziaria e del bilancio si svolge conGiuntamente e concerne
l'impostazione globale della politica economica e finanziaria, nonché lo
stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale.
3. L'Assemblea procede nell'ordine all'esame degli articoli del disegno di
legge di bilancio iniziando da quello di approvazione dello stato di
previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria e
alla sua votazione finale. Sono successivamente esaminate, nella forma
prevista dall'articolo 120, comma 7, e votate, le variazioni al disegno di
legge di bilancio conseguenti alle disposizioni approvate nel disegno di
legge finanziaria. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di
legge di bilancio cosí modificato. Quando i disegni di legge finanziaria e
di bilancio sono già stati approvati dal Senato, la votazione degli articoli
del disegno di legge di bilancio non ha effetti preclusivi sulle votazioni
concernenti il disegno di legge finanziaria.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. I progetti di
leggi collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di
programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione di
cui all'articolo 118-bis, comma 2, e presentati al Parlamento entro il
termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede
legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di
cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima
dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo
oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di
bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione sopra
richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio,
comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.
2. Il Governo può richiedere che la Camera deliberi sul progetto di legge
entro un determinato termine, riferito alle scadenze connesse alla manovra
finanziaria complessiva.
3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimità la
Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime
l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera,
tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad
essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di
legge, di norma, tre giorni.
3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle
Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli
aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a
norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di
nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione
vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga
questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli
emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in
Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
4. Salva diversa decisione adottata all'unanimità dalla Conferenza dei
Presidenti di Gruppo l'esame e le votazioni sui progetti di legge di cui al
comma 1 non possono avvenire negli stessi giorni nei quali sono discussi i
disegni di legge finanziaria e di bilancio ai sensi dei commi 7 e 8
dell'articolo 119.
(*) Articolo modificato il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
1. Le relazioni
presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto
previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione
competente per materia.
2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo
esame nel periodo previsto nell'articolo 119 se si tratta di documenti
programmatici o connessi con l'esame del bilancio e del consuntivo, e in
ogni altro caso nel termine di un mese.
3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con
l'esame del bilancio o del consuntivo, la Commissione presenta su ciascun
documento una relazione da allegare a quella presentata sullo stato di
previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la
Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117.
1. Ogniqualvolta
alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del
Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee
internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il
Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne
dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia
e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla
Commissione affari esteri e comunitari.
2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un
componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento
un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta
richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per
ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo
le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito può
concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. La Commissione
politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti
ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e
dell'attuazione degli accordi comunitari.
2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti
di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti
l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro
successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di
atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e,
in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di
compatibilità con la normativa comunitaria.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. La Commissione
politiche dell’Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre
che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in
previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie
all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad
affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei
loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro
competente.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Il disegno di
legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale
in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per
l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti
per materia.
2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione
esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con
l’approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può
partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche
dell’Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di
minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di
minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione
politiche dell’Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni,
ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che
riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere.
Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in
ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.
3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche
dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del
disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per
l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle
Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione
conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale
per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle
Commissioni di cui al comma 2.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni
competenti per materia e il presidente della Commissione politiche
dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli
aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge
comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga
questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli
emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere
ripresentati in Assemblea.
5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella
relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione
politiche dell’Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di
compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento
generale.
6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha
luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea.
Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni
sulla relazione annuale, ai sensi dell’articolo 118.
7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea
delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si
vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Gli atti
normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle
Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla
Commissione competente per materia, con il parere della Commissione
politiche della Unione europea.
2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il
testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il
proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è
stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al
Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 1° agosto 1996. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Le sentenze
della Corte di Giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite
ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione
politiche dell'Unione europea.
2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la
questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore
designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.
3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla
necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali,
indicandone i criteri informativi.
4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente
della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.
5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di
legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà
essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.
(*) Articolo approvato il 18 luglio 1990 e modificato il 1° agosto 1996.
Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
1. Le Commissioni,
in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente
della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire
informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle
istituzioni dell'Unione europea.
2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono
invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in
ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.
(*) Articolo modificato il 27 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
1. I deputati
presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto,
se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia Giunta al Governo, o sia
esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o
abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto
determinato.
1. Le
interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono
annunciate.
2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono
poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta
nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.
3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di
due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.
1. In ciascuna
seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle
interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato
ad altri argomenti.
2. Trascorso il tempo indicato nel precedente comma il Presidente rinvia le
interrogazioni non svolte alla seduta successiva.
1. Il Governo può
dichiarare di non poter rispondere indicandone il motivo. Se dichiara di
dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di un
mese, è disposto a rispondere.
2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a
rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.
1. Dopo la risposta
del Governo su ciascuna interrogazione l'interrogante può replicare per
dichiarare se sia stato o no soddisfatto.
2. Il tempo concesso all'interrogante per la replica non può eccedere i
cinque minuti.
1. Nel presentare
una interrogazione, il deputato può dichiarare che intende aver risposta in
Commissione.
2. In tal caso il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al
Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al
Governo.
3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta
della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla
presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132.
4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle
giunte e delle Commissioni parlamentari.
1. Nel presentare
una interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che
intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il
Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera.
Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è
annunziata alla Camera.
2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel
precedente comma, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante,
pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta
successiva della Commissione competente.
1. Quando il
Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza può
rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.
2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica a norma
dell'articolo 132.
1. Lo svolgimento
di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di
norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei
lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei
ministri e per una volta il ministro o i ministri competenti per le materie
sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto
lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per
ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del
presidente del Gruppo al quale appartiene.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola
domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza
generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia
previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del
Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve
rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei
ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione.
Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il ministro
o i ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero
di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni
vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai
ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal
Presidente della Camera.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per
non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il
rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente,
l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare,
per non più di due minuti.
5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello
svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.
6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dall'articolo 139 e
139-bis.
7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non
possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.
(*) Articolo approvato il 12 ottobre 1983 e modificato il 24 settembre 1997.
Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
1. Lo svolgimento
di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al
mese, di norma il giovedì.
2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto
lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della
Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il
tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente
della Commissione invita quindi a rispondere il ministro o il
sottosegretario di Stato competente.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola
domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante
nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o
particolare attualità politica.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per
non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il
ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro
deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due
minuti.
5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è
disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non
possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.
(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.
1. I deputati
presentano le interpellanze al Presidente della Camera.
2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i
motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che
riguardino determinati aspetti della sua politica.
1. Le interpellanze
sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.
2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono
poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedí
successivo.
3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di
due interpellanze presentate dallo stesso deputato.
4. Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno
fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter
rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad
altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante
consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso
di urgenza, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di fissare lo
svolgimento nel giorno che egli propone.
1. Chi ha
presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di
quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più
di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il
Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione
riveste eccezionale rilevanza politica.
2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una
discussione sulle spiegazioni date dal Governo può presentare una mozione.
1. I presidenti dei
Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di
deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti.
Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze
urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può
sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.
2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro
la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana
nella seduta del giovedì mattina.
3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha
luogo a norma dell'articolo 138.
(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.
1. Per la
presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni, si adottano,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.
2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni
deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei
dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste
parlamentari.
3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che
interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente
connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.
4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia una unica
discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli
interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle
mozioni.
1. Ai fini della
pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente
verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento
presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove
necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il
presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con
riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza ed
alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del
Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei
singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli
atti che contengano espressioni sconvenienti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili,
anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare.
(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.
1. Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge.
1. Quando la Camera
decide di procedere ad una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che
la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. La
Camera può delegarne la nomina al Presidente.
2. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le
Commissioni delle due Camere possono deliberare di procedere conGiuntamente.
Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa, prima di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera.
1. Le Commissioni
presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e
le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste,
procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un
Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e
documenti.
2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare
loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto
alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente
della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano
l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione
e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.
3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche
per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a
mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o
accettati dal Governo.
4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere
parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della
Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa
richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla
presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori
della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della
richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per
l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è
bicamerale, il Presidente della Camera procede d’intesa con il Presidente
del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la
Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni
dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni,
dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa
natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la
complessità, può fissare, d’intesa con il Presidente del Senato, un termine
più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo
trasmette al Governo.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
1. Le Commissioni,
nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il
Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie,
informazioni e documenti utili alle attività della Camera.
2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare
qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.
3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto
dei risultati acquisiti.
4. Delle sedute delle Commissioni è redatto oltre al processo verbale, un
resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.
5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata disposta una indagine
sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune
intese con il Presidente del Senato, affinché le Commissioni dei due rami
del Parlamento procedano congiuntamente.
1. L'Assemblea e le
Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite
il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici,
previa definizione dell'oggetto e delle finalità.
2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non
appena trasmessi dall'ISTAT.
1. L'Assemblea e le
Commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione sulle
linee generali, e le Commissioni in sede referente, prima che sia conferito
il mandato della relazione per l'Assemblea, possono chiedere che il
Presidente della Camera inviti il CNEL ad esprimere il parere sull'oggetto
della discussione.
2. Il Presidente della Camera fissa il termine entro il quale il parere deve
essere dato e ha la facoltà di concedere eventuale proroga.
3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso
per l'Assemblea o per la Commissione in sede legislativa, ed in allegato,
alla relazione per l'Assemblea, se espresso per la Commissione in sede
referente.
1. Il Presidente
della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei
lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.
2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della
Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione
dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono
stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.
1. Un Presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o un Presidente di Gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.
1. Le relazioni che
la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della
Commissione competente per materia.
2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo
comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei
conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.
3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al
proprio parere sul rendiconto consuntivo, e può altresì votare una
risoluzione a norma dell'art. 117. (*)
(*) Comma modificato il 29 settembre 1983. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
1. I decreti
registrati con riserva che la Corte dei conti trasmette al Parlamento sono
subito assegnati alla Commissione competente per materia, che provvede ad
esaminarli entro un mese dall'assegnazione ascoltando il Ministro che ha
chiesto la registrazione con riserva.
2. La Commissione può altresì richiedere, tramite il Presidente della
Camera, alla Corte dei conti ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.
3. La Commissione può concludere il proprio esame votando una risoluzione a
norma dell'articolo 117.
1. Il presente Regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
1. Le modifiche
agli articoli 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88, 94 e 115 del
presente Regolamento, approvate dalla Camera nelle sedute del 7 maggio e del
26 giugno 1986, entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(*) Articolo approvato il 26 giugno 1986. Le modifiche cui il presente
articolo fa riferimento sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 2
agosto 1986, n, 178.
1. Le modifiche
agli articoli 5, 19, 22, 73, 75, 92, 93, 94 e 96 del presente Regolamento
hanno effetto dal giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
(*) Disposizione approvata il 16-23 luglio 1987. La modifica dell'articolo 5
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1987, n. 166; le
modifiche agli articoli 19, 22, 73, 75, 92, 93, 94 e 96 sono state
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1987, n. 172.
1. Le modifiche
agli articoli 23, 24, 25, 40, 44, 65, 69, 79, 81, 83, 86, 87, 94, 96-bis e
154, l'abrogazione degli articoli 25-bis e 84 e le disposizioni degli
articoli 16-bis e 85-bis entrano in vigore il 1 gennaio 1998.
(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997. Le modifiche cui il presente
articolo fa riferimento sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del
12 novembre 1997, n. 264.
1. In via
transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei
decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12
dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono
inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri
di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto,
in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.
2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della
questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel
corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra
i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che
riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.
3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla
legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni
dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.
4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta
all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento
legislativo.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato
per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull’attuazione
degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96-ter.
5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella
XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche
dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi
dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui
al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.
6. Le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, si applicano ai progetti di
legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse.
7. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non si applica ai
Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a
fronte delle diverse modifiche.
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