CARLO ALBERTO
per la grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI
GERUSALEMME
Con lealtà di Re e con affetto di Padre
Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi
sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui
abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che
circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla
gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli
impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le
loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della
Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti
istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale
come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile
affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove
Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di
sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le pure Nostre
intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più
degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò
di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro
Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge
fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:
Art.
1. - La Religione Cattolica,
Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora
esistenti sono tollerati
conformemente alle leggi.
Art.
2. - Lo Stato è retto da un
Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la
legge salica.
Art.
3. - Il potere legislativo sarà
collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei
Deputati.
Art.
4. - La persona del Re è sacra ed
inviolabile.
Art.
5. - Al Re solo appartiene il
potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le
forze di terra e di
mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio
ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza
dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I
trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di
territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso
delle Camere.
Art.
6. - Il Re nomina a tutte le
cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per
l'esecuzione delle leggi, senza
sospenderne l'osservanza, o dispensarne.
Art.
7. - Il Re solo sanziona le leggi e
le promulga.
Art.
8. - Il Re può far grazia e
commutare le pene.
Art.
9. - Il Re convoca in ogni anno le
due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei
Deputati; ma in
quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.
Art.
10. - La proposizione delle leggi
apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge
d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello
Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
Art.
11. - Il Re è maggiore all'età di
diciotto anni compiti.
Art.
12. - Durante la minorità del Re,
il Principe suo più prossimo parente, nell'ordine della successione al
trono sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni vent'uno.
Art.
13. - Se, per la minorità del
Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più
lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la
Reggenza fino alla maggiorità del Re.
Art.
14. - In mancanza di parenti
maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.
Art.
15. - Se manca anche la Madre, le
Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.
Art.
16. - Le disposizioni precedenti
relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si
trovi nella fisica
impossibilità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo del trono ha
compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il
Reggente.
Art.
17. - La Regina Madre è tutrice
del Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto
la tutela passa al
Reggente.
Art.
18. - I diritti spettanti alla
podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione
delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno
esercitati dal Re.
Art.
19. - La dotazione della Corona è
conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli
ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi,
ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni
mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di
un Ministro responsabile. Per l'avvenire la dotazione predetta verrà
stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo
l'avvenimento del Re al Trono.
Art.
20. - Oltre i beni, che il Re
attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio
ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o
gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio
privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto
alle regola delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel
rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre
proprietà.
Art.
21. - Sarà provveduto per legge ad
un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità, od
anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della
Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle doti delle
Principesse; ed al dovario delle Regine.
Art.
22. - Il Re, salendo al trono,
presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare
lealmente il presente
Statuto.
Art.
23. - Il Reggente prima d'entrare
in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare
lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art.
24. - Tutti i regnicoli, qualunque
sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono
egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche
civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.
Art.
25. - Essi contribuiscono
indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art.
26. - La libertà individuale è
garantita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto
in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa
prescrive.
Art.
27. - Il domicilio è inviolabile.
Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e
nelle forme ch'essa
prescrive.
Art.
28. - La Stampa sarà libera, ma
una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri
liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo
permesso del Vescovo.
Art.
29. - Tutte le proprietà, senza
alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico
legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o
in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.
Art.
30. - Nessun tributo può essere
imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato
dal Re.
Art.
31. - Il debito pubblico è
garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art.
32. - E' riconosciuto il diritto di
adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono
regolarne
l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è
applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i
quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
DEL SENATO
Art.
33. - Il Senato è composto di
membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di
quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello
Stato;
2° Il Presidente della Camera dei
Deputati;
3° I Deputati dopo tre legislature, o
sei anni di esercizio;
4° I Ministri di Stato;
5° I Ministri Segretari di Stato;
6° Gli Ambasciatori;
7° Gli Inviati straordinari, dopo tre
anni di tali funzioni;
8° I Primi Presidenti e Presidenti del
Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
9° I Primi Presidenti dei Magistrati
d'appello;
10° L'Avvocato Generale presso il
Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di
funzioni;
11°
I Presidenti di Classe dei
Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
12° I Consiglieri del Magistrato di
Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13° Gli Avvocati Generali o Fiscali
Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
14° Gli Ufficiali Generali di terra e
di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere
da cinque anni
quel grado in attività;
15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque
anni di funzioni;
16° I Membri dei Consigli di Divisione,
dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17° Gli Intendenti Generali, dopo sette
anni di esercizio;
18° I membri della Regia Accademia
delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
19° I Membri ordinari del Consiglio
superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
20° Coloro che con servizi o meriti
eminenti avranno illustrata la Patria;
21° Le persone, che da tre anni pagano
tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro
industria.
Art.
34. - I Principi della Famiglia
Reale fanno di pieno diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente
dopo il
Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.
Art.
35. - Il Presidente e i
Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel
proprio seno i suoi Segretari.
Art.
36. - Il Senato è costituito in
Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di
alto tradimento, e di
attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati
dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico.
Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu
convocato, sotto pena di nullità.
Art.
37. - Fuori del caso di flagrante
delitto, niuno Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine
del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai
suoi membri.
Art.
38. - Gli atti, coi quali si
accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della
Famiglia Reale, sono
presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art.
39. - La Camera elettiva è
composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla
legge.
Art.
40. - Nessun Deputato può essere
ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di
trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé
gli altri requisiti voluti dalla legge.
Art.
41. - I Deputati rappresentano la
Nazione in generale, e non le sole province in cui furono eletti. Nessun
mandato
imperativo può loro darsi dagli Elettori.
Art.
42. - I Deputati sono eletti per
cinque anni: il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di
questo termine.
Art.
43. - Il Presidente, i
Vice-Presidenti e i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa
stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la
sua durata.
Art.
44. - Se un Deputato cessa, per
qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà
tosto convocato per fare una nuova elezione.
Art.
45. - Nessun Deputato può essere
arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione,
né tradotto in
giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.
Art.
46. - Non può eseguirsi alcun
mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione
della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti
alla medesima.
Art.
47. - La Camera dei Deputati ha il
diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta
Corte di Giustizia.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art.
48. - Le sessioni del Senato e
della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni
riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è
illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.
Art.
49. - I Senatori ed i Deputati
prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il
giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le
leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene
inseparabile del Re e della Patria.
Art.
50. - Le funzioni di Senatore e di
Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.
Art.
51. - I Senatori ed i Deputati non
sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati
nelle Camere.
Art. 52. - Le sedute delle Camere sono
pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda,
esse possono deliberare in segreto.
Art.
53. - Le sedute e le deliberazioni
delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei
loro membri non è presente.
Art.
54. - Le deliberazioni non possono
essere prese se non alla maggiorità de' voti.
Art.
55. - Ogni proposta di legge debb'essere
dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate
per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la
proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed
approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.
Le discussioni si faranno articolo per
articolo.
Art.
56. - Se un progetto di legge è
stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più
riprodotto nella stessa sessione.
Art.
57. - Ognuno che sia maggiore di età
ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle
esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare
se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo,
mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli
opportuni riguardi.
Art.
58. - Nessuna petizione può essere
presentata personalmente alle Camere.
Le Autorità costituite hanno solo il
diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.
Art.
59. - Le Camere non possono
ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei propri membri,
dei Ministri, e dei
Commissari del Governo.
Art.
60. - Ognuna delle Camere è sola
competente per giudicare della validità, dei titoli di ammessione dei propri
membri.
Art.
61. - Così il Senato, come la
Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un suo Regolamento interno, il
modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.
Art.
62. - La lingua italiana è la
lingua officiale delle Camere. E' però facoltativo di servirsi della
francese ai membri, che
appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai
medesimi.
Art.
63. - Le votazioni si fanno per
alzata e seduta, per divisione; e per isquittinio segreto. Quest'ultimo
mezzo sarà sempre
impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che
concerne al personale.
Art.
64. - Nessuno può essere ad un
tempo Senatore e Deputato.
DEI MINISTRI
Art.
65. - Il Re nomina e revoca i suoi
Ministri.
Art.
66. - I Ministri non hanno voto
deliberativo nell'uno o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.
Essi vi hanno
sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.
Art.
67. - I Ministri sono responsabili.
Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della
firma di un Ministro.
DELL'ORDINE GIUDIZIARIO
Art.
68. - La Giustizia emana dal Re, ed
è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.
Art.
69. - I Giudici nominati dal Re, ad
eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di
esercizio.
Art.
70. - I Magistrati, Tribunali, e
Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare
all'organizzazione
giudiziaria se non in forza di una legge.
Art.
71. - Niuno può essere distolto
dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o
Commissioni
straordinarie.
Art. 72. - Le udienze dei Tribunali in
materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici
conformemente alle
leggi.
Art.
73. - L'interpretazione delle
leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere
legislativo.
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
74. - Le istituzioni comunali e
provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle province sono
regolati dalla legge.
Art.
75. - La Leva militare è regolata
dalla legge.
Art.
76. - E' istituita una Milizia
Comunale sovra basi fissate dalla legge.
Art.
77. - Lo Stato conserva la sua
bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.
Art.
78. - Gli Ordini Cavallereschi ora
esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere
impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria
istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.
Art.
79. - I titoli di nobiltà sono
mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
Art.
80. - Niuno può ricevere
decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza
l'autorizzazione del Re.
Art.
81. - Ogni legge contraria al
presente Statuto è abrogata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.
82. - Il presente Statuto avrà il
pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la
quale avrà luogo
appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al
pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni
secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le
interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora
abolite.
Art.
83. - Per l'esecuzione del presente
Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni,
sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione della legge
sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.
Art.
84. - I Ministri sono incaricati e
responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti
disposizioni
transitorie. Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del
Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.
CARLO ALBERTO
Il Ministro e Primo Segretario di Stato
per gli affari dell'Interno
BORELLI
Il primo Segretario di Stato per gli
affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande
Cancelleria
AVET
Il Primo Segretario di Stato per gli
affari di Finanze
DI REVEL
Il Primo Segretario di Stato dei Lavori
Pubblici, dell'Agricoltura, e del Commercio
DES AMBROIS
Il Primo Segretario di Stato per gli
Affari Esteri
E. DI SAN MARZANO
Il Primo Segretario di Stato per gli
affari di Guerra e Marina
BROGLIA
Il Primo Segretario di Stato per la
Pubblica Istruzione
C. ALFIERI
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