CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA |
PREAMBOLO
I
popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di
condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole
del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori
indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di
solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di
diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la
cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia.
L'Unione
contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel
rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei,
dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici
poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno
sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle
persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di
stabilimento.
A
tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la
tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del
progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La
presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della
Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti
in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali
comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati
comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e
dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea
dei diritti dell'uomo.
Il
godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti
degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto,
l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di
seguito.
CAPO I
DIGNITÀ
Articolo 1
Dignità
umana
La
dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2
Diritto
alla vita
1.
Ogni individuo ha diritto alla vita.
2.
Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3
Diritto
all'integrità della persona
1.
Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2.
Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
-
il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità
definite dalla legge
-
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come
scopo la selezione delle persone
-
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di
lucro
-
il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4
Proibizione
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno
può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5
Proibizione
della schiavitù e del lavoro forzato
1.
Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3.
È proibita la tratta degli esseri umani.
CAPO II
LIBERTÀ
Articolo 6
Diritto
alla libertà e alla sicurezza
Ogni
individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7
Rispetto
della vita privata e della vita familiare
Ogni
individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del
proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8
Protezione
dei dati di carattere personale
1.
Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo
riguardano.
2.
Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità
determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro
fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di
accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3.
Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente.
Articolo 9
Diritto
di sposarsi e di costituire una famiglia
Il
diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10
Libertà
di pensiero, di coscienza e di religione
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione,
così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria
convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato,
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2.
Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali
che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11
Libertà
di espressione e d'informazione
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la
libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e
senza limiti di frontiera.
2.
La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12
Libertà
di riunione e di associazione
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di
associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e
civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme
con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2.
I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà
politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 13
Libertà
delle arti e delle scienze
Le
arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14
Diritto
all'istruzione
1.
Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2.
Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione
obbligatoria.
3.
La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e
all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche
e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Articolo 15
Libertà
professionale e diritto di lavorare
1.
Ogni
individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente
scelta o accettata.
2.
Ogni
cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di
stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3.
I
cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli
Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui
godono i cittadini dell’Unione.
Articolo 16
Libertà
d'impresa
È
riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17
Diritto
di proprietà
1.
Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in
tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni
può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2.
La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18
Diritto
di asilo
Il
diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967,
relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la
Comunità europea.
Articolo 19
Protezione
in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1.
Le espulsioni collettive sono vietate.
2.
Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui
esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o
ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
CAPO III
UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza
davanti alla legge
Tutte
le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non
discriminazione
1.
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali.
2.
Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e
del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata
sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei
trattati stessi.
Articolo 22
Diversità
culturale, religiosa e linguistica
L'Unione
rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23
Parità
tra uomini e donne
La
parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in
materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il
principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che
prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24
Diritti
del bambino
1.
I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene
presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro
età e della loro maturità.
2.
In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve
essere considerato preminente.
3.
Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e
contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo
interesse.
Articolo 25
Diritti
degli anziani
L'Unione
riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e
indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26
Inserimento
dei disabili
L'Unione
riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a
garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita della comunità.
CAPO IV
SOLIDARIETÀ
Articolo 27
Diritto
dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai
lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli
appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle
condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo 28
Diritto
di negoziazione e di azioni collettive
I
lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il
diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli
appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni
collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29
Diritto
di accesso ai servizi di collocamento
Ogni
individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30
Tutela
in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni
lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31
Condizioni
di lavoro giuste ed eque
1.
Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2.
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a
periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32
Divieto
del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il
lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può
essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le
norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I
giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate
alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni
lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale,
morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 33
Vita
familiare e vita professionale
1.
È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e
sociale.
2.
Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo
ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato
alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un
congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Articolo 34
Sicurezza
sociale e assistenza sociale
1.
L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali
la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la
vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità
stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2.
Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha
diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3.
Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce
e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a
garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse
sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35
Protezione
della salute
Ogni
individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere
cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.
Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività
dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo 36
Accesso
ai servizi d'interesse economico generale
Al
fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa
riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale
previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che
istituisce la Comunità europea.
Articolo 37
Tutela
dell'ambiente
Un
livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità
devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al
principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38
Protezione
dei consumatori
Nelle
politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei
consumatori.
CAPO V
CITTADINANZA
Articolo 39
Diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1.
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
2.
I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto,
libero e segreto.
Articolo 40
Diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini
di detto Stato.
Articolo 41
Diritto
ad una buona amministrazione
1.
Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in
modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli
organi dell'Unione.
2.
Tale diritto comprende in particolare:
-
il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti
venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,
-
il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel
rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,
-
l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3.
Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni
cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro
funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati
membri.
4.
Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue
del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42
Diritto
d'accesso ai documenti
Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo 43
Mediatore
Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore
dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o
degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo
grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 44
Diritto
di petizione
Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al
Parlamento europeo.
Articolo 45
Libertà
di circolazione e di soggiorno
1.
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2.
La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente
al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi
che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 46
Tutela
diplomatica e consolare
Ogni
cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato
membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle
autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
CAPO VI
GIUSTIZIA
Articolo 47
Diritto
a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni
individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione
siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel
rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni
individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e
entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale,
precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare,
difendere e rappresentare.
A
coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese
dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla
giustizia.
Articolo 48
Presunzione
di innocenza e diritti della difesa
1.
Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia
stata legalmente provata.
2.
Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49
Principi
della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1.
Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in
cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il
diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave
di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se,
successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di
una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2.
Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona
colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata
commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da
tutte le nazioni.
3.
Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50
Diritto
di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno
può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato
assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva
conformemente alla legge.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 51
Ambito
di applicazione
1.
Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi
dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati
membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i
suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2.
La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità
e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.
Articolo 52
Portata
dei diritti garantiti
1.
Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti
dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il
contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di
proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
2.
I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati
comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e
nei limiti definiti dai trattati stessi.
3.
Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a
quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non
preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
Articolo 53
Livello
di protezione
Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o
lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel
rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto
internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la
Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54
Divieto
dell'abuso di diritto
Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di
comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri
alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta
o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste
dalla presente Carta.
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